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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09699/2024

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso.

Depositata in Cancelleria oggi, 7 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma emessa in data 11/02/2021 dal Tribunale di Torino, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi 1,4,7, limitatamente all'annualità di imposta 2010 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena in anni uno e mesi sette di reclusione e revocava la confisca; dichiarava ,inoltre, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 7) limitatamente alla annualità di imposta 2011 per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 7) - limitatamente alle annualità 2012 e 2013 -, 8) e 11) dell'imputazione.

Con riferimento al capo 7) argomenta che le risultanze istruttorie comprovavano che non vi era alcuna divergenza tra le attività descritte nel documento fiscale e la relativa operazione effettuata; con riferimento ai capi 8) ed 11) argomenta che le risultanze istruttorie evidenziavano che i lavori indicati nei documenti fiscali erano stati eseguiti e che la ditta committente aveva emesso regolari documenti fiscali.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando l'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'imputato che aveva consentito di ricostruire i fatti. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 7) - limitatamente alle annualità 2012 e 2013 -, ed 8) dell'imputazione.

Con riferimento al capo 7) argomenta che le risultanze istruttorie comprovavano che non vi era alcuna divergenza tra le attività descritte nel documento fiscale e la relativa operazione effettuata; con riferimento al capo 8) argomenta che le risultanze istruttorie evidenziavano che i lavori indicanti nei documenti fiscali erano stati eseguiti e che la ditta committente aveva emesso regolari documenti fiscali.

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando l'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'imputato che aveva consentito di ricostruire i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità.

I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Le doglianze proposte, peraltro formulate in termini generici, sono orientate a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività.

Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso. Depositata in Cancelleria oggi, 7 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, in parziale riforma emessa in data 11/02/2021 dal Tribunale di Torino, per quanto qui rileva, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i capi 1,4,7, limitatamente all'annualità di imposta 2010 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, rideterminava la pena in anni uno e mesi sette di reclusione e revocava la confisca; dichiarava ,inoltre, non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il capo 7) limitatamente alla annualità di imposta 2011 per essere il reato estinto per prescrizione e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 7) - limitatamente alle annualità 2012 e 2013 -, 8) e 11) dell'imputazione. Con riferimento al capo 7) argomenta che le risultanze istruttorie comprovavano che non vi era alcuna divergenza tra le attività descritte nel documento fiscale e la relativa operazione effettuata; con riferimento ai capi 8) ed 11) argomenta che le risultanze istruttorie evidenziavano che i lavori indicati nei documenti fiscali erano stati eseguiti e che la ditta committente aveva emesso regolari documenti fiscali. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando l'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'imputato che aveva consentito di ricostruire i fatti. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo 7) - limitatamente alle annualità 2012 e 2013 -, ed 8) dell'imputazione. Con riferimento al capo 7) argomenta che le risultanze istruttorie comprovavano che non vi era alcuna divergenza tra le attività descritte nel documento fiscale e la relativa operazione effettuata; con riferimento al capo 8) argomenta che le risultanze istruttorie evidenziavano che i lavori indicanti nei documenti fiscali erano stati eseguiti e che la ditta committente aveva emesso regolari documenti fiscali. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando l'eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione interna, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'imputato che aveva consentito di ricostruire i fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] hanno ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità. I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 2. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Le doglianze proposte, peraltro formulate in termini generici, sono orientate a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività. Deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez.3, n.1182 del 17/10/2007, dep.11/01/2008, Rv.238851;Sez.5, n.5582 del 30/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.259142). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. 4. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese p
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