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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33499/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena è sostenuto da conferente apparato argomentativo, dando conto in modo puntuale la Corte d'appello delle ragioni per le quali si prevede che il ricorrente non si asterrà dalla futura commissione di reati in presenza del dato negativo concretato dalla precedente condanna riportata, unitamente alla considerazione della sua condizione di precarietà economica (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, che ha riguardato beni di valore non trascurabile, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena è sostenuto da conferente apparato argomentativo, dando conto in modo puntuale la Corte d'appello delle ragioni per le quali si prevede che il ricorrente non si asterrà dalla futura commissione di reati in presenza del dato negativo concretato dalla precedente condanna riportata, unitamente alla considerazione della sua condizione di precarietà economica (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024
Sentenza Cassazione n. 33499/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris