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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38152/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Zisa-[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai seguenti reati: - artt. 61, n. 2 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di favoreggiamento di cui al capo G), abusivamente si introduceva nella banca dati SDI, mediante l'utilizzo del suo codice identificativo personale, interrogandola sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (padre della donna), violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso e ponendo in essere operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui era incaricato e in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito (capo F); - artt. 110 e 378 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (persona non imputabile in virtù dell'art. 384 cod. pen.) e dopo che fu commesso il delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giuseppe, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorità.

In particolare, mediante l'accesso abusivo di cui al capo F) forniva a [OSCURATO:PERSONA] informazioni in merito alla persona offesa, in modo da consentire al correo di fare pressioni sulla vittima per indurla a ritrattare le accuse formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (capo G); - artt. 61, n. 2 e 12 legge n. 121 del 1981, perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo G), nella qualità di pubblico ufficiale, comunicava a [OSCURATO:PERSONA], soggetto non autorizzato, dati e informazioni acquisiti con le modalità di cui al capo F) mediante accesso abusivo allo SDI, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 121 del 1981, in particolare dell'art. 9, comma 3, della medesima legge, e al di fuori dei fini previsti dalla stessa (capo H).

2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo e il secondo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen.

Sostiene il ricorrente che, come si ricava dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4694 del 2011, la fattispecie delittuosa in esame non sarebbe applicabile al caso in rassegna dato che l'imputato si è limitato ad accedere alla banca dati SDI, nella quale aveva piena facoltà di introdursi, utilizzando le proprie credenziali, e ha preso visione di dati e informazioni consultabili da ogni appartenente alle Forze di polizia.

Tuttalpiù il ricorrente si sarebbe reso responsabile del solo reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 per aver comunicato a terzi quei dati e quelle informazioni.

2.2. Con il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 378, cod. pen, La mera comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] della residenza anagrafica della denunciante non sarebbe sussumibile nella fattispecie del favoreggiamento personale, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo del dolo.

Tanto più nel caso in rassegna "in cui il carattere di antigiuridicità del delitto presupposto era insussistente per l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen."..

2.3. Con il quarto motivo il ricorrente invoca l'assorbimento del reato previsto dall'art. 12 legge n. 121 del 2018 in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen., secondo quanto avrebbe stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia n. 14931 del 2018.

3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il punto nevralgico del ricorso concerne la riconducibilità del fatto in contestazione nell'alveo precettivo dell'art. 615-ter cod. pen. nonché i rapporti di tale figura criminosa con il reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (primo, secondo e quarto motivo).

Tutte le censure, sollevate al riguardo, sono infondate.

2.1. Il delitto punito dall'art. 615-ter cod. pen. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Sez.

U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv 251269) e la sentenza Savrese (Sez.

U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061).

2.1.1. La sentenza Casani ha affermato che: «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema».

La sentenza Savarese, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita».

La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario.

Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti — i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati — soggiacciono sia all'obbligo di osservare le diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione.

Ne conseguono l'illiceità e l'abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell'accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere.

2.1.2. Nella specie, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito sulla scorta di una motivazione immune da vizi, la condotta oggetto di addebito al capo F) è consistita nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della Polizia di Stato ha interrogato la banca dati SDI sulle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (padre della donna); e, consapevole degli intenti di [OSCURATO:PERSONA], ha fornito a quest'ultimo le informazioni necessarie per ritracciare padre e figlia a scopi non solo privati, ma addirittura illeciti, in particolare, per indurre la Noto a ritirare la denuncia di tentata estorsione sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Giuseppe).

Ricorrono, all'evidenza, le condizioni di integrazione del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. come ridisegnate dalla sentenza Savarese, dato che Fersini ha agito per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali gli è stata attribuita la facoltà di accesso nella banca dati.

2.1.3. Il reato in esame risulta pienamente integrato, i primi due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento.

2.2. Sono del pari infondati gli argomenti spesi dal ricorrente per sostenere o la configurabilità del solo reato di cui all'art. 12 della legge 121 del 1981 (sempre all'interno del secondo motivo) o l'assorbimento del delitto di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (capo H) in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen. (capo F).

2.2.1. L'art. 12 della legge 121 del 1981 punisce il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della stessa legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.Il precedente art. 9 vieta ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a) [tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia], al pari di ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.

2.2.2. Viene in rilievo una condotta materiale diversa e successiva rispetto a quella di accesso abusivo nella banca dati; dunque un concorso apparente di norme non è mai configurabile né "a monte" né "a valle", perché l'operatività del principio di specialità (in tesi evocato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 12 legge n. 121 del 1981) presuppone l'unità naturalistica del fatto e, pertanto, non opera allorché l'agente ponga in essere una pluralità di condotte (Sez.

U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

La sentenza della Corte di cassazione n. 14931 del 2018, citata in ricorso, non afferma il principio dell'assorbimento, semmai esprime considerazioni di segno opposto.

3. Il terzo motivo, concernente la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. (capo G), è infondato.

3.1. È stato accertato che l'imputato ha fornito a [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sporto denuncia per un tentativo di estorsione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Giuseppe).

Fersini ha agito con la consapevolezza di permettere al correo di rintracciare la denunciante e di sottoporla pressioni così da indurla a ritrattare le accuse formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. È pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha contattato la persona offesa e l'ha minacciata, anche vantando legami con appartenenti alle forze dell'ordine, per costringerla a ritirare la denuncia sporta.

Sussistono, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi del concorso nel reato di favoreggiamento, materialmente posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], con l'apporto, eziologicamente rilevante, volontario e consapevole dell'imputato.

3.2.1. Quanto all'elemento materiale, la giurisprudenza di legittimità interpreta il termine aiuto di cui all'art. 378 cod. pen. come «qualsiasi attività positiva (o negativa), atta a favorire un'altra persona, per eludere le indagini dell'autorità di polizia giudiziaria.

Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto o dei soggetti che si intende favorire» (Sez. 2, n. 9512 del 11/12/1989, dep. 1990, Materazzo, Rv. 184776; in termini, più di recente, Sez. 6, n. 16391 del 21/03/2013, Fusta, Rv. 254708 - 01).

3.2.2. Circa l'elemento soggettivo rilevante ex art. 110 cod. pen., i giudici di merito indicano precisi elementi di fatto (ricavati principalmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, cfr. pagg. 4-6), dai quali traggono la prova che: «l.

Fersini fosse perfettamente consapevole di aver tenuto condotte contrarie ai propri doveri di ufficio [...];

2. Fersini era consapevole che quelle condotte erano funzionali ad aiutare [OSCURATO:PERSONA] e le aveva tenute proprio per tale ragione;

3. Fersini era perfettamente consapevole di avere, con la propria condotta, consentito un intervento indebito di [OSCURATO:PERSONA] sulla persona offesa del reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], al fine di aiutare quest'ultimo;

4. Fersini era stato ragguagliato da [OSCURATO:PERSONA] circa lo svolgersi del suo colloquio con la Noto [...]; Fersini, col senno di poi, si era convinto che, per aiutare [OSCURATO:PERSONA] senza subire alcuna sanzione, avrebbe dovuto agire in modo più accorto» (pag. 6 sentenza impugnata).

Si tratta di argomentazioni, esenti da cadute di logicità, che concernono la valutazione del materiale probatorio, non rivisitabili in questa sede.

3.2.3. Occorre precisare che la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., riconosciuta a favore di [OSCURATO:PERSONA] (che ha aiutato il figlio), non si estende al correo poiché si tratta di «una causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile» (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181).

Sull'inquadramento dell'art. 384, comma primo, cod. pen. nel novero delle cause di esclusione della colpevolezza si veda per tutte Sez.

U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574.

4. Infine va chiarito che il termine di prescrizione non è decorso per alcuno dei reati in contestazione, commessi il 22 dicembre 2014: - il termine massimo di prescrizione (157-161 cod. pen.) per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. (capo F), riconosciuta, sin dal primo grado, la circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. (cfr. pagina 12 sentenza Tribunale) è pari ad anni dieci; - il termine massimo di prescrizione per i residui reati (capi G e H) è pari ad anni sette e mesi sei di reclusione, cui vanno aggiunti 154 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 13 aprile 2017 al 14 settembre 2017 a seguito della adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze.

Al riguardo va chiarito che il verbale riassuntivo del 13 aprile 2017, compilato in maniera poco accorta con aggiunte e correzioni a penna sul dattiloscritto, lascia comprendere che in un primo momento i difensori, che avevano aderito alla astensione erano assenti e il giudice aveva disposto il rinvio al 15 giugno 2017, mentre in orario successivo i medesimi difensori si sono presentati e, senza modificare la dichiarazione di adesione, hanno ottenuto una modifica della data di rinvio al 14 settembre 2017.

Consegue che il termine di prescrizione spirerebbe soltanto il 23 novembre 2022.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'attività svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della Polizia di Stato, all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Zisa-[OSCURATO:PERSONA], in ordine ai seguenti reati: - artt. 61, n. 2 e 615-ter, comma secondo, n. 1, cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di favoreggiamento di cui al capo G), abusivamente si introduceva nella banca dati SDI, mediante l'utilizzo del suo codice identificativo personale, interrogandola sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (padre della donna), violando le condizioni e i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso e ponendo in essere operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui era incaricato e in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito (capo F); - artt. 110 e 378 cod. pen., perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (persona non imputabile in virtù dell'art. 384 cod. pen.) e dopo che fu commesso il delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio di Giuseppe, aiutava quest'ultimo ad eludere le investigazioni dell'autorità. In particolare, mediante l'accesso abusivo di cui al capo F) forniva a [OSCURATO:PERSONA] informazioni in merito alla persona offesa, in modo da consentire al correo di fare pressioni sulla vittima per indurla a ritrattare le accuse formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA] (capo G); - artt. 61, n. 2 e 12 legge n. 121 del 1981, perché, al fine di eseguire il reato di cui al capo G), nella qualità di pubblico ufficiale, comunicava a [OSCURATO:PERSONA], soggetto non autorizzato, dati e informazioni acquisiti con le modalità di cui al capo F) mediante accesso abusivo allo SDI, in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 121 del 1981, in particolare dell'art. 9, comma 3, della medesima legge, e al di fuori dei fini previsti dalla stessa (capo H). 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo e il secondo deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. Sostiene il ricorrente che, come si ricava dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 4694 del 2011, la fattispecie delittuosa in esame non sarebbe applicabile al caso in rassegna dato che l'imputato si è limitato ad accedere alla banca dati SDI, nella quale aveva piena facoltà di introdursi, utilizzando le proprie credenziali, e ha preso visione di dati e informazioni consultabili da ogni appartenente alle Forze di polizia. Tuttalpiù il ricorrente si sarebbe reso responsabile del solo reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 per aver comunicato a terzi quei dati e quelle informazioni. 2.2. Con il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 378, cod. pen, La mera comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] della residenza anagrafica della denunciante non sarebbe sussumibile nella fattispecie del favoreggiamento personale, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo del dolo. Tanto più nel caso in rassegna "in cui il carattere di antigiuridicità del delitto presupposto era insussistente per l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen.".. 2.3. Con il quarto motivo il ricorrente invoca l'assorbimento del reato previsto dall'art. 12 legge n. 121 del 2018 in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen., secondo quanto avrebbe stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia n. 14931 del 2018. 