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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06291/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6542/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Ancona, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24 presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Ancona, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, come da procura in atti, el.dom.ta in Roma, V.le Angelico 261, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.176/1/12 dell’11.12.12; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.2.22 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6542/2013 Numero sezionale 567/2022 Numero di raccolta generale 6291/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Fatti rilevanti e ragioni della decisione. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] per Tosap e Tarsu 2004 su immobili di affermata natura pubblica.

Ha resistito con controricorso la Fioretti.

Con dichiarazione 14.3.2018 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate, stante l’avvenuta transazione della lite. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto per adesione questa dichiarazione di rinuncia al ricorso, e così il suo difensore.

Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto per rinuncia; compensate le spese.

PQM La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto in data 16.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6542/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in Ancona, in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, come da procura in atti, el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 24 presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], res.in Ancona, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ancona, come da procura in atti, el.dom.ta in Roma, V.le Angelico 261, presso l’avv.[OSCURATO:PERSONA]; - parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n.176/1/12 dell’11.12.12; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.2.22 dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 6542/2013 Numero sezionale 567/2022 Numero di raccolta generale 6291/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 Fatti rilevanti e ragioni della decisione. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento notificati a [OSCURATO:PERSONA] per Tosap e Tarsu 2004 su immobili di affermata natura pubblica. Ha resistito con controricorso la Fioretti. Con dichiarazione 14.3.2018 la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate, stante l’avvenuta transazione della lite. [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto per adesione questa dichiarazione di rinuncia al ricorso, e così il suo difensore. Visto quanto sopra, il processo va dichiarato estinto per rinuncia; compensate le spese. PQM La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto in data 16.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b
Sentenza Cassazione n. 06291/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris