CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 38389/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 343 cod. pen. in danno dei magistrati dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], G.I.P. presso il Tribunale di Biella, e dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], sostituto Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, nonché del reato di cui all'art. 368 cod. pen. in danno della citata dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]: ha rilevato il Tribunale che era sopravvenuto il trasferimento della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] presso la Procura della Repubblica di Milano, cosicché avrebbe dovuto riconoscersi la sopravvenuta competenza del Tribunale di Brescia, con trasmissione degli atti direttamente a tale Tribunale, atteso che il mutamento della competenza non era dipeso da un originario errore. 2. Ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Deduce con il primo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e conseguente abnormità della sentenza nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti direttamente al Tribunale di Brescia. 2.2. Deduce con il secondo motivo violazione di norme stabilite a pena di nullità e abnormità della sentenza, in quanto il Tribunale ha affermato che l'art.23, comma 1 cod. proc. pen. debba essere applicato in via analogica anziché diretta, trasmettendo gli atti al giudice dichiarato competente. 2.3. Con il terzo motivo prospetta in subordine la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. 2.4. Con il quarto motivo prospetta in subordine la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, 370,54, comma 3 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117 Cost. in relazione alla mancata esclusione della possibilità per la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente di delegare l'attività di indagine alla polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica operante presso il Tribunale dichiarato incompetente, ciò che si traduce in un pregiudizio dell'imparzialità e in un vulnus alla garanzia del giusto processo, oltre che nel trattamento identico di situazioni profondamente diverse, anche con violazione dell'art. 8 C.E.D.U. 3. Nelle more è intervenuta rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta mancanza di interesse, in ragione del fatto che il procedimento pende presso la Procura della Repubblica di Brescia. 4. La rinuncia al ricorso, fondata sul dato di fatto dell'attuale pendenza del procedimento presso la Procura della Repubblica di Brescia, elemento rappresentativo della sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente ad una pronuncia volta proprio a conseguire quel risultato, comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che debbano conseguirne pronunce accessorie. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 06/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]