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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 17241/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di rapina, detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione senza autorizzazione di una pistola e del reato di cui all'art. 497 cod. pen.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, in tre motivi deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato.

Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento da questa effettuato, al rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di parte della refurtiva, degli abiti indossati da uno dei rapinatori, delle fascette di plastica, uguali a quelle utilizzate nel corso della rapina (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata per capi 1, 2 e 4) e al rinvenimento di due bilancini di precisione unitamente alla sostanza stupefacente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata per il capo 3- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A fronte del complesso degli elementi indicati dalla Corte territoriale, d'altro canto, come pure evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, nessun rilievo assume l'eventuale travisamento nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello circa le dichiarazioni rese dall'imputato quanto alla consapevolezza o meno della provenienza illecita dal contenuto della federa (nel senso che il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 9Dvanna Verga D EPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile dei reati di rapina, detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione senza autorizzazione di una pistola e del reato di cui all'art. 497 cod. pen. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado pronunciata con rito abbreviato, l'imputato ha presentato ricorso e, a mezzo del difensore, in tre motivi deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, anche con riferimento anche con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -facendo specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e al riconoscimento da questa effettuato, al rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di parte della refurtiva, degli abiti indossati da uno dei rapinatori, delle fascette di plastica, uguali a quelle utilizzate nel corso della rapina (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata per capi 1, 2 e 4) e al rinvenimento di due bilancini di precisione unitamente alla sostanza stupefacente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata per il capo 3- ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte del complesso degli elementi indicati dalla Corte territoriale, d'altro canto, come pure evidenziato a pagina 4 della sentenza impugnata, nessun rilievo assume l'eventuale travisamento nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello circa le dichiarazioni rese dall'imputato quanto alla consapevolezza o meno della provenienza illecita dal contenuto della federa (nel senso che il travisamento ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ric:orrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] 9Dvanna Verga D EPOSITAT