CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 25.10.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Perugia, decidendo sulle istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il provvedimento con cui il GIP aveva ordinato il sequestro preventivo, preordinato alla confisca per equivalente, dell'importo di euro 1.011.806,56, considerato quale profitto del reato di cui all'art. 640 comma 2, n. 1, cod. pen. contestato al capo F), suscettibile perciò di confisca ai sensi degli artt. 640-quater cod. pen. e 19, comma 1, del D. Lg.vo 231 del 2001; 2. ricorre per cassazione il difensore del Caforio lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.; apparenza di motivazione rispetto alle specifiche censure difensive quanto al tema della esatta qualificazione giuridica dell'[OSCURATO:PERSONA] spa; l'interesse all'impugnazione: rileva che il PM aveva chiesto il sequestro preventivo della somma di euro 1.011.806,56, profitto del delitto di truffa aggravata, finalizzato alla confisca ex art. 640-quater cod. pen. e 19, comma 1, D. Lg.vo 231 del 2001; segnala, perciò, che il tema della individuazione della esatta natura di [OSCURATO:PERSONA] spa è essenziale per vagliare la sussistenza del fumus in termini di configurabilità del reato contestato; sulla natura giuridica dell'[OSCURATO:PERSONA] spa: rileva che, a fronte della articolata deduzione difensiva, il Tribunale si è limitato, sbrigativamente, a richiamare una massima della S.C. che, a sua volta, aveva ribadito quanto affermato in una sentenza del 2014 che, per questa ragione, non poteva tener conto del mutamento del quadro normativo, imprenditoriale e giurisprudenziale maturato negli anni seguenti; segnala, infatti, che al di là dei residui servizi ancora gestiti in esclusiva (ma sino al 2026), [OSCURATO:PERSONA] spa opera in settori diversi in regime di libero mercato; sul piano giurisprudenziale, richiama la decisione della Corte di Giustizia UE del 28.10.2020, assunta su rinvio pregiudiziale del TAR del Lazio, che ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] spa "impresa pubblica" e non "organismo (ente) di diritto pubblico"; sottolinea, inoltre, come gli arresti della giurisprudenza sopra richiamata abbiano valorizzato il dato della partecipazione maggioritaria se non totalitaria dello Stato (tramite il MEF o CDP) nel capitale di [OSCURATO:PERSONA] spa, circostanza fattualmente insussistente; aggiunge che, in ogni caso, la natura di [OSCURATO:PERSONA] spa non può essere considerata in maniera unitaria dovendosi di volta in volta verificare la attività delle numerose società in cui è articolata la "holding"; rileva, perciò, che non vi è alcuna ragione perché [OSCURATO:PERSONA] spa riceva una tutela maggiore rispetto ad altri soggetti che, come privati, operino sul mercato nell'acquisto di crediti fiscali; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che il Tribunale del Riesame ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] spa, ai fini penalistici, ed indipendentemente dalla composizione societaria, natura di ente pubblico in considerazione della partecipazione dello Stato che risulta intaccata per effetto di condotte dannose per l'ente; richiama, dunque, la giurisprudenza di questa Corte e le argomentazioni che hanno indotto a perseguire questa soluzione per le [OSCURATO:PERSONA] spa come per altri soggetti; 4. la difesa del Caforio ha trasmesso una memoria con le proprie conclusioni scritte ribadendo le considerazioni in diritto già spese con il ricorso e, in particolare, richiamando gli arresti della giurisprudenza comunitaria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La questione sottoposta alla attenzione della Corte è quella della natura di [OSCURATO:PERSONA] spa, nel caso in esame persona offesa del delitto di truffa che, solo laddove aggravