CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10333/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (null) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4804/2018 depositata il 24/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione al precetto notificato dalla BancaNazionale del Lavoro, in forza del contratto di mutuo stipulato il 7 marzo 2007,originariamente dell’importo di euro 150.000,00deducendo la usurarietà degli interessi applicati; hanno dedotto,in particolare , che gli interessi moratori erano pari al tasso effettivo globale medio aumentato della metà cioè pari al tasso soglia vigente pro tempore,ma che ad esso devono aggiungersi le spese di istruttoria e di notaio rogante,nonché di assicurazione e che con l’aggiunta delle spese accessorie si ha il superamento del limite di usura, poiché la somma effettivamente concessa, depurata dalle spese,era pari ad euro 142.095,31. L’opposizione è stata respinta . Gli odierni ricorrenti hanno proposto appello, che è stato respinto sul rilievo che il tasso di interessi moratori non supera il tasso soglia. La Corte d’appello ha osservato che le voci di spesa devono essere prese in considerazione solo ai fini del calcolo del tasso effettivo degli interessi corrispettivi e non già di quelli moratori,che non si prestano a un calcolo, analogo a quello per la determinazione del TAEG, in quanto almomento della pattuizione non è possibile calcolarne la complessiva incidenza,non essendo noto se essi verranno mai applicati su quale importo e per quanto tempo.La Corte d’appello ha osserva to , inoltre , che volendo fare una valutazione ex postsull’incidenza degli interessi moratori le parti hanno indicato quale importo versato a titolo di interessi moratori quello di euro 14,60che, raffrontato all ’ importo mutuato è assolutamente insignificante e analoghe considerazioni valgono ove si voglia prendere in considerazione il dato più attendibile -ma parimenti irrilevante-indicato nell’atto di precetto di euro 481,60. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i mutuatari affidandosi a un motivo. S i è costituita con controricorso la banca che ha altresì depositato memoria . L a causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 , n. 5, c.p.c. la violazione e falsa applicazione della legge n. 108 del 1996 , dell'art.644 c.p. e dell ’ art . 1815 , comma II, c.c. Le parti deducono che la legge antiusura non fa nessuna differenza tra interessi moratori e corrispettivi ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia e che per il corretto calcolo del tasso usurario deve tenersi conto anche delle spese complessive. Pertanto, non ci si poteva limitare a verificare la misura pattuita per il tasso di mora,nella fattispecie uguale al tasso soglia, ma occorreva considerare anche gli ulteriori costi sostenuti dal mutuatario pari al 2,32%, valore pacifico tra le parti , c he determina il superamento del tasso soglia. Osservano che è stato un negoziato, nel contratto di mutuo, un costo per la mora pari al tasso soglia e che le spese già sostenute per l’atto notarile, i costi connessi alla riscossione della rata e all’assicurazione hanno determinato il superamento nella misura del 2,32%; di contro, per essere lecita, la clausola avrebbe dovuto contenere l'inciso “al netto delle spese aggiuntive con esclusione di tasse imposte”. Inoltre, parte ricorrente osserva che la sentenza impugnata è erronea anche sul “giudizio di rilevanza” dell ’ importo versato o calcolato a titoli di interessi moratori. Deduce che si tratta di un ragionamento erroneo in fatto e in diritto: in fatto perché in realtà dalle richieste di pagamento che sono state prodotte risulta che solo nel periodo da settembre 2012 a settembre 2015 sarebbero maturate richieste di pagamento euro 2.808,74 a titolo di interesse di mora, somma “ tutt'altro che trascurabile ” ; in diritto perché il “giudizio di rilevanza” contrasta con il dettato normativo della legge anti usura poiché quando vi è il superamento del tasso soglia vi è sempre usura, in termini oggettivi. R ibadisce la necessità di conteggiare anche le spese accessorie nella verifica del superamento del tasso soglia, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. 2.-Il motivo è inammissibile. E’corretto affermare che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ed altresì c he la normativa di divieto dei rapporti usurari, così come in radice espressa dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, art.1, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito.Il carattere "onnicomprensivo" di rilevanza delle voci economiche - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario (cfr. Cass. S.U. n. 8806/2017; Cass. n.33964/2022). Tuttavia, la sentenza impugnata si fonda su una duplice ragione decisoria di cui una non adeguatamente censurata da parte ricorrente. La Corte considera,infatti, che nella fattispecie, occorra riferirsi in concreto a l tasso di mora effettivamente applicato o meglio agli interessi di mora effettivamente richiesti con il precetto, pari ad euro 481,61, somma ritenuta priva di rilievo in relazione al capitale mutuato; giudizio di irrilevanza che, in quanto riferito alla questione della denunciata usurarietà degli interessi, sottende un implicito calcolo inverso, che muove cioè dalla somma finale, per verificare -in questo caso in termini negativi-se il tasso di interesse moratorio effettivamente applicato superasse il tasso soglia. Questo ragionamento è censura to dalla parte essenzialmente con contestazioni in punto di fatto, peraltro irrilevanti: ed invero essa deduce che sarebbe stat a richiest a in pagamento , con talune comunicazioni periodiche, la somma di euro 2.808,74 a titolo di interesse di mora, “somma tutt’altro che trascurabile”. Si tratta di censura inammissibil e, in primo luogo perché nel giudizio di opposizione a precetto non è corretto fare riferimento a somme che non vengano effettivamente precettate ed inoltre perché la parte non afferma che la somma di euro 2.808,74 costituiscail risultato della applicazione di un tasso di mora usuraio, ma soltanto una “somma tutt'altro che trascurabile”. In punto di diritto la parte si limita ad una contestazionegenerica, affermando che il legislatore ha inteso sottrarre qualsiasi tipo di valutazione soggettiva alla verifica circa la sussistenza del reato di usura,oggettivizzandola. Questa censura, oltre a non essere del tutto pertinente al ragionamento seguito dalla Corte di merito, non tiene conto di quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. sez. un. n . 19597/2020) , laddove si afferma che “realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l ’ accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato” ed ancora ”in conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore”. Anche su questo punto, la parte è silente, perché non precisa quale sarebbe l’interesse, nel giudizio di opposizione a precetto e cioè dopo l’inadempimento, ad ottenere un accertamento di usurarietà del tasso pattuito ma non utilizzato. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; considerando, tuttavia , che la sentenza a S ezion i U nite sopra citata è intervenuta per risolvere un contrasto interpretativo dopo la proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiarainammissibile ricorso . Compens a interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r