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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 32664/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA i 1•11- R,1,0 Ck.) *-1-132, (45, sul ricorso iscritto al n. 24231/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

VENEZIA n. 33/2019 depositata il 28/01/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:

1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ricorre sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 33/2019 depositata il 28 gennaio 2019, con la quale la CTR del Veneto, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame dell'ente, statuendo che sussisteva la giurisdizione tributaria nonostante la natura non tributaria di taluni crediti recate dalle cartelle sottese; conferma che non vi era stata violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, ma che non poteva procedersi all'iscrizione ipotecaria sulla prima casa di abitazione per importi inferiori a 120.000 euro e che in ogni caso il bene ipotecato non risultava indicato in maniera corretta.

Il contribuente ha replicato con controricorso, eccependo la pendenza del giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione proposto dalla Riscossione e depositando successivamente controricorso nel giudizio di cassazione pendente tra le medesime parti aventi ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della CTR che ha respinto la domanda di revocazione della sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA]: 2.In via preliminare l'Agenzia delle Entrate - riscossione deduce che le cartelle indicate alle pagine 8 e 9 del ricorso sono state oggetto di discarico a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti sino a 1000,00 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

3. Con il primo motivo di ricorso formulato ai sensi dell'art. 360, n.3) c.p.c., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 546/92, per avere la Regionale affermato la giurisdizione della Commissione tributaria anche per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti Inps, Inail, Camera di commercio.3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 e 329 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c. per avere il decidente pronunciato su un motivo non proposto, relativamente alla violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, assumendo che la CTP aveva accolto il motivo proposto dal contribuente con riferimento alla motivazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, mentre i giudici di appello si sono pronunciati sulla notificazione delle comunicazione.

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 76 e 77 del citato d.P.R. e dell'art. 52 d.l. 69/2013, ex art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere il giudicante escluso la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sulla prima casa per debiti inferiori a 120.000 euro, mentre le menzionate disposizioni fanno riferimento al pignoramento e non all'apposizione di ipoteca.

5. La quarta doglianza lamenta la violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, nonché degli artt. 2826 e 2839 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere i giudici territoriali affermato che il bene ipotecato non risultava ben identificato.

In via preliminare, si osserva che appare opportuno trattare congiuntamente il presente ricorso con altro ricorso (n.

RG 14383/21), pendente tra le medesime parti, per la cassazione della sentenza 677/2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione della decisione della CTR Veneto n. 33/19.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n.

RG 14383/21 (pendente presso la sesta sezione).

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA i 1•11- R,1,0 Ck.) *-1-132, (45, sul ricorso iscritto al n. 24231/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENEZIA n. 33/2019 depositata il 28/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ricorre sulla base di quattro motivi per la cassazione della sentenza n. 33/2019 depositata il 28 gennaio 2019, con la quale la CTR del Veneto, nel confermare la sentenza di primo grado, respingeva il gravame dell'ente, statuendo che sussisteva la giurisdizione tributaria nonostante la natura non tributaria di taluni crediti recate dalle cartelle sottese; conferma che non vi era stata violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, ma che non poteva procedersi all'iscrizione ipotecaria sulla prima casa di abitazione per importi inferiori a 120.000 euro e che in ogni caso il bene ipotecato non risultava indicato in maniera corretta. Il contribuente ha replicato con controricorso, eccependo la pendenza del giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza oggetto dell'odierno ricorso per cassazione proposto dalla Riscossione e depositando successivamente controricorso nel giudizio di cassazione pendente tra le medesime parti aventi ad oggetto il ricorso avverso la sentenza della CTR che ha respinto la domanda di revocazione della sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA]: 2.In via preliminare l'Agenzia delle Entrate - riscossione deduce che le cartelle indicate alle pagine 8 e 9 del ricorso sono state oggetto di discarico a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 119/2018 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti sino a 1000,00 euro risultanti dai carichi affidati agli agenti di riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. 3. Con il primo motivo di ricorso formulato ai sensi dell'art. 360, n.3) c.p.c., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art.2 del d.lgs. n. 546/92, per avere la Regionale affermato la giurisdizione della Commissione tributaria anche per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti Inps, Inail, Camera di commercio.3.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt.112 e 329 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c. per avere il decidente pronunciato su un motivo non proposto, relativamente alla violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, assumendo che la CTP aveva accolto il motivo proposto dal contribuente con riferimento alla motivazione della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, mentre i giudici di appello si sono pronunciati sulla notificazione delle comunicazione. 4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 76 e 77 del citato d.P.R. e dell'art. 52 d.l. 69/2013, ex art. 360, n. 3, c.p.c.; per avere il giudicante escluso la legittimità dell'iscrizione ipotecaria sulla prima casa per debiti inferiori a 120.000 euro, mentre le menzionate disposizioni fanno riferimento al pignoramento e non all'apposizione di ipoteca. 5. La quarta doglianza lamenta la violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73, nonché degli artt. 2826 e 2839 c.c. ex art. 360, n. 3, c.p.c. per avere i giudici territoriali affermato che il bene ipotecato non risultava ben identificato. In via preliminare, si osserva che appare opportuno trattare congiuntamente il presente ricorso con altro ricorso (n. RG 14383/21), pendente tra le medesime parti, per la cassazione della sentenza 677/2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione della decisione della CTR Veneto n. 33/19. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. RG 14383/21 (pendente presso la sesta sezione). Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale della quinta se
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