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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 11968/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 10/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen..

Deduce:

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 426, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., per carenza di motivazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).

Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ..,,À % n_,... 1.- "---, maniera, per di più, manifestamente infondata, atteso che il G.i.p. ha motivato anche con riguardo all'assenza di cause di proscioglimento.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12/07/2022 Il Consigliere est.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 10/12/2021 del G.i.p. del Tribunale di Lecce pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 426, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., per carenza di motivazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso che lamenta il vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. in ..,,À % n_,... 1.- "---, maniera, per di più, manifestamente infondata, atteso che il G.i.p. ha motivato anche con riguardo all'assenza di cause di proscioglimento. 3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12/07/2022 Il Consigliere est. I
Sentenza Cassazione n. 11968/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris