Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16917/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/04/1952avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conunico atto;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta violazione di leggeper il travisamento della prova circa l’individuazione della data esatta – rilevante ai fini dellapresentazione della querela – in cui la persona offesa abbia maturato la consapevolezzadella fraudolenza commessa, non è consentito, in quanto, oltre a reiterare profili di doglianzadedotti e disattesi in appello, è teso ad ottenere una diversa lettura dei dati probatori,preclusa alla Corte di cassazione;che il vizio di travisamento della prova può avere rilievo solo quando l’errore sia idoneoa disarticolare l’intero ragionamento probatorio – circostanza non ricorrente nel caso inesame –, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, S., Rv. 277758);che a pag. 5 della sentenza impugnata la Corte di appello dà adeguatamente atto dellatempestività della querela, individuando in modo logico ed argomentato in relazione allarelazione investigativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il momento in cui Allianz veniva a conoscenza delcontenuto della chiamata al 118, in cui la vicina di casa della [OSCURATO:PERSONA] riferiva della cadutadell’imputata dalle scale della sua abitazione, sita, invero, in una via diversa da quellaindicata nella denuncia del sinistro;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando iltravisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di un giudizioerroneo circa la rilevanza ed attendibilità delle dichiarazioni rese da testi non presenti almomento del fatto, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito; inoltre, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i varirisultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623);che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6, ove la Corte evidenzial’irrilevanza dell’assenza dei testi al momento dell’accaduto, poiché quando giunsero insoccorso della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima riferì loro di essere caduta dalle scale di casa propria)facendo applicazione di corretti argomenti;reputato che il terzo motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito ed èmanifestamente infondato, poiché, in tale ambito, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai f ini della concessione o dell ’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinell i, Rv. 271269 – 01);che il giudice di merito ha ritenuto di escludere dette attenuanti, motivandocongruamente le ragioni poste alla base della mancata concessione delle stesse (si vedapag. 6 della sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende;considerato, inoltre, che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spesedella parte civile, atteso che essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021,Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo inmotivazione Sez.

U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla parte civile AllianzS.p.a.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/04/1952avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conunico atto;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta violazione di leggeper il travisamento della prova circa l’individuazione della data esatta – rilevante ai fini dellapresentazione della querela – in cui la persona offesa abbia maturato la consapevolezzadella fraudolenza commessa, non è consentito, in quanto, oltre a reiterare profili di doglianzadedotti e disattesi in appello, è teso ad ottenere una diversa lettura dei dati probatori,preclusa alla Corte di cassazione;che il vizio di travisamento della prova può avere rilievo solo quando l’errore sia idoneoa disarticolare l’intero ragionamento probatorio – circostanza non ricorrente nel caso inesame –, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del datoprocessuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457; Sez. 5, n. 48050 del02/07/2019, S., Rv. 277758);che a pag. 5 della sentenza impugnata la Corte di appello dà adeguatamente atto dellatempestività della querela, individuando in modo logico ed argomentato in relazione allarelazione investigativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il momento in cui Allianz veniva a conoscenza delcontenuto della chiamata al 118, in cui la vicina di casa della [OSCURATO:PERSONA] riferiva della cadutadell’imputata dalle scale della sua abitazione, sita, invero, in una via diversa da quellaindicata nella denuncia del sinistro;osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezzadella motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando iltravisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di un giudizioerroneo circa la rilevanza ed attendibilità delle dichiarazioni rese da testi non presenti almomento del fatto, non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta neiprecedenti gradi di merito; inoltre, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i varirisultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,D’Ippedico, Rv. 271623);che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato leragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6, ove la Corte evidenzial’irrilevanza dell’assenza dei testi al momento dell’accaduto, poiché quando giunsero insoccorso della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima riferì loro di essere caduta dalle scale di casa propria)facendo applicazione di corretti argomenti;reputato che il terzo motivo di doglianza, con cui la difesa si duole della violazione dilegge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non è consentito ed èmanifestamente infondato, poiché, in tale ambito, il giudice del merito esprime un giudizio difatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e diaconto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai f ini della concessione o dell ’esclusione (Sez. 5,n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinell i, Rv. 271269 – 01);che il giudice di merito ha ritenuto di escludere dette attenuanti, motivandocongruamente le ragioni poste alla base della mancata concessione delle stesse (si vedapag. 6 della sentenza);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende;considerato, inoltre, che deve essere rigettata la richiesta di liquidazione delle spesedella parte civile, atteso che essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021,Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo inmotivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla parte civile AllianzS.p.a.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris