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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2019

Cassazione n. 07032/2026

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19535/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.793/2019 depositata il 21/02/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19535/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.793/2019 depositata il 21/02/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna AngaranoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19535/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.793/2019 depositata il 21/02/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19535/2019 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milanon.793/2019 depositata il 21/02/2019Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19535/2019Numero sezionale 674/2026Numero di raccolta generale 7032/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della  partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna AngaranoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della  partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna Angarano
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