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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2024

Cassazione n. 33616/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserItità - le conclusioni del PG,Lcbv.,, a. • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di sostituzione delle pene detentive inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, quella di dieci mesi e venticinque giorni di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 20 settembre 2019, irrevocabile il 6 giugno 2021, e quella di tre mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 19 novembre 2019, irrevocabile il 5 ottobre 2021; per l'effetto, ha rideterminato dette pene rispettivamente in 40.000,00 euro di multa e in 15.000,00 euro di multa.

A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione ha posto quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 150 del 12 luglio 2021, con cui «ha ritenuto costituzionalmente illegittimi l'art. 593, comma 3, e l'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 all'art. 595, comma 3, cod. pen., nonché in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui prevedono la pena detentiva per tutte le ipotesi di reato e non solo per quelle di particolare gravità.

Il giudice penale dovrà irrogare la pena detentiva soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quale la pena detentiva risulti proporzionata, mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata, in tutte le altre ipotesi» (così a p. 4 del provvedimento impugnato).

Richiamati, dunque, i principi che attengono ai rapporti tra il giudicato e la declaratoria d'incostituzionalità di una norma diversa da quella penale incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio se quest'ultimo non è stato interamente eseguito - secondo cui il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore - ha esaminato le motivazioni delle due sentenze di merito (p. 9 e s.), escluso che i fatti con esse giudicati non potessero essere in qualche modo ricondotti al caso di eccezionale gravità del fatto, come indicati dalla Corte costituzionale, conseguentemente escluso la possibilità di effettuare e il ragguaglio della pena ai sensi dell'art. 135 cod. pen. e ritenuto applicabili gli artt, 133 cod. pen. e 27 Cost.; infine, ha rideterminato la pena nei termini sopra descritti, dichiarando immediatamente esecutivo il provvedimento e mantenuto la già disposta sospensione dell'esecuzione delle pene detentive fino alla definitività dell'ordinanza stessa.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi. 2.1 Con il primo lamenta la violazione degli artt. 133-bis e 135 proc. pen. e vizio di motivazione.

Il giudice dell'esecuzione nella parametrazione della pena sostituita, a fronte di sanzioni detentive notevolmente inferiori ai massimi edittali, avrebbe determinato quella pecuniaria tenendo conto della previsione massima e riducendola in ragione della media della forbice tra il minimo e il massimo edittale, facendo erroneo riferimento all'articolo 24 cod. pen., quindi applicando alla sanzione pecuniaria gli istituti della continuazione e della recidiva.

Avrebbe, poi del tutto trascurato di valutare le condizioni economiche del reo, criterio che invece deve ispirare la determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 53, secondo comma,

I. n. 689 del 1981, nell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 28 febbraio 2022.

Con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art.135 del codice penale».

La Corte ha così ritenuto che ai 250,00 euro debbano essere sostituiti i 75,00 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata il 15 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito.

2. Preliminarmente va detto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 15 aprile 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del Pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede.

3. Ciò detto, sempre in via preliminare, osserva il Collegio che correttamente il Giudice dell'esecuzione - a tanto sollecitato dal condannato che ha chiesto la «sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria» - considerato che entrambe le condanne avevano riguardato il reato di diffamazione aggravato dalla commissione del fatto a mezzo stampa e dalla attribuzione di un fatto determinato, ha affrontato il tema della incostituzionalità, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 2021, n. 150, dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

Giova osservare che, con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato «non fondate, nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Segnatamente, il Giudice delle leggi si è chiaramente espresso nel senso che l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 è /ex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., precisando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma non creava alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si sarebbe riespanso in seguito alla presente pronuncia.

E, tuttavia, nella stessa pronuncia, la Corte ha subordinato la conformità dell'art. 595, comma 3, cod. pen. alla lettura della stessa disposizione normativa in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, nel senso correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, ossia (testualmente nella sentenza della Corte cost):«6.3.- La disposizione ora all'esame - l'art. 595, terzo comma, cod. pen. - deve essere interpretata in maniera conforme a tali premesse.

Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma anche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.).

Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi.

Questa lettura, del resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel quadro di un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e all'ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060).

Così interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all'art. 21, quanto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU».

4. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, la tesi del ricorrente secondo cui il criterio di determinazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, sarebbe quello del ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., è errata.