3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il punto nevralgico del ricorso concerne la riconducibilità del fatto in contestazione nell'alveo precettivo dell'art. 615-ter cod. pen. nonché i rapporti di tale figura criminosa con il reato di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (primo, secondo e quarto motivo). Tutte le censure, sollevate al riguardo, sono infondate. 2.1. Il delitto punito dall'art. 615-ter cod. pen. ha fatto registrare due successivi interventi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione: la sentenza Casani (Sez. U, n. 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv 251269) e la sentenza Savrese (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Rv. 271061). 2.1.1. La sentenza Casani ha affermato che: «Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema». La sentenza Savarese, pronunciandosi in un'ipotesi di fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (615-ter, comma secondo, n. 1), ha precisato che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che «pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita». La sentenza Savarese rimedita e corregge parzialmente la sentenza Casani, cogliendo il momento essenziale della fattispecie delittuosa in rassegna nello sviamento di potere da parte del pubblico funzionario. Ha stabilito, quindi, che i pubblici dipendenti — i quali, in tale veste, dispongono delle autorizzazioni e delle relative credenziali per operare sui registri pubblici informatizzati — soggiacciono sia all'obbligo di osservare le diposizioni di accesso, secondo i diversi profili per ciascuno di essi configurati, sia al dovere di eseguire sui sistemi quelle sole attività in diretta connessione con l'assolvimento della propria funzione. Ne conseguono l'illiceità e l'abusività di qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con tali obiettivi, manifestandosi, in tal modo, la «ontologica incompatibilità» dell'accesso al sistema informatico, connaturata a un utilizzo estraneo alla ratio del conferimento del relativo potere. 2.1.2. Nella specie, secondo la ricostruzione offerta dai giudici di merito sulla scorta di una motivazione immune da vizi, la condotta oggetto di addebito al capo F) è consistita nel fatto che [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente della Polizia di Stato ha interrogato la banca dati SDI sulle persone di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (padre della donna); e, consapevole degli intenti di [OSCURATO:PERSONA], ha fornito a quest'ultimo le informazioni necessarie per ritracciare padre e figlia a scopi non solo privati, ma addirittura illeciti, in particolare, per indurre la Noto a ritirare la denuncia di tentata estorsione sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Giuseppe). Ricorrono, all'evidenza, le condizioni di integrazione del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. come ridisegnate dalla sentenza Savarese, dato che Fersini ha agito per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali gli è stata attribuita la facoltà di accesso nella banca dati. 2.1.3. Il reato in esame risulta pienamente integrato, i primi due motivi di ricorso sono destituiti di fondamento. 2.2. Sono del pari infondati gli argomenti spesi dal ricorrente per sostenere o la configurabilità del solo reato di cui all'art. 12 della legge 121 del 1981 (sempre all'interno del secondo motivo) o l'assorbimento del delitto di cui all'art. 12 legge n. 121 del 1981 (capo H) in quello di cui all'art. 615-ter, cod. pen. (capo F). 2.2.1. L'art. 12 della legge 121 del 1981 punisce il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della stessa legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.Il precedente art. 9 vieta ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a) [tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia], al pari di ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo. 2.2.2. Viene in rilievo una condotta materiale diversa e successiva rispetto a quella di accesso abusivo nella banca dati; dunque un concorso apparente di norme non è mai configurabile né "a monte" né "a valle", perché l'operatività del principio di specialità (in tesi evocato dalla clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 12 legge n. 121 del 1981) presuppone l'unità naturalistica del fatto e, pertanto, non opera allorché l'agente ponga in essere una pluralità di condotte (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza della Corte di cassazione n. 14931 del 2018, citata in ricorso, non afferma il principio dell'assorbimento, semmai esprime considerazioni di segno opposto. 3. Il terzo motivo, concernente la configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. (capo G), è infondato. 