CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d. 17.11.2021 sul ricorso n. 12263\2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 33 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:SOCIETA]. in LCA, in persona del Commissario liquidatore - intimata - avverso il decreto n. 3526/16 del 31 marzo 2016, del Tribunale di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 dal relatore dr. [OSCURATO:PERSONA] che: Con decreto n. 3526, depositato il 31 marzo 2016, il Tribunale di Catania ammetteva solo parzialmente allo stato passivo della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione coatta amministrativa il credito ipotecario, già ammesso con riserva dal Commissario liquidatore, vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di otto contratti di mutuo. Osservava il Tribunale, per quanto ancora rileva, che, stante la natura reale del mutuo, andava esclusa l'ammissione dei crediti pretesi da [OSCURATO:SOCIETA] in dipendenza dei tre contratti per i quali non risultavano depositati gli atti di erogazione e quietanza, che non potevano ritenersi provati nell'ammontare calcolato dal c.t.u. sulla scorta dei piani di ammortamento tardivamente prodotti dall'istituto, costituenti, oltretutto, documentazione contabile di formazione unilaterale. Avverso tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La procedura è rimasta intimata. Considerato che: 1. Con il primo mezzo, che denuncia violazione degli artt. 2697, 2907 c.c., 99, 101, 112 e 115 c.pc., la ricorrente si duole in primo luogo del mancato rispetto del principio dispositivo: sostiene al riguardo che la materia del contendere era cessata in relazione all'an debeatur, posto che il Commissario liquidatore, nella propria comparsa conclusionale, aveva dato atto che, all'esito dell'espletata ctu, la controversia doveva ritenersi limitata al quantum, peraltro in relazione a poste marginali, ed alla regolamentazione delle spese; lamenta, inoltre, che il tribunale abbia omesso di considerare che l'indagine contabile era stata eseguita dal tecnico incaricato sulla scorta degli estratti conto forniti da essa banca, mai contestati, dai quali emergeva l'avvenuta erogazione delle somme mutuate. 1.1. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti. 1.2. Va premesso che il provvedimento adottato dal Commissario liquidatore in sede di verifica (trascritto in parte testualmente ed in parte sintetizzato a pag. 2 del decreto impugnato) aveva chiaramente escluso che il credito insinuato da [OSCURATO:SOCIETA] potesse ritenersi provato in via documentale. In particolare, il Commissario, pur avendo impropriamente ammesso «i/ credito ed il privilegio in questione ... con riserva di superamento delle denunciate criticità nelle forme e nelle sedi di rito», aveva rilevato che la banca non aveva prodotto gli atti di erogazione e quietanza dei mutui: non v'è dubbio, pertanto, che la questione dell'assolvimento dell'onere della prova dell'an della pretesa da parte della creditrice fosse tra quelle devolute alla cognizione del giudice dell'opposizione. 1.3. Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, tale onere non poteva ritenersi venuto meno solo perché, nella comparsa conclusionale, il Commissario aveva sostanzialmente riconosciuto l'esistenza dei crediti derivanti da tutti gli otto contratti di mutuo, così come calcolati dal ctu, affermando che restavano rimesse alla decisione del tribunale solo tre questioni residuali, specificamente segnalate, attinenti all'effettiva debenza di somme asseritamente conteggiate per errore o già corrisposte, ed alle spese. 1.4. Questa Corte ha infatti ormai da tempo, e del tutto condivisibilmente, chiarito che «Il commissario liquidatore, al pari del curatore del fallimento, non dispone dei diritti della massa dei creditori della società in liquidazione coatta amministrativa, così che, alle affermazioni da lui compiute in sede giudiziale, non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti, di natura confessoria, idonea a sollevare la controparte dall'onere della prova» (Cass. 17717/011, Cass.4774/98). 1.5. Ne consegue che non sussisteva alcuna preclusione processuale all'esercizio, da parte del giudice del merito, del proprio potere d'ufficio di accertare l'esistenza dei titoli dedotti in giudizio a fondamento della domanda e che il tribunale, escludendo che, in relazione a tre dei contratti azionati, vi fosse prova dell'erogazione delle somme mutuate non ha violato l'art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 249727013, 29254/2019). 1.6. L'ulteriore censura illustrata nel motivo, volta a denunciare l'omesso esame da parte del tribunale del fatto che la prova dell'avvenuta erogazione dei finanziamenti emergeva dagli estratti conto, mai contestati, sulla base dei quali il ctu aveva determinato l'ammontare del credito, è inammissibile, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 6 c.p.c., in quanto la ricorrente non ha richiamato il contenuto (per la parte qui rilevante) della ctu, non ha specificamente allegato al ricorso l'elaborato peritale e gli estratti conto e neppure ne ha indicato l' esatta collocazione processuale, in tal modo precludendo a questa Corte, che non ha accesso diretto agli atti di causa, di verificare la veridicità dell'assunto. 2. Il secondo motivo, rubricato testualmente « nullità ed omesso esame in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 2907 cod. civ., 99, 112, 115 cod. proc. civ., per aver (il tribunale: n.d.r.) omesso di pronunziare e di rilevare e dichiarare come dovuti anche gli interessi», che lamenta, se ben si è compreso, la mancata ammissione degli interessi maturati sul credito per sorte non ammesso, è assorbito. Il ricorso va in conclusione rigettato. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l. in I.c.a., rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co