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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31411/2026

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e di appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso;lette le note scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, cheha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 19 gennaio 2026, depositata il 18 febbraio 2026, la Cortedi appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiestaproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.,volta a ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto pronunciata il 2 luglio 2025.Con tale sentenza il Tribunale aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile deireati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. n. 159 del 2011, contestati ai capiA), B), C) e D), unificati nel vincolo della continuazione, e lo aveva condannatoalla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie,assolvendolo, invece, dal reato di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, contestatoal capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.All'imputato erano contestati, in sintesi: al capo A), il reato di cui all’art. 495cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 2, cod. pen., perché, in occasione diun controllo stradale eseguito il 10 aprile 2022 da personale della Polizia stradaledi [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, alla guida di un complesso veicolare composto datrattore e rimorchio, si sarebbe falsamente identificato come [OSCURATO:PERSONA], alfine di conseguire l’impunità per il reato di cui al successivo capo B); al capo B), ilreato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto ad avvisoorale del Questore di Napoli e privo della patente di guida, revocata con decretodel Prefetto di Ragusa, avrebbe condotto il menzionato complesso veicolare; alcapo C), un’ulteriore violazione dell’art. 495 cod. pen., aggravata ai sensi dell’art.61, n. 2, cod. pen., commessa il 18 maggio 2022 con analoga falsa dichiarazionedi identità; al capo D), un’ulteriore violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011,commessa in occasione del controllo del 18 maggio 2022; al capo E), il reato dicui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, per avere pubblicato, tramite il profilo TikTokindicato nell’imputazione, un video raffigurante operatori della Polizia stradalenell’esercizio delle loro funzioni.2.

Divenuta irrevocabile la sentenza, secondo quanto indicato nell’ordinanzaimpugnata, il 20 luglio 2025, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva emesso ordine diesecuzione per la carcerazione, notificato il 1° dicembre 2025.Con istanza del 9 dicembre 2025, tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Mirko [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Messina di essererestituito nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.L’istante deduceva, in particolare, di avere avuto conoscenza della condannasoltanto al momento della notifica dell’ordine di esecuzione.

Rappresentava cheaveva ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio edessendo ristretto per altra causa, dopo un iniziale rinvio disposto per consentirnela traduzione, aveva rinunciato a comparire.

Sosteneva che il difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], non aveva preso parte ad alcuna udienza del giudizio diprimo grado e che il Tribunale aveva proceduto, di volta in volta, alla nomina didifensori sostituti ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Secondo l’istante,tali difensori, nominati per singole udienze, non avevano comunicato né a lui néal difensore fiduciario l’andamento del processo, gli adempimenti compiuti, ildeposito contestuale della sentenza e la decorrenza del termine per impugnare.L’istanza richiamava, inoltre, il verbale dell’udienza del 18 giugno 2024, nel qualeil Tribunale avrebbe disposto la trasmissione del verbale all’avv. [OSCURATO:PERSONA] amezzo PEC, avvertendola che ulteriori assenze ingiustificate sarebbero stateconsiderate come abbandono di difesa; secondo la difesa, tuttavia, dal fascicolonon emergeva la prova dell’effettiva comunicazione del verbale al difensorefiduciario.L’istante deduceva, ancora, che la sua condizione di detenuto gli avevaimpedito di acquisire autonomamente informazioni sul procedimento e sul depositodella sentenza, sicché la mancata proposizione dell’appello non era ascrivibile asua colpa, ma alla combinazione tra l’anomala gestione della difesa tecnica el’impossibilità materiale di vigilare sull’andamento del processo.3.

La Corte di appello di Messina rigettava l’istanza.Il giudice dell’esecuzione rilevava, anzitutto, che non vi erano dubbi sullalegittimità della declaratoria di assenza dell’imputato, il quale aveva ricevutorituale citazione, era stato autorizzato a partecipare in ragione dello stato didetenzione e aveva formalmente rinunciato a comparire.La Corte territoriale riteneva, poi, infondata la deduzione concernentel’anomala gestione della difesa tecnica.

Osservava che, all’udienza del 2 luglio2025, il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avv. [OSCURATO:PERSONA]Salmeri, dopo aver chiesto una breve sospensione per visionare gli atti econtattare il difensore fiduciario, aveva effettivamente interloquito con l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e, su indicazione di quest’ultima, aveva sollevato una specificaeccezione istruttoria, chiedendo l’acquisizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen., della documentazione relativa alla notifica del decreto ministeriale disospensione della patente di guida.

Da tale emergenza la Corte di appellodesumeva l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata unatotale mancanza di comunicazione tra i difensori sostituti e il difensore fiduciario,nonché l’insussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa.

Aggiungeva che,nelle precedenti udienze, la difesa tecnica dell’imputato era stata comunqueassicurata da difensori nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,senza che emergessero specifici difetti di conduzione della difesa o violazioni delcontraddittorio.Secondo la Corte territoriale, l’eventuale mancata comunicazione all’imputatodell’esito del giudizio o la mancata proposizione dell’appello da parte del difensorefiduciario integravano, al più, profili di responsabilità professionale o deontologicadel difensore, ma non costituivano una causa idonea a giustificare la restituzionenel termine.

La Corte sottolineava, infine, che la sentenza era stata pronunciatacon motivazione contestuale; che il difensore fiduciario non era mai statorevocato; che l’imputato aveva avuto piena conoscenza della pendenza delprocesso; che, per il tramite del difensore nominato in sostituzione, lo stessodifensore fiduciario aveva formulato una richiesta istruttoria all’udienza conclusiva.Rigettava, come detto, per tali ragioni, l’istanza.4.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mirko [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.4.1.

Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 175 cod. proc. pen.Il ricorrente censura l’ordinanza per avere erroneamente applicato i principi inmateria di restituzione nel termine, fondando il rigetto dell’istanza su un unicoelemento, costituito dal contatto telefonico intervenuto all’udienza finale tra ildifensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e il difensore fiduciario,avv. [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la difesa, da tale episodio la Corte di appello avrebbetratto, con salto logico ingiustificato, la conclusione della piena effettività delladifesa e della conoscenza, in capo all’imputato, della sentenza da impugnare.

Ilricorrente sostiene, invece, che la conoscenza della pendenza del procedimentonon equivale alla conoscenza del provvedimento di condanna e non dimostra lavolontà dell’imputato di rinunciare all’impugnazione.

Il ricorso evidenzia che ilMarasco era certamente a conoscenza del processo, avendo ricevuto il decreto dicitazione a giudizio, ma non aveva avuto conoscenza effettiva della sentenza dicondanna e non aveva mai rinunciato all’appello.

La Corte territoriale avrebbeomesso di verificare se il rapporto professionale con il difensore fiduciario si fosseeffettivamente instaurato e se la nomina fiduciaria non fosse stata meramenteformale, atteso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato ad alcuna udienza enon aveva proposto impugnazione.La difesa richiama, a sostegno della doglianza, la giurisprudenza costituzionalesecondo cui il diritto all’impugnazione non può essere consumato da un atto deldifensore privo di mandato specifico o comunque non riconducibile a una sceltaeffettiva dell’imputato.

Deduce che, a maggior ragione, la mera conoscenza daparte del difensore fiduciario, rimasto assente per tutto il processo di primo grado,non poteva precludere il diritto personale dell’imputato a impugnare la sentenza.Il ricorrente denuncia, inoltre, la contraddittorietà dell’ordinanza, nella parte in cui,da un lato, dà atto della reiterata assenza del difensore fiduciario e del fatto che ilTribunale aveva prospettato la possibilità di considerare ulteriori assenze comeabbandono di difesa e, dall’altro, ritiene che un unico contatto telefonicoall’udienza finale fosse sufficiente a sanare l’anomalia dell’intera gestionedifensiva.Secondo il ricorso, la conoscenza rilevante ai fini dell’art. 175 cod. proc. pen.non è quella potenziale o presunta del difensore, ma quella concreta dell’imputato,soprattutto quando le carenze difensive siano manifeste.

La Corte di appelloavrebbe, pertanto, ridotto la questione a un mero profilo deontologico deldifensore, senza verificare l’effettività del diritto di difesa e senza accertare sel’imputato fosse stato posto in condizione di conoscere la sentenza e di impugnarla.4.2.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, peromessa valutazione della circostanza fattuale decisiva costituita dallo stato didetenzione del [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata del processo di primo grado.Secondo la difesa, la condizione detentiva costituiva un impedimentooggettivo e insormontabile rispetto allo svolgimento di una periodica attività diinformazione presso il difensore.

La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare sela mancata conoscenza della sentenza fosse incolpevole, tenuto conto dellacombinazione tra la negligenza del difensore fiduciario, mai presente in udienza emai attivatosi per proporre appello, e l’impossibilità materiale dell’assistito disupplire a tale inerzia.Il ricorso richiama, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenzanazionale e convenzionale sulla necessità di rafforzare le garanzie dicomunicazione nei confronti dei soggetti detenuti e deduce che l’ordinanzaimpugnata avrebbe ignorato tale profilo, omettendo di accertare se la mancataimpugnazione fosse riconducibile a forza maggiore o comunque a causa nonimputabile al ricorrente.4.3.

Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in relazione all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e al principio dieffettività della difesa tecnica.Il ricorrente censura l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto regolare lagestione della difesa tecnica nel giudizio di primo grado, nonostante il sistematicoricorso a difensori nominati in sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc. pen.

Secondo la difesa, tale disposizione consente la nomina di un sostitutosoltanto per fronteggiare impedimenti temporanei e contingenti del difensoretitolare, ma non può legittimare una prassi in cui, a fronte dell’assenza costantedel difensore fiduciario, la difesa venga affidata, udienza dopo udienza, a sostitutidiversi, pertanto privi di reale conoscenza del fascicolo e di un effettivo rapportocon l’imputato.Il ricorso sostiene che, in presenza della reiterata e ingiustificata assenza deldifensore fiduciario, il giudice di primo grado avrebbe dovuto adottare ledeterminazioni necessarie ad assicurare una difesa effettiva, procedendo allanomina di un difensore d’ufficio stabilmente investito della difesa, anziché limitarsia designazioni estemporanee ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.La Corte di appello avrebbe, quindi, avallato una gestione meramente formaledella difesa tecnica, in contrasto con il diritto dell’imputato a un’assistenza effettivae con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla funzione solotemporanea e occasionale della sostituzione prevista dall’art. 97, comma 4, cod.proc. pen.5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha, invece, depositato note scritte, insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché tuttiincentrati sulla dedotta lesione del diritto di difesa e sulla conseguente richiesta direstituzione nel termine per proporre appello – sono infondati.La vicenda deve essere esaminata distinguendo il rimedio speciale previstodall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. dall’ordinaria restituzione nel termineper caso fortuito o forza maggiore disciplinata dal comma 1 della stessadisposizione.2.