3.1. È stato accertato che l'imputato ha fornito a [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva sporto denuncia per un tentativo di estorsione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Giuseppe). Fersini ha agito con la consapevolezza di permettere al correo di rintracciare la denunciante e di sottoporla pressioni così da indurla a ritrattare le accuse formulate a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. È pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha contattato la persona offesa e l'ha minacciata, anche vantando legami con appartenenti alle forze dell'ordine, per costringerla a ritirare la denuncia sporta. Sussistono, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi del concorso nel reato di favoreggiamento, materialmente posto in essere da [OSCURATO:PERSONA], con l'apporto, eziologicamente rilevante, volontario e consapevole dell'imputato. 3.2.1. Quanto all'elemento materiale, la giurisprudenza di legittimità interpreta il termine aiuto di cui all'art. 378 cod. pen. come «qualsiasi attività positiva (o negativa), atta a favorire un'altra persona, per eludere le indagini dell'autorità di polizia giudiziaria. Nel novero di tali comportamenti rientra anche ogni pressione esercitata su un terzo, per indurlo a ritrattare le accuse formulate a carico del soggetto o dei soggetti che si intende favorire» (Sez. 2, n. 9512 del 11/12/1989, dep. 1990, Materazzo, Rv. 184776; in termini, più di recente, Sez. 6, n. 16391 del 21/03/2013, Fusta, Rv. 254708 - 01). 3.2.2. Circa l'elemento soggettivo rilevante ex art. 110 cod. pen., i giudici di merito indicano precisi elementi di fatto (ricavati principalmente dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, cfr. pagg. 4-6), dai quali traggono la prova che: «l. Fersini fosse perfettamente consapevole di aver tenuto condotte contrarie ai propri doveri di ufficio [...]; 2. Fersini era consapevole che quelle condotte erano funzionali ad aiutare [OSCURATO:PERSONA] e le aveva tenute proprio per tale ragione; 3. Fersini era perfettamente consapevole di avere, con la propria condotta, consentito un intervento indebito di [OSCURATO:PERSONA] sulla persona offesa del reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], al fine di aiutare quest'ultimo; 4. Fersini era stato ragguagliato da [OSCURATO:PERSONA] circa lo svolgersi del suo colloquio con la Noto [...]; Fersini, col senno di poi, si era convinto che, per aiutare [OSCURATO:PERSONA] senza subire alcuna sanzione, avrebbe dovuto agire in modo più accorto» (pag. 6 sentenza impugnata). Si tratta di argomentazioni, esenti da cadute di logicità, che concernono la valutazione del materiale probatorio, non rivisitabili in questa sede. 3.2.3. Occorre precisare che la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., riconosciuta a favore di [OSCURATO:PERSONA] (che ha aiutato il figlio), non si estende al correo poiché si tratta di «una causa di esclusione della colpevolezza e non già dell'antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo dello stesso art. 384; ne consegue che l'esimente è applicabile soltanto a chi compie materialmente l'azione tipica e non si estende ai concorrenti nel reato in concreto commesso dal soggetto non punibile» (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181). Sull'inquadramento dell'art. 384, comma primo, cod. pen. nel novero delle cause di esclusione della colpevolezza si veda per tutte Sez. U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574. 4. Infine va chiarito che il termine di prescrizione non è decorso per alcuno dei reati in contestazione, commessi il 22 dicembre 2014: - il termine massimo di prescrizione (157-161 cod. pen.) per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. (capo F), riconosciuta, sin dal primo grado, la circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. (cfr. pagina 12 sentenza Tribunale) è pari ad anni dieci; - il termine massimo di prescrizione per i residui reati (capi G e H) è pari ad anni sette e mesi sei di reclusione, cui vanno aggiunti 154 giorni di sospensione per rinvio udienza dal 13 aprile 2017 al 14 settembre 2017 a seguito della adesione dei difensori alla astensione collettiva dalle udienze. Al riguardo va chiarito che il verbale riassuntivo del 13 aprile 2017, compilato in maniera poco accorta con aggiunte e correzioni a penna sul dattiloscritto, lascia comprendere che in un primo momento i difensori, che avevano aderito alla astensione erano assenti e il giudice aveva disposto il rinvio al 15 giugno 2017, mentre in orario successivo i medesimi difensori si sono presentati e, senza modificare la dichiarazione di adesione, hanno ottenuto una modifica della data di rinvio al 14 settembre 2017. Consegue che il termine di prescrizione spirerebbe soltanto il 23 novembre 2022. 5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che, tenuto conto dell'attività svolta, possono liquidarsi in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione de
Sentenza Cassazione n. 38152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris