CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 29453/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 15900/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s 2018 s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma , Via R. F auro n. 102 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale autenticata il 27.5.2021 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBANCA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimati - N. 15900/21R.G. avverso la sentenza n. 1368/2020del Tribunale di Pescara , depositata i n data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 13.9.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija ; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. Considerato che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi, avverso la sentenza delTribunale di Pescara indicata in epigrafe, con cui -nell’ambito di una espropriazione mobiliare presso il terzo debitore in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], avviata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata quale cessionaria del credito l’odierna ricorrente)- è stata accolta l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l’ordinanza di assegnazione del 24.4.2018; -[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese; -che con ordinanza interlocutoria n. 13410/23 è stata rilevata la non corretta notificazione del ricorso agli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati nella suddetta procedura esecutiva: sicché è stato assegnato un termine per provvedere alla rinotificadel ricorso; N. 15900/21R.G. - che il procuratore della ricorrente, oltre a chiedere la revoca dell’ordinanza suddetta, ha comunque documentato che l’iter notificatorio non s’ è ancora perfezionato, trattandosi di notificazioni da effettuarsi all’estero; - con la precisazione che resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla ritualità della notifica del ricorso e sull a ritualità dell ’ottemperanza all’ordine impartito con l’ordinanza interlocutoria n. 13410/2023(ed all’onere di depositare tempestivamente la documentazione inerente alla prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio), come pure ogni decisione sulla richiesta di revoca del medesimo ordine, la causa può opportunamente rinviarsi a nuovo ruolo, onde consentire – se non altro – alla ricorrente di depositare la documentazione inerentea detta attività; p.q. m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di