Occorre muovere dalla disciplina dell’assenza.L’art. 420-bis cod. proc. pen. distingue, per quanto qui rileva, le ipotesi in cuiil giudice procede in assenza perché l’imputato è stato citato a mani proprie o haespressamente rinunciato a comparire o a far valere un impedimento, da quelle incui l’assenza viene dichiarata sulla base di indici dai quali desumere l’effettivaconoscenza della pendenza del processo e la volontaria sottrazione alla suacelebrazione.La distinzione è decisiva anche ai fini dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.Tale disposizione attribuisce all’imputato giudicato in assenza il diritto allarestituzione nel termine per impugnare soltanto nei casi previsti dall’art. 420-bis,commi 2 e 3, cod. proc. pen., quando egli provi di non avere avuto effettivaconoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporreimpugnazione nei termini senza sua colpa.Ne deriva che la restituzione nel termine disciplinata dall’art. 175, comma 2.1,cod. proc. pen. non opera in modo indifferenziato per qualunque imputatogiudicato in assenza, ma è rimedio specificamente collegato alle ipotesi in cuil’assenza sia stata dichiarata in base a indici di conoscenza o a condotte divolontaria sottrazione, e non anche alle ipotesi in cui l’imputato sia stato citatopersonalmente ovvero abbia espressamente rinunciato a comparire.In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che l’art.175, comma 2.1, cod. proc. pen. limita la restituzione nel termine per impugnareai soli casi di cui all’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché il rimedionon è esperibile nelle ipotesi disciplinate dal comma 1 della medesimadisposizione, e cioè quando l’imputato abbia ricevuto a mani proprie, o tramitepersona espressamente delegata, la notificazione dell’atto introduttivo delgiudizio, ovvero abbia espressamente rinunciato a comparire o a far valere unlegittimo impedimento (Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv.287764-01; in senso conforme, Sez.

U, n. 11447 del 24 ottobre 2024, dep. 20marzo 2025, in motivazione, ribadisce che la restituzione in termini per proporreimpugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza opera «nei casi di cuiall'art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» e «presuppone la prova dellamancata conoscenza effettiva della pendenza del processo e dell'omessaproposizione dell'impugnazione non dovuta a colpa»).3.

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata e gli atti processuali richiamatidal ricorso attestano che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mani proprie il decreto dicitazione a giudizio il 17 ottobre 2023 e che anche il difensore fiduciario era statoritualmente citato.

Poiché l’interessato stava espiando altra pena in regimedomiciliare, il Tribunale, alla prima udienza, ne aveva riconosciuto il legittimoimpedimento e aveva disposto la traduzione per l’udienza successiva, salvorinuncia; [OSCURATO:PERSONA] aveva poi espressamente rinunciato a comparire.

Per l’interocorso del giudizio era rimasto assistito da un difensore di fiducia mai revocato,sostituito nelle singole udienze da difensori designati ai sensi dell’art. 97, comma4, cod. proc. pen.Tali dati, pacifici e documentati, collocano la vicenda al di fuori del nucleo dioperatività proprio dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

Non si è, infatti, inpresenza di imputato la cui conoscenza del processo sia stata desunta da indicisintomatici, né di imputato del quale debba essere verificata, ex post, l’effettivaconoscenza della pendenza del procedimento.

Al contrario, la conoscenza delprocesso risulta da una notificazione personale del decreto di citazione e dallasuccessiva rinuncia a comparire.È, dunque, privo di decisività l’argomento difensivo secondo cui la conoscenzadel processo non coincide con la conoscenza della sentenza.

L’art. 175, comma2.1, cod. proc. pen. richiede, quale presupposto del rimedio, la mancata effettivaconoscenza della pendenza del processo, non già la mera allegazione dellamancata comunicazione personale della sentenza di condanna all’imputatoassente, quando questi sia stato regolarmente citato e, per giunta, abbia nominatoun difensore di fiducia e abbia rinunciato a comparire.Né, in tale situazione, sussisteva un autonomo onere di notificarepersonalmente al [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata con motivazione contestualeper far decorrere il termine di impugnazione, non previsto da alcuna disposizione,nella detta situazione (in particolare, citazione a giudizio a mani proprie, rinunciaespressa a partecipare, assistenza di un difensore di fiducia mai revocato).Il richiamo del ricorso a Corte cost., sent. n. 317 del 2009, non è pertinente.Quella pronuncia riguardava la disciplina previgente, in particolare il contumaceinconsapevole, privo di effettiva conoscenza del procedimento o delprovvedimento ed eliminava soltanto la preclusione derivante dalla pregressaimpugnazione proposta dal difensore, senza modificare gli ulteriori presuppostistabiliti dalla legge per la restituzione nel termine.

Nel caso in esame trovaapplicazione il diverso assetto introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, di cui s’è detto,che delimita espressamente l’ambito dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. enon lo prevede per chi, ai sensi dell’art. 420-bis, comma primo, cod. proc. pen.,sia stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie oabbia espressamente rinunciato a comparire.4.

Anche a voler esaminare la richiesta nella diversa prospettiva dell’art. 175,comma 1, cod. proc. pen., e dunque sotto il profilo del caso fortuito o della forzamaggiore, la conclusione non muta.La restituzione nel termine postula la prova di una causa non imputabile cheabbia determinato l’assoluta impossibilità di compiere tempestivamente l’atto.

Laparte deve dimostrare non soltanto l’esistenza dell’impedimento, ma anche cheesso non fosse superabile mediante l’ordinaria diligenza.

La mera inerzia,negligenza o omissione del difensore, in assenza di ulteriori elementioggettivamente impeditivi o decettivi, non si traduce automaticamente in casofortuito o forza maggiore.Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrareun’assoluta impossibilità, non imputabile, di proporre appello.

Anzi, l’ordinanzaimpugnata ha valorizzato, con motivazione non illogica, un dato specifico eoggettivo che milita in senso opposto: all’udienza del 2 luglio 2025 il difensorenominato in sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avv. [OSCURATO:PERSONA],chiese una sospensione per visionare gli atti e contattare il difensore fiduciario;all’esito della sospensione rappresentò di avere effettivamente interloquito conl’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, su indicazione di quest’ultima, formulò una specifica richiestaistruttoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., concernente la documentazionerelativa alla notifica del provvedimento amministrativo in materia di patente diguida.Tale circostanza è stata correttamente ritenuta incompatibile con laprospettazione di una difesa fiduciaria meramente apparente, radicalmenteinesistente o del tutto inconsapevole dello sviluppo del processo.

Essa dimostra,al contrario, che il difensore fiduciario era raggiungibile, era stato posto aconoscenza dell’udienza conclusiva ed era in grado di impartire indicazioniprocessuali al difensore presente in aula.La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che, nelle precedenti udienze,l’imputato era stato assistito da difensori nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4,cod. proc. pen., senza che risultassero specifiche carenze difensive.

