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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24184/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE - [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 309 cod. proc. pen., con la quale è stato confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio e quelli connessi in materia di armi, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.

Ha articolato un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, in parte oggetto di travisamento, in parte valutati in termini non corretti e, comunque, incongrui.

2. Con dichiarazione personale del 13 maggio 2026, inoltrata 1'11 giugno 2026, il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 28 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747).

Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni.

Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente il 13 maggio 2026.

Rileva, peraltro, il principio per cui "è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla 1cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto" (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013, Palumbo, Rv. 256508 - 01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.MCORTE SUPREMA D! CASSAZIONE Prima Penale Deposi ,r; O 1 LUG.

OZb- Romg. ;ì IL FUNZ1ON t . ,ZIUD1ZIARIO [OSCURATO:PERSONA] f T IZIARTO Mar rt • ; 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] - RINUNCIANTE - [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, in funzione di giudice ex art. 309 cod. proc. pen., con la quale è stato confermato il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, per i delitti di tentato omicidio e quelli connessi in materia di armi, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 dicembre 2025, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Ha articolato un unico motivo con il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, in parte oggetto di travisamento, in parte valutati in termini non corretti e, comunque, incongrui. 2. Con dichiarazione personale del 13 maggio 2026, inoltrata 1'11 giugno 2026, il ricorrente ha personalmente rinunciato al ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 28 maggio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv. 224747). Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente il 13 maggio 2026. Rileva, peraltro, il principio per cui "è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla 1cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto" (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013, Palumbo, Rv. 256508 - 01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MCORTE SUPREMA D! CASSAZIONE Prima Penale Deposi ,r; O 1 LUG. OZb- Romg. ;ì IL FUNZ1ON t . ,ZIUD1ZIARIO [OSCURATO:PERSONA] f T IZIARTO Mar rt • ; 2
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