Osserva il Collegio, invero, che non viene qui in rilievo un'ipotesi di «sostituzione di pena detentiva» e, dunque, la relativa determinazione non segue le regole del ragguaglio, dovendosi applicare i criteri di cui agli art. 27 Cost. e 133 cod. pen., ovviamente - trattandosi di giudizio di esecuzione - mantenendo ferme le scelte del Giudice del merito che non possono essere poste in discussione. (-( Entro questa cornice ermeneutica, considerato che, ai sensi dell'art. 24 cod. pen., la pena massima irrogabile per la multa è quella di 50.000,00 euro, la parametrazione da parte del Giudice dell'esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente in 40.000,00 euro e in 15.000,00 euro per ciascuno dei reati giudicati, ossia tra il minimo della pena pecuniaria previsto dall'art. 595, comma 3, cod. pen. e il massimo previsto dall'art. 24 cod. pen. per la pena della multa, è, in astratto, corretta, poiché rientrante nella indicata forbice adittale.

E, tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che il legislatore ha sanzionato il reato dì diffamazione con una pena detentiva tutto sommato "modesta", siccome prevista nel massimo edittale fino a tre anni di reclusione e, dunque, come tale, suscettibile di sostituzione con sanzione sostitutiva, ciò che è mancato nella motivazione del Giudice dell'esecuzione è la motivazione sulla proporzione della pena in concreto irrogata nel caso che ci occupa e, soprattutto, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha del tutto trascurato di rendere ragione della avvenuta valutazione dei parametri di cui all'art. 133-bis cod. pen. che impone, nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda di tenere conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo.

5. Per le ragioni sin qui espresse, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiserItità - le conclusioni del PG,Lcbv.,, a. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di sostituzione delle pene detentive inflitte a [OSCURATO:PERSONA] e, segnatamente, quella di dieci mesi e venticinque giorni di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Caltanissetta in data 20 settembre 2019, irrevocabile il 6 giugno 2021, e quella di tre mesi di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 19 novembre 2019, irrevocabile il 5 ottobre 2021; per l'effetto, ha rideterminato dette pene rispettivamente in 40.000,00 euro di multa e in 15.000,00 euro di multa. A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione ha posto quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 150 del 12 luglio 2021, con cui «ha ritenuto costituzionalmente illegittimi l'art. 593, comma 3, e l'art. 13 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 all'art. 595, comma 3, cod. pen., nonché in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nella parte in cui prevedono la pena detentiva per tutte le ipotesi di reato e non solo per quelle di particolare gravità. Il giudice penale dovrà irrogare la pena detentiva soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quale la pena detentiva risulti proporzionata, mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata, in tutte le altre ipotesi» (così a p. 4 del provvedimento impugnato). Richiamati, dunque, i principi che attengono ai rapporti tra il giudicato e la declaratoria d'incostituzionalità di una norma diversa da quella penale incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio se quest'ultimo non è stato interamente eseguito - secondo cui il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore - ha esaminato le motivazioni delle due sentenze di merito (p. 9 e s.), escluso che i fatti con esse giudicati non potessero essere in qualche modo ricondotti al caso di eccezionale gravità del fatto, come indicati dalla Corte costituzionale, conseguentemente escluso la possibilità di effettuare e il ragguaglio della pena ai sensi dell'art. 135 cod. pen. e ritenuto applicabili gli artt, 133 cod. pen. e 27 Cost.; infine, ha rideterminato la pena nei termini sopra descritti, dichiarando immediatamente esecutivo il provvedimento e mantenuto la già disposta sospensione dell'esecuzione delle pene detentive fino alla definitività dell'ordinanza stessa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e deduce due motivi. 2.1 Con il primo lamenta la violazione degli artt. 133-bis e 135 proc. pen. e vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione nella parametrazione della pena sostituita, a fronte di sanzioni detentive notevolmente inferiori ai massimi edittali, avrebbe determinato quella pecuniaria tenendo conto della previsione massima e riducendola in ragione della media della forbice tra il minimo e il massimo edittale, facendo erroneo riferimento all'articolo 24 cod. pen., quindi applicando alla sanzione pecuniaria gli istituti della continuazione e della recidiva. Avrebbe, poi del tutto trascurato di valutare le condizioni economiche del reo, criterio che invece deve ispirare la determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'articolo 53, secondo comma, I. n. 689 del 1981, nell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 28 febbraio 2022. Con detta sentenza è stata, infatti, dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede che «il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «il valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art.135 del codice penale». La Corte ha così ritenuto che ai 250,00 euro debbano essere sostituiti i 75,00 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l'attuale limite massimo giornaliero di 2.500,00 euro. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta depositata il 15 aprile 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Preliminarmente va detto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 15 aprile 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effettività e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza, cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l'intervento del Pubblico ministero è da considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibile tenere conto in questa sede. 3. Ciò detto, sempre in via preliminare, osserva il Collegio che correttamente il Giudice dell'esecuzione - a tanto sollecitato dal condannato che ha chiesto la «sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria» - considerato che entrambe le condanne avevano riguardato il reato di diffamazione aggravato dalla commissione del fatto a mezzo stampa e dalla attribuzione di un fatto determinato, ha affrontato il tema della incostituzionalità, dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale del 22 giugno 2021, n. 150, dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato). Giova osservare che, con la stessa sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato «non fondate, nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 595, terzo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Segnatamente, il Giudice delle leggi si è chiaramente espresso nel senso che l'art. 13 della legge n. 47 del 1948 è /ex specialis rispetto alle due aggravanti previste dall'art. 595, secondo e terzo comma, cod. pen., precisando che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma non creava alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si sarebbe riespanso in seguito alla presente pronuncia. E, tuttavia, nella stessa pronuncia, la Corte ha subordinato la conformità dell'art. 595, comma 3, cod. pen. alla lettura della stessa disposizione normativa in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, nel senso correttamente richiamato nel provvedimento impugnato, ossia (testualmente nella sentenza della Corte cost):«6.3.- La disposizione ora all'esame - l'art. 595, terzo comma, cod. pen. - deve essere interpretata in maniera conforme a tali premesse. Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di commisurazione della pena indicati nell'art. 133 cod. pen., ma anche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e ciò anche al fine di evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero successivamente dar luogo a una responsabilità internazionale dello Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017, Considerato in diritto, punto 7.). Ne consegue che il giudice penale dovrà optare per l'ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc'anzi declinati; mentre dovrà limitarsi all'applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravità del fatto, in tutte le altre ipotesi. Questa lettura, del resto, è stata già fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel quadro di un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU e all'ordinanza n. 132 del 2020 di questa Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio 2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo comma, cod. pen. i quali non esercitino attività giornalistica in senso stretto (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n. 13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060). Così interpretata, la disposizione censurata risulta conforme tanto all'art. 21, quanto all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 CEDU». 4. Venendo, dunque, ai motivi di ricorso, la tesi del ricorrente secondo cui il criterio di determinazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, sarebbe quello del ragguaglio previsto dall'art. 135 cod. pen., è errata. Osserva il Collegio, invero, che non viene qui in rilievo un'ipotesi di «sostituzione di pena detentiva» e, dunque, la relativa determinazione non segue le regole del ragguaglio, dovendosi applicare i criteri di cui agli art. 27 Cost. e 133 cod. pen., ovviamente - trattandosi di giudizio di esecuzione - mantenendo ferme le scelte del Giudice del merito che non possono essere poste in discussione. (-( Entro questa cornice ermeneutica, considerato che, ai sensi dell'art. 24 cod. pen., la pena massima irrogabile per la multa è quella di 50.000,00 euro, la parametrazione da parte del Giudice dell'esecuzione della pena pecuniaria, rispettivamente in 40.000,00 euro e in 15.000,00 euro per ciascuno dei reati giudicati, ossia tra il minimo della pena pecuniaria previsto dall'art. 595, comma 3, cod. pen. e il massimo previsto dall'art. 24 cod. pen. per la pena della multa, è, in astratto, corretta, poiché rientrante nella indicata forbice adittale. E, tuttavia, avuto riguardo alla circostanza che il legislatore ha sanzionato il reato dì diffamazione con una pena detentiva tutto sommato "modesta", siccome prevista nel massimo edittale fino a tre anni di reclusione e, dunque, come tale, suscettibile di sostituzione con sanzione sostitutiva, ciò che è mancato nella motivazione del Giudice dell'esecuzione è la motivazione sulla proporzione della pena in concreto irrogata nel caso che ci occupa e, soprattutto, come dedotto dal ricorrente, il Tribunale ha del tutto trascurato di rendere ragione della avvenuta valutazione dei parametri di cui all'art. 133-bis cod. pen. che impone, nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda di tenere conto, oltre che dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., anche delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. 5. Per le ragioni sin qui espresse, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativament
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