Dal verbaledell’udienza finale risulta, altresì, che il difensore presente formulò conclusioni nelmerito, chiedendo in via principale l’assoluzione e, in subordine, l’assoluzione aisensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., il contenimento della pena nel minimo e la concessione dei benefici.A fronte di tali dati, la censura degrada nella prospettazione di uninadempimento del difensore fiduciario, consistito nel non avere comunicatoall’interessato l’esito del giudizio e nel non avere proposto – o consigliato diproporre – appello.

Tale profilo, tuttavia, non integra, di per sé, causa di forzamaggiore o caso fortuito, occorrendo la prova di una effettiva e assolutaimpossibilità dell’interessato di attivarsi o di conferire tempestivo mandatoimpugnatorio per fattori impeditivi indipendenti dalla omessa osservanza deglioneri di diligenza e attenzione gravanti sia sul difensore che sull’imputato.

È,invero, principio oramai consolidato quello per cui il mancato o inesattoadempimento da parte del difensore dell'incarico di proporre impugnazione, aqualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito edi forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili –poiché superabile mediante la normale diligenza ed attenzione del difensore e dellostesso imputato, che deve comunque vigilare sull'esatta osservanza dell'incaricoconferito, salvo ciò non sia impedito da un complesso quadro normativo, nellaspecie neppure allegato (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv.282667-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738-01; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072-01; Sez. 6, n. 18716 del31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926-01; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Leka,Rv. 257221-01; Sez. 5, n. 36220 del 19/06/2024, non massimata).

In tale quadro,Sez.

U, n. 14991 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419-01 ha ritenuto nonconfigurabile il caso fortuito o di forza maggiore nel caso in cui il difensore d'ufficio,in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore difiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia,a sua volta, presentato tempestiva impugnazione.5.

Non è fondato neppure il motivo che valorizza lo stato di detenzionedell’imputato.La condizione detentiva è certamente circostanza che impone particolaredell’imputato di esercitare i propri diritti.

Essa, tuttavia, non determinaautomaticamente l’incolpevolezza della mancata impugnazione, né consente diprescindere dalla verifica dei dati specifici del caso concreto.Nel caso in esame, la restrizione in regime domiciliare non aveva impedito lanotificazione personale del decreto di citazione, né la manifestazione della rinunciaa comparire dopo che il Tribunale aveva inizialmente disposto la traduzione.

Ilricorrente non ha, inoltre, allegato specifiche circostanze dimostrative dell’assolutaimpossibilità di comunicare con il difensore fiduciario, di revocarlo, di nominarnealtro o di acquisire informazioni sull’esito del procedimento.La doglianza, pertanto, resta formulata in termini generali, poiché assume chela restrizione, combinata con la mancata partecipazione del difensore fiduciarioalle udienze, valga di per sé a dimostrare l’incolpevole mancata conoscenza dellasentenza.

Tale assunto non può essere condiviso, perché la restituzione neltermine richiede – come detto – la dimostrazione di una concreta e non superabileimpossibilità di proporre impugnazione, non potendo fondarsi su una presunzioneassoluta derivante dalla condizione restrittiva.6.

È infondata, infine, la censura relativa all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.Il presupposto della censura non è condivisibile.

L’art. 97, comma 4, cod. proc.pen. consente la designazione di un sostituto quando il difensore di fiducia non siapresente, senza che tale nomina determini la cessazione del mandato fiduciario.L’obbligo di nominare un difensore d’ufficio ai sensi del comma 1 sorge, invece,quando l’imputato sia rimasto privo di difensore, come nel caso di rinuncia almandato difensivo, che comporta il dovere per il giudice, a pena di nullità, dinominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria,un difensore d'ufficio (ex multis Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv.286756-01; Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116-01; Sez.2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025-01; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019,Perri, Rv. 276872-01).

La reiterazione delle designazioni sostitutive non è,pertanto, di per sé equiparabile alla definitiva cessazione del rapporto fiduciario,tanto più che l’eventuale nomina di un difensore d’ufficio in un caso simile avrebbecompresso il diritto dell'imputato di vedersi difeso dal suo difensore fiduciario e ildiritto-dovere di quest’ultimo di rappresentare il suo assistito, nelle forme etermini ritenute più congeniali.Tale definitiva cessazione non risulta essersi verificata nella presentefattispecie.

Il difensore fiduciario non aveva rinunciato al mandato, la nomina nonera stata revocata e il Tribunale non disponeva di elementi dai quali desumere cheil rapporto difensivo fosse definitivamente cessato.

Al contrario, l’udienzaconclusiva del 2 luglio 2025 dimostrò che il difensore fiduciario era raggiungibile eche, tramite il sostituto presente, intervenne nell’attività processuale, indicandouna specifica richiesta istruttoria.

Nelle singole udienze, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] è statoassistito da difensori designati ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,muniti dei poteri e gravati dei doveri propri del difensore; all’udienza finale ilsostituto consultò il difensore fiduciario, formulò la richiesta istruttoria da questoindicata, discusse e rassegnò articolate conclusioni.

Non è quindi ravvisabile, neitermini dedotti, una nullità del procedimento di primo grado o una violazione delprincipio di effettività della difesa tecnica tale da fondare la restituzione nel termineper impugnare.7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di appello di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil'inammissibilità del ricorso;lette le note scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, cheha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 gennaio 2026, depositata il 18 febbraio 2026, la Cortedi appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiestaproposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.,volta a ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto pronunciata il 2 luglio 2025.Con tale sentenza il Tribunale aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile deireati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. n. 159 del 2011, contestati ai capiA), B), C) e D), unificati nel vincolo della continuazione, e lo aveva condannatoalla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie,assolvendolo, invece, dal reato di cui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, contestatoal capo E), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.All'imputato erano contestati, in sintesi: al capo A), il reato di cui all’art. 495cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61, n. 2, cod. pen., perché, in occasione diun controllo stradale eseguito il 10 aprile 2022 da personale della Polizia stradaledi [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, alla guida di un complesso veicolare composto datrattore e rimorchio, si sarebbe falsamente identificato come [OSCURATO:PERSONA], alfine di conseguire l’impunità per il reato di cui al successivo capo B); al capo B), ilreato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto ad avvisoorale del Questore di Napoli e privo della patente di guida, revocata con decretodel Prefetto di Ragusa, avrebbe condotto il menzionato complesso veicolare; alcapo C), un’ulteriore violazione dell’art. 495 cod. pen., aggravata ai sensi dell’art.61, n. 2, cod. pen., commessa il 18 maggio 2022 con analoga falsa dichiarazionedi identità; al capo D), un’ulteriore violazione dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011,commessa in occasione del controllo del 18 maggio 2022; al capo E), il reato dicui all’art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003, per avere pubblicato, tramite il profilo TikTokindicato nell’imputazione, un video raffigurante operatori della Polizia stradalenell’esercizio delle loro funzioni.2. Divenuta irrevocabile la sentenza, secondo quanto indicato nell’ordinanzaimpugnata, il 20 luglio 2025, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva emesso ordine diesecuzione per la carcerazione, notificato il 1° dicembre 2025.Con istanza del 9 dicembre 2025, tramite il suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Mirko [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di appello di Messina di essererestituito nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale diBarcellona [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.L’istante deduceva, in particolare, di avere avuto conoscenza della condannasoltanto al momento della notifica dell’ordine di esecuzione. Rappresentava cheaveva ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio edessendo ristretto per altra causa, dopo un iniziale rinvio disposto per consentirnela traduzione, aveva rinunciato a comparire. Sosteneva che il difensore di fiducia,avv. [OSCURATO:PERSONA], non aveva preso parte ad alcuna udienza del giudizio diprimo grado e che il Tribunale aveva proceduto, di volta in volta, alla nomina didifensori sostituti ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Secondo l’istante,tali difensori, nominati per singole udienze, non avevano comunicato né a lui néal difensore fiduciario l’andamento del processo, gli adempimenti compiuti, ildeposito contestuale della sentenza e la decorrenza del termine per impugnare.L’istanza richiamava, inoltre, il verbale dell’udienza del 18 giugno 2024, nel qualeil Tribunale avrebbe disposto la trasmissione del verbale all’avv. [OSCURATO:PERSONA] amezzo PEC, avvertendola che ulteriori assenze ingiustificate sarebbero stateconsiderate come abbandono di difesa; secondo la difesa, tuttavia, dal fascicolonon emergeva la prova dell’effettiva comunicazione del verbale al difensorefiduciario.L’istante deduceva, ancora, che la sua condizione di detenuto gli avevaimpedito di acquisire autonomamente informazioni sul procedimento e sul depositodella sentenza, sicché la mancata proposizione dell’appello non era ascrivibile asua colpa, ma alla combinazione tra l’anomala gestione della difesa tecnica el’impossibilità materiale di vigilare sull’andamento del processo.3. La Corte di appello di Messina rigettava l’istanza.Il giudice dell’esecuzione rilevava, anzitutto, che non vi erano dubbi sullalegittimità della declaratoria di assenza dell’imputato, il quale aveva ricevutorituale citazione, era stato autorizzato a partecipare in ragione dello stato didetenzione e aveva formalmente rinunciato a comparire.La Corte territoriale riteneva, poi, infondata la deduzione concernentel’anomala gestione della difesa tecnica. Osservava che, all’udienza del 2 luglio2025, il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avv. [OSCURATO:PERSONA]Salmeri, dopo aver chiesto una breve sospensione per visionare gli atti econtattare il difensore fiduciario, aveva effettivamente interloquito con l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e, su indicazione di quest’ultima, aveva sollevato una specificaeccezione istruttoria, chiedendo l’acquisizione, ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen., della documentazione relativa alla notifica del decreto ministeriale disospensione della patente di guida. Da tale emergenza la Corte di appellodesumeva l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata unatotale mancanza di comunicazione tra i difensori sostituti e il difensore fiduciario,nonché l’insussistenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Aggiungeva che,nelle precedenti udienze, la difesa tecnica dell’imputato era stata comunqueassicurata da difensori nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,senza che emergessero specifici difetti di conduzione della difesa o violazioni delcontraddittorio.Secondo la Corte territoriale, l’eventuale mancata comunicazione all’imputatodell’esito del giudizio o la mancata proposizione dell’appello da parte del difensorefiduciario integravano, al più, profili di responsabilità professionale o deontologicadel difensore, ma non costituivano una causa idonea a giustificare la restituzionenel termine. La Corte sottolineava, infine, che la sentenza era stata pronunciatacon motivazione contestuale; che il difensore fiduciario non era mai statorevocato; che l’imputato aveva avuto piena conoscenza della pendenza delprocesso; che, per il tramite del difensore nominato in sostituzione, lo stessodifensore fiduciario aveva formulato una richiesta istruttoria all’udienza conclusiva.Rigettava, come detto, per tali ragioni, l’istanza.4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Mirko [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen., in relazione all’art. 175 cod. proc. pen.Il ricorrente censura l’ordinanza per avere erroneamente applicato i principi inmateria di restituzione nel termine, fondando il rigetto dell’istanza su un unicoelemento, costituito dal contatto telefonico intervenuto all’udienza finale tra ildifensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., e il difensore fiduciario,avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, da tale episodio la Corte di appello avrebbetratto, con salto logico ingiustificato, la conclusione della piena effettività delladifesa e della conoscenza, in capo all’imputato, della sentenza da impugnare. Ilricorrente sostiene, invece, che la conoscenza della pendenza del procedimentonon equivale alla conoscenza del provvedimento di condanna e non dimostra lavolontà dell’imputato di rinunciare all’impugnazione. Il ricorso evidenzia che ilMarasco era certamente a conoscenza del processo, avendo ricevuto il decreto dicitazione a giudizio, ma non aveva avuto conoscenza effettiva della sentenza dicondanna e non aveva mai rinunciato all’appello. La Corte territoriale avrebbeomesso di verificare se il rapporto professionale con il difensore fiduciario si fosseeffettivamente instaurato e se la nomina fiduciaria non fosse stata meramenteformale, atteso che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato ad alcuna udienza enon aveva proposto impugnazione.La difesa richiama, a sostegno della doglianza, la giurisprudenza costituzionalesecondo cui il diritto all’impugnazione non può essere consumato da un atto deldifensore privo di mandato specifico o comunque non riconducibile a una sceltaeffettiva dell’imputato. Deduce che, a maggior ragione, la mera conoscenza daparte del difensore fiduciario, rimasto assente per tutto il processo di primo grado,non poteva precludere il diritto personale dell’imputato a impugnare la sentenza.Il ricorrente denuncia, inoltre, la contraddittorietà dell’ordinanza, nella parte in cui,da un lato, dà atto della reiterata assenza del difensore fiduciario e del fatto che ilTribunale aveva prospettato la possibilità di considerare ulteriori assenze comeabbandono di difesa e, dall’altro, ritiene che un unico contatto telefonicoall’udienza finale fosse sufficiente a sanare l’anomalia dell’intera gestionedifensiva.Secondo il ricorso, la conoscenza rilevante ai fini dell’art. 175 cod. proc. pen.non è quella potenziale o presunta del difensore, ma quella concreta dell’imputato,soprattutto quando le carenze difensive siano manifeste. La Corte di appelloavrebbe, pertanto, ridotto la questione a un mero profilo deontologico deldifensore, senza verificare l’effettività del diritto di difesa e senza accertare sel’imputato fosse stato posto in condizione di conoscere la sentenza e di impugnarla.4.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, peromessa valutazione della circostanza fattuale decisiva costituita dallo stato didetenzione del [OSCURATO:PERSONA] per tutta la durata del processo di primo grado.Secondo la difesa, la condizione detentiva costituiva un impedimentooggettivo e insormontabile rispetto allo svolgimento di una periodica attività diinformazione presso il difensore. La Corte territoriale avrebbe dovuto valutare sela mancata conoscenza della sentenza fosse incolpevole, tenuto conto dellacombinazione tra la negligenza del difensore fiduciario, mai presente in udienza emai attivatosi per proporre appello, e l’impossibilità materiale dell’assistito disupplire a tale inerzia.Il ricorso richiama, in proposito, i principi elaborati dalla giurisprudenzanazionale e convenzionale sulla necessità di rafforzare le garanzie dicomunicazione nei confronti dei soggetti detenuti e deduce che l’ordinanzaimpugnata avrebbe ignorato tale profilo, omettendo di accertare se la mancataimpugnazione fosse riconducibile a forza maggiore o comunque a causa nonimputabile al ricorrente.4.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in relazione all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. e al principio dieffettività della difesa tecnica.Il ricorrente censura l’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto regolare lagestione della difesa tecnica nel giudizio di primo grado, nonostante il sistematicoricorso a difensori nominati in sostituzione ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod.proc. pen. Secondo la difesa, tale disposizione consente la nomina di un sostitutosoltanto per fronteggiare impedimenti temporanei e contingenti del difensoretitolare, ma non può legittimare una prassi in cui, a fronte dell’assenza costantedel difensore fiduciario, la difesa venga affidata, udienza dopo udienza, a sostitutidiversi, pertanto privi di reale conoscenza del fascicolo e di un effettivo rapportocon l’imputato.Il ricorso sostiene che, in presenza della reiterata e ingiustificata assenza deldifensore fiduciario, il giudice di primo grado avrebbe dovuto adottare ledeterminazioni necessarie ad assicurare una difesa effettiva, procedendo allanomina di un difensore d’ufficio stabilmente investito della difesa, anziché limitarsia designazioni estemporanee ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.La Corte di appello avrebbe, quindi, avallato una gestione meramente formaledella difesa tecnica, in contrasto con il diritto dell’imputato a un’assistenza effettivae con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sulla funzione solotemporanea e occasionale della sostituzione prevista dall’art. 97, comma 4, cod.proc. pen.5. