CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 24/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 15 dicembre 2020, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata e rideterminava la pena in mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa. kyL 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di merito non avrebbe valutato la documentazione allegata all'atto di appello e volta a dimostrare che il ricorrente aveva un domicilio ed una attività lavorativa regolare nel territorio dello Stato, circostanze la cui erronea esclusione è stata posta alla base del diniego del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte di appello non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione «delle condizioni di vita del soggetto, privo di riferimenti abitativi e lavorativi», sostanzialmente omologando la propria statuizione a quella del primo giudice, che aveva già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di precedenti penali e delle non gravi modalità del fatto. Tuttavia, con l'atto di appello ed attraverso la documentazione ad esso allegata, il ricorrente aveva rilevato di avere un domicilio fisso in Italia ed anche un lavoro a tempo indeterminato. La Corte non ha tenuto conto di tali elementi, incorrendo palesemente nel vizio di mancanza di motivazione rispetto alle specifiche deduzioni del ricorrente, che dovranno essere oggetto di esame in sede di rinvio, comportando valutazioni di merito sottratte, nel caso concreto, al giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 17010, del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.01.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] '01-vv>