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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 29636/2025

Testo disponibile della fonte

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appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del 9 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Nola , all’esito di rito abbreviato,aveva condanna to il predetto alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006,commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2020.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deducel’inosservanza degli art. 585, comma 1 bis , 420, comma2 te r , cod. proc. pen. e 89 del d. lgs. n. 150 del 2022 , sostenendo che, nel caso di specie, la Corte territorialeha erroneamente ritenuto di non poter applicare il termine suppletivo di 15giorni per impugnare, posto che il ricorrente ha richiesto il rito abbreviato il 24 novembre 2022, ossia in epoca antecedente all’entratain vigore della cd. riforma Cartabia, per cui lo stesso non poteva essere considerato presente ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter , cod. proc. pen. , continuando cioè atrovare applicazione le disposizioni del codice di rito che erano vigenti fino all’entrata in vigore della predetta riforma, con la conseguenza che, essendosi proceduto in assenza dell’imputato, doveva ritenersi operante il termine suppletivo di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. 2.1.

Con memoria del 20 maggio 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, risultando immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell’appello operata dalla Corte territoriale.

1. Invia preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez., 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente.

In applicazione di tale premessa interpretativa, legittimamente la Corte territoriale ha dichiarato tardivo l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso è stato proposto in data 8 aprile 2023, a fronte della sentenza di primo grado resa all’esito di rito abbreviato il 9 marzo 2023 con motivazione contestuale, per cui il relativo termine di 15 giorni per impugnare scadeva il 24 marzo 2023.

2. A ciò deve solo aggiungersi che le obiezioni difensive circa l’asserita applicabilità del termine suppletivo di 15 giorni non possono ritenersi pertinenti, sia perché l’atto di appello è stato presentato nella piena vigenza della cd. riforma Cartabia, dovendosi fare riferimento a tal fine non al momento della richiesta del rito abbreviato, ma a quello della proposizione della impugnazione, sia perché, in ogni caso, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 deve essereapplicata in modo unitario e non frammentato, non potendosi cioè invocare la norma sul termine supplettivo di 15 giorni per gli imputati assenti, ignorando però che la medesima riforma ha contestualmente previsto, con altra norma, che l’imputato che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato deve essere considerato presente, il che in tal caso escludel’operatività del citato termine suppletivo.

3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Auriemmadeveessere rigettato, con conseguente onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,di provvedere al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decisoil 29.05.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del 9 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Nola , all’esito di rito abbreviato,aveva condanna to il predetto alla pena di mesi tre di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006,commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2020. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deducel’inosservanza degli art. 585, comma 1 bis , 420, comma2 te r , cod. proc. pen. e 89 del d. lgs. n. 150 del 2022 , sostenendo che, nel caso di specie, la Corte territorialeha erroneamente ritenuto di non poter applicare il termine suppletivo di 15giorni per impugnare, posto che il ricorrente ha richiesto il rito abbreviato il 24 novembre 2022, ossia in epoca antecedente all’entratain vigore della cd. riforma Cartabia, per cui lo stesso non poteva essere considerato presente ai sensi dell’art. 420, comma 2 ter , cod. proc. pen. , continuando cioè atrovare applicazione le disposizioni del codice di rito che erano vigenti fino all’entrata in vigore della predetta riforma, con la conseguenza che, essendosi proceduto in assenza dell’imputato, doveva ritenersi operante il termine suppletivo di 15 giorni di cui all’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. 2.1. Con memoria del 20 maggio 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, risultando immune da censure la declaratoria di inammissibilità dell’appello operata dalla Corte territoriale. 1. Invia preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez., 6, n. 42390 del 26/09/2024, Rv. 287199 e Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332), secondo cui, in tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente. In applicazione di tale premessa interpretativa, legittimamente la Corte territoriale ha dichiarato tardivo l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in quanto lo stesso è stato proposto in data 8 aprile 2023, a fronte della sentenza di primo grado resa all’esito di rito abbreviato il 9 marzo 2023 con motivazione contestuale, per cui il relativo termine di 15 giorni per impugnare scadeva il 24 marzo 2023. 2. A ciò deve solo aggiungersi che le obiezioni difensive circa l’asserita applicabilità del termine suppletivo di 15 giorni non possono ritenersi pertinenti, sia perché l’atto di appello è stato presentato nella piena vigenza della cd. riforma Cartabia, dovendosi fare riferimento a tal fine non al momento della richiesta del rito abbreviato, ma a quello della proposizione della impugnazione, sia perché, in ogni caso, la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022 deve essereapplicata in modo unitario e non frammentato, non potendosi cioè invocare la norma sul termine supplettivo di 15 giorni per gli imputati assenti, ignorando però che la medesima riforma ha contestualmente previsto, con altra norma, che l’imputato che ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato deve essere considerato presente, il che in tal caso escludel’operatività del citato termine suppletivo. 3. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Auriemmadeveessere rigettato, con conseguente onere del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,di provvedere al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisoil 29.05.2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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