Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1127/2008
ECLI:EU:T:2008:330
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 settembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA]-Mallas / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (exē)
(causa T‑96/06)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio figurativo comunitario exē – [OSCURATO:PERSONA] denominativo nazionale anteriore EXE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti e i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 40)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 gennaio 2006 (procedimento R 1127/2004-2)
concernente un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]-Mallas EPE (divenuta [OSCURATO:PERSONA]-Mallas AE).
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA]-Mallas AE
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] figurativo exē per prodotti delle classi 18 e 25 – domanda n 2 190 015
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo nazionale EXE per prodotti della classe 25
Decisione della divisione di opposizione:
Accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Mallas AE è condannata alle spese.