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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 maggio 2021

Cassazione n. 15958/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11742/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. 2021 n. 28209 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con ordinanza resa in data 5/5/2021 (n. 11742/2021), la Sezione Sesta, Sottosezione Terza, della Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la pro- pria competenza territoriale sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] roppoli per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha rile- vato, tra le restanti argomentazioni, l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione proposto dal Lombardi, avendo quest'ultimo erro- neamente sostenuto (in contrasto con il provvedimento impugnato) la derogabilità, sull'accordo delle parti, della competenza territoriale in- derogabile per legge, non potendo le parti, mediante la spontanea adesione del convenuto alla scelta dell'attore, derogare alla compe- tenza territoriale inderogabile, come specificamente nel caso in esa- me, avente ad oggetto un'ipotesi di determinazione della competenza territoriale del giudice adito in forza del disposto di cui all'art. 30 -bis c.p.c.; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura la richiamata ordinanza della Corte di cassazione per avere quest'ultima travisato la questione prospettata dal ricorrente con il proprio regolamento di competenza, avendo erroneamente ritenuto che, attraverso la prima censura avanzata con detto regolamento, il Lombardi avesse inteso Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri affermare il principio secondo cui, in tutti i casi in cui è prevista una competenza per territorio inderogabile, essa diviene derogabile sull'accordo delle parti, laddove, al contrario, l'odierno istante aveva unicamente inteso affermare che la competenza ex art. 30-bis c.p.c. è una competenza esclusiva, ma derogabile nel limite temporale di tre mesi (cfr. art. 38, co. 2, c.p.c.), in quanto non rientrante nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., con la conseguenza che, a fronte dell'adesione di controparte, il tribunale avrebbe dovuto chiudere il processo e sta- tuire sulle spese del procedimento; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come la censura avanzata dal ricorrente non ri- sulti in alcun modo destinata a denunciare un errore di fatto in cui sa- rebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione con l'ordinanza impu- gnata, essendo bensì diretta a rilevare il ricorso di uno specifico erro- re di diritto, consistente nella (asserita) erronea interpretazione dei contenuti del regolamento di competenza proposto; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in te- ma di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la confi- gurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad esclude- re o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia con- seguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle ri- sultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valuta- zione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 - 01), più in particolare, deve escludersi che sia inficiata da errore di fat- to una decisione della corte di legittimità della quale si censuri la va- lutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espres- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utn sa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impu- gnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e in- terpretazione dell'oggetto di ricorso (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3760 del 15/02/2018, Rv. 647695 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 - 01); in altri termini, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte di cassazione, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di per- cezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si vede in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un 'fatto' ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., po- tendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di de- nuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017, Rv. 644594 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benza e si liquidano come da dispositivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] .4tz_v [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 11742/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. 2021 n. 28209 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con ordinanza resa in data 5/5/2021 (n. 11742/2021), la Sezione Sesta, Sottosezione Terza, della Corte di Cassazione ha rigettato il regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha dichiarato la pro- pria competenza territoriale sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] roppoli per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni; a sostegno della decisione assunta, la Corte di cassazione ha rile- vato, tra le restanti argomentazioni, l'infondatezza del primo motivo d'impugnazione proposto dal Lombardi, avendo quest'ultimo erro- neamente sostenuto (in contrasto con il provvedimento impugnato) la derogabilità, sull'accordo delle parti, della competenza territoriale in- derogabile per legge, non potendo le parti, mediante la spontanea adesione del convenuto alla scelta dell'attore, derogare alla compe- tenza territoriale inderogabile, come specificamente nel caso in esa- me, avente ad oggetto un'ipotesi di determinazione della competenza territoriale del giudice adito in forza del disposto di cui all'art. 30 -bis c.p.c.; avverso l'indicata ordinanza della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'impugnazione proposta, il ricorrente censura la richiamata ordinanza della Corte di cassazione per avere quest'ultima travisato la questione prospettata dal ricorrente con il proprio regolamento di competenza, avendo erroneamente ritenuto che, attraverso la prima censura avanzata con detto regolamento, il Lombardi avesse inteso Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri affermare il principio secondo cui, in tutti i casi in cui è prevista una competenza per territorio inderogabile, essa diviene derogabile sull'accordo delle parti, laddove, al contrario, l'odierno istante aveva unicamente inteso affermare che la competenza ex art. 30-bis c.p.c. è una competenza esclusiva, ma derogabile nel limite temporale di tre mesi (cfr. art. 38, co. 2, c.p.c.), in quanto non rientrante nei casi di cui all'art. 28 c.p.c., con la conseguenza che, a fronte dell'adesione di controparte, il tribunale avrebbe dovuto chiudere il processo e sta- tuire sulle spese del procedimento; il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio come la censura avanzata dal ricorrente non ri- sulti in alcun modo destinata a denunciare un errore di fatto in cui sa- rebbe (in ipotesi) incorsa la Corte di cassazione con l'ordinanza impu- gnata, essendo bensì diretta a rilevare il ricorso di uno specifico erro- re di diritto, consistente nella (asserita) erronea interpretazione dei contenuti del regolamento di competenza proposto; al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in te- ma di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la confi- gurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad esclude- re o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia con- seguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle ri- sultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valuta- zione (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017, Rv. 645048 - 01), più in particolare, deve escludersi che sia inficiata da errore di fat- to una decisione della corte di legittimità della quale si censuri la va- lutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espres- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utn sa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impu- gnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e in- terpretazione dell'oggetto di ricorso (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3760 del 15/02/2018, Rv. 647695 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/2018, Rv. 648204 - 01); in altri termini, ove il ricorrente deduca, sotto la veste del preteso errore revocatorio, l'errato apprezzamento, da parte della Corte di cassazione, di un motivo di ricorso - qualificando come errore di per- cezione degli atti di causa un eventuale errore di valutazione sulla portata della doglianza svolta con l'originario ricorso - si vede in un ambito estraneo a quello dell'errore revocatorio, dovendosi escludere che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un 'fatto' ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., po- tendo configurare l'eventuale omessa o errata pronunzia soltanto un error in procedendo ovvero in iudicando, di per sé insuscettibili di de- nuncia ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14937 del 15/06/2017, Rv. 644594 - 01); sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benza e si liquidano come da dispositivo; dev'essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 28209/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] .4tz_v [OSCURATO:PERSONA]
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