CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 12466/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sua condanna per i reati di tentata rapina impropria, lesioni aggravate e calunia ascrittigli, in continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Vercelli, deducendo vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto di rapina accertato, e lamentando, infine, l'improcedibilità del reato di lesioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Secondo la conforme valutazione del Tribunale e della Corte di appello, l'imputato, visibilmente in stato di ubriachezza, avrebbe cercato di strappare dalle mani del fin. [OSCURATO:PERSONA] il telefono cellulare che stava utilizzando, non curandosi della sua qualifica, che nel corso della colluttazione scaturita gli era stata rivelata e, non contento di ciò, avrebbe sporto al suo indirizzo una denuncia calunniosa. 2. Costituisce sicuramente patrimonio comune del giurista il principio che sulla pubblica accusa incombe l'onere di dimostrare la penale responsabilità dell'imputato, del quale si presume, in difetto di un giudicato irrevocabile di condanna, la non colpevolezza, secondo l'art. 27, comma secondo, Cost., ovvero l'innocenza "fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata", secondo l'art. 6, § 2, Conv. EDU . L'imputato è, tuttavia, gravato da un onere di allegazione, in virtù del quale è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di elementi a sé favorevoli non emergenti ex actis (così, in riferimento alla disciplina delle cause di giustificazione, Sez. U, n. 12093 del 14/06/1980, Felloni, Rv. 146696; Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304). 2.1. Ciò premesso, pur a fronte delle specifiche e dettagliate dichiarazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza del fatto in ordine alla reale, ed asseritamente ben diversa, dinamica della vicenda che aveva portato al suo arresto, i giudici del merito non hanno adeguatamente considerato una serie di elementi astrattamente idonei a legittimare la versione alternativa dei fatti fornita dall'imputato: - le dichiarazioni del teste Zeola non coincidono con la versione dei fatti fornita dal Giordano; - l'imputato avrebbe cercato di afferrare - con manovra priva di serie possibilità di ......i_____ successo - il telefono cellulare che la p.o. aveva in mano, perché impegnato in una 2, conversazione, ma non a lato finestrino, bensì all'interno dell'abitacolo dell'autovettura all'interno della quale sostava; - l'imputato si sarebbe dato alla fuga per sottrarsi all'azione del finanziere, che nelle more si era qualificato come tale, per rifugiarsi in una Caserma dei CC, tenendo quindi un comportamento più comprensibile in un soggetto aggredito, piuttosto che in un soggetto aggressore che, in ipotesi, si stia dando alla fuga per sottrarsi al legittimo operato di un finanziere nell'esercizio delle sue funzioni; - l'imputato ha riportato lesioni, pur se minime, compatibili con la riferita aggressione; peraltro, anche le lesioni riferite dalla p.o. sono inapprezzabili. 2.2. La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso, 18/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] eltra