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta,chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Il difensore del ricorrente ha, invece, depositato note scritte, insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I tre motivi – che possono essere esaminati congiuntamente perché tuttiincentrati sulla dedotta lesione del diritto di difesa e sulla conseguente richiesta direstituzione nel termine per proporre appello – sono infondati.La vicenda deve essere esaminata distinguendo il rimedio speciale previstodall’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. dall’ordinaria restituzione nel termineper caso fortuito o forza maggiore disciplinata dal comma 1 della stessadisposizione.2. Occorre muovere dalla disciplina dell’assenza.L’art. 420-bis cod. proc. pen. distingue, per quanto qui rileva, le ipotesi in cuiil giudice procede in assenza perché l’imputato è stato citato a mani proprie o haespressamente rinunciato a comparire o a far valere un impedimento, da quelle incui l’assenza viene dichiarata sulla base di indici dai quali desumere l’effettivaconoscenza della pendenza del processo e la volontaria sottrazione alla suacelebrazione.La distinzione è decisiva anche ai fini dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.Tale disposizione attribuisce all’imputato giudicato in assenza il diritto allarestituzione nel termine per impugnare soltanto nei casi previsti dall’art. 420-bis,commi 2 e 3, cod. proc. pen., quando egli provi di non avere avuto effettivaconoscenza della pendenza del processo e di non avere potuto proporreimpugnazione nei termini senza sua colpa.Ne deriva che la restituzione nel termine disciplinata dall’art. 175, comma 2.1,cod. proc. pen. non opera in modo indifferenziato per qualunque imputatogiudicato in assenza, ma è rimedio specificamente collegato alle ipotesi in cuil’assenza sia stata dichiarata in base a indici di conoscenza o a condotte divolontaria sottrazione, e non anche alle ipotesi in cui l’imputato sia stato citatopersonalmente ovvero abbia espressamente rinunciato a comparire.In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che l’art.175, comma 2.1, cod. proc. pen. limita la restituzione nel termine per impugnareai soli casi di cui all’art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen., sicché il rimedionon è esperibile nelle ipotesi disciplinate dal comma 1 della medesimadisposizione, e cioè quando l’imputato abbia ricevuto a mani proprie, o tramitepersona espressamente delegata, la notificazione dell’atto introduttivo delgiudizio, ovvero abbia espressamente rinunciato a comparire o a far valere unlegittimo impedimento (Sez. 5, n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv.287764-01; in senso conforme, Sez. U, n. 11447 del 24 ottobre 2024, dep. 20marzo 2025, in motivazione, ribadisce che la restituzione in termini per proporreimpugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza opera «nei casi di cuiall'art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.» e «presuppone la prova dellamancata conoscenza effettiva della pendenza del processo e dell'omessaproposizione dell'impugnazione non dovuta a colpa»).3. Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata e gli atti processuali richiamatidal ricorso attestano che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto a mani proprie il decreto dicitazione a giudizio il 17 ottobre 2023 e che anche il difensore fiduciario era statoritualmente citato. Poiché l’interessato stava espiando altra pena in regimedomiciliare, il Tribunale, alla prima udienza, ne aveva riconosciuto il legittimoimpedimento e aveva disposto la traduzione per l’udienza successiva, salvorinuncia; [OSCURATO:PERSONA] aveva poi espressamente rinunciato a comparire. Per l’interocorso del giudizio era rimasto assistito da un difensore di fiducia mai revocato,sostituito nelle singole udienze da difensori designati ai sensi dell’art. 97, comma4, cod. proc. pen.Tali dati, pacifici e documentati, collocano la vicenda al di fuori del nucleo dioperatività proprio dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. Non si è, infatti, inpresenza di imputato la cui conoscenza del processo sia stata desunta da indicisintomatici, né di imputato del quale debba essere verificata, ex post, l’effettivaconoscenza della pendenza del procedimento. Al contrario, la conoscenza delprocesso risulta da una notificazione personale del decreto di citazione e dallasuccessiva rinuncia a comparire.È, dunque, privo di decisività l’argomento difensivo secondo cui la conoscenzadel processo non coincide con la conoscenza della sentenza. L’art. 175, comma2.1, cod. proc. pen. richiede, quale presupposto del rimedio, la mancata effettivaconoscenza della pendenza del processo, non già la mera allegazione dellamancata comunicazione personale della sentenza di condanna all’imputatoassente, quando questi sia stato regolarmente citato e, per giunta, abbia nominatoun difensore di fiducia e abbia rinunciato a comparire.Né, in tale situazione, sussisteva un autonomo onere di notificarepersonalmente al [OSCURATO:PERSONA] la sentenza pronunciata con motivazione contestualeper far decorrere il termine di impugnazione, non previsto da alcuna disposizione,nella detta situazione (in particolare, citazione a giudizio a mani proprie, rinunciaespressa a partecipare, assistenza di un difensore di fiducia mai revocato).Il richiamo del ricorso a Corte cost., sent. n. 317 del 2009, non è pertinente.Quella pronuncia riguardava la disciplina previgente, in particolare il contumaceinconsapevole, privo di effettiva conoscenza del procedimento o delprovvedimento ed eliminava soltanto la preclusione derivante dalla pregressaimpugnazione proposta dal difensore, senza modificare gli ulteriori presuppostistabiliti dalla legge per la restituzione nel termine. Nel caso in esame trovaapplicazione il diverso assetto introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, di cui s’è detto,che delimita espressamente l’ambito dell’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. enon lo prevede per chi, ai sensi dell’art. 420-bis, comma primo, cod. proc. pen.,sia stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie oabbia espressamente rinunciato a comparire.4. Anche a voler esaminare la richiesta nella diversa prospettiva dell’art. 175,comma 1, cod. proc. pen., e dunque sotto il profilo del caso fortuito o della forzamaggiore, la conclusione non muta.La restituzione nel termine postula la prova di una causa non imputabile cheabbia determinato l’assoluta impossibilità di compiere tempestivamente l’atto. Laparte deve dimostrare non soltanto l’esistenza dell’impedimento, ma anche cheesso non fosse superabile mediante l’ordinaria diligenza. La mera inerzia,negligenza o omissione del difensore, in assenza di ulteriori elementioggettivamente impeditivi o decettivi, non si traduce automaticamente in casofortuito o forza maggiore.Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato elementi idonei a dimostrareun’assoluta impossibilità, non imputabile, di proporre appello. Anzi, l’ordinanzaimpugnata ha valorizzato, con motivazione non illogica, un dato specifico eoggettivo che milita in senso opposto: all’udienza del 2 luglio 2025 il difensorenominato in sostituzione ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avv. [OSCURATO:PERSONA],chiese una sospensione per visionare gli atti e contattare il difensore fiduciario;all’esito della sospensione rappresentò di avere effettivamente interloquito conl’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, su indicazione di quest’ultima, formulò una specifica richiestaistruttoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., concernente la documentazionerelativa alla notifica del provvedimento amministrativo in materia di patente diguida.Tale circostanza è stata correttamente ritenuta incompatibile con laprospettazione di una difesa fiduciaria meramente apparente, radicalmenteinesistente o del tutto inconsapevole dello sviluppo del processo. Essa dimostra,al contrario, che il difensore fiduciario era raggiungibile, era stato posto aconoscenza dell’udienza conclusiva ed era in grado di impartire indicazioniprocessuali al difensore presente in aula.La Corte territoriale ha, inoltre, rilevato che, nelle precedenti udienze,l’imputato era stato assistito da difensori nominati ai sensi dell’art. 97, comma 4,cod. proc. pen., senza che risultassero specifiche carenze difensive. Dal verbaledell’udienza finale risulta, altresì, che il difensore presente formulò conclusioni nelmerito, chiedendo in via principale l’assoluzione e, in subordine, l’assoluzione aisensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen., il contenimento della pena nel minimo e la concessione dei benefici.A fronte di tali dati, la censura degrada nella prospettazione di uninadempimento del difensore fiduciario, consistito nel non avere comunicatoall’interessato l’esito del giudizio e nel non avere proposto – o consigliato diproporre – appello. Tale profilo, tuttavia, non integra, di per sé, causa di forzamaggiore o caso fortuito, occorrendo la prova di una effettiva e assolutaimpossibilità dell’interessato di attivarsi o di conferire tempestivo mandatoimpugnatorio per fattori impeditivi indipendenti dalla omessa osservanza deglioneri di diligenza e attenzione gravanti sia sul difensore che sull’imputato. È,invero, principio oramai consolidato quello per cui il mancato o inesattoadempimento da parte del difensore dell'incarico di proporre impugnazione, aqualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito edi forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili –poiché superabile mediante la normale diligenza ed attenzione del difensore e dellostesso imputato, che deve comunque vigilare sull'esatta osservanza dell'incaricoconferito, salvo ciò non sia impedito da un complesso quadro normativo, nellaspecie neppure allegato (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv.282667-01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, dep. 2017, Porricelli, Rv. 269738-01; Sez. 4, n. 20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv. 254072-01; Sez. 6, n. 18716 del31/03/2016, Saracinelli, Rv. 266926-01; Sez. 3, n. 39437 del 05/06/2013, Leka,Rv. 257221-01; Sez. 5, n. 36220 del 19/06/2024, non massimata). In tale quadro,Sez. U, n. 14991 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419-01 ha ritenuto nonconfigurabile il caso fortuito o di forza maggiore nel caso in cui il difensore d'ufficio,in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore difiducia circa il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio dell'udienza e non abbia,a sua volta, presentato tempestiva impugnazione.5. Non è fondato neppure il motivo che valorizza lo stato di detenzionedell’imputato.La condizione detentiva è certamente circostanza che impone particolaredell’imputato di esercitare i propri diritti. Essa, tuttavia, non determinaautomaticamente l’incolpevolezza della mancata impugnazione, né consente diprescindere dalla verifica dei dati specifici del caso concreto.Nel caso in esame, la restrizione in regime domiciliare non aveva impedito lanotificazione personale del decreto di citazione, né la manifestazione della rinunciaa comparire dopo che il Tribunale aveva inizialmente disposto la traduzione. Ilricorrente non ha, inoltre, allegato specifiche circostanze dimostrative dell’assolutaimpossibilità di comunicare con il difensore fiduciario, di revocarlo, di nominarnealtro o di acquisire informazioni sull’esito del procedimento.La doglianza, pertanto, resta formulata in termini generali, poiché assume chela restrizione, combinata con la mancata partecipazione del difensore fiduciarioalle udienze, valga di per sé a dimostrare l’incolpevole mancata conoscenza dellasentenza. Tale assunto non può essere condiviso, perché la restituzione neltermine richiede – come detto – la dimostrazione di una concreta e non superabileimpossibilità di proporre impugnazione, non potendo fondarsi su una presunzioneassoluta derivante dalla condizione restrittiva.6. È infondata, infine, la censura relativa all’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.Il presupposto della censura non è condivisibile. L’art. 97, comma 4, cod. proc.pen. consente la designazione di un sostituto quando il difensore di fiducia non siapresente, senza che tale nomina determini la cessazione del mandato fiduciario.L’obbligo di nominare un difensore d’ufficio ai sensi del comma 1 sorge, invece,quando l’imputato sia rimasto privo di difensore, come nel caso di rinuncia almandato difensivo, che comporta il dovere per il giudice, a pena di nullità, dinominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria,un difensore d'ufficio (ex multis Sez. 6, n. 27637 del 30/04/2024, Cerbone, Rv.286756-01; Sez. 5, n. 37438 del 25/05/2023, Mastromatteo, Rv. 285116-01; Sez.2, n. 37875 del 07/07/2023, Rv. 285025-01; Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019,Perri, Rv. 276872-01). La reiterazione delle designazioni sostitutive non è,pertanto, di per sé equiparabile alla definitiva cessazione del rapporto fiduciario,tanto più che l’eventuale nomina di un difensore d’ufficio in un caso simile avrebbecompresso il diritto dell'imputato di vedersi difeso dal suo difensore fiduciario e ildiritto-dovere di quest’ultimo di rappresentare il suo assistito, nelle forme etermini ritenute più congeniali.Tale definitiva cessazione non risulta essersi verificata nella presentefattispecie. Il difensore fiduciario non aveva rinunciato al mandato, la nomina nonera stata revocata e il Tribunale non disponeva di elementi dai quali desumere cheil rapporto difensivo fosse definitivamente cessato. Al contrario, l’udienzaconclusiva del 2 luglio 2025 dimostrò che il difensore fiduciario era raggiungibile eche, tramite il sostituto presente, intervenne nell’attività processuale, indicandouna specifica richiesta istruttoria. Nelle singole udienze, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] è statoassistito da difensori designati ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.,muniti dei poteri e gravati dei doveri propri del difensore; all’udienza finale ilsostituto consultò il difensore fiduciario, formulò la richiesta istruttoria da questoindicata, discusse e rassegnò articolate conclusioni. Non è quindi ravvisabile, neitermini dedotti, una nullità del procedimento di primo grado o una violazione delprincipio di effettività della difesa tecnica tale da fondare la restituzione nel termineper impugnare.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 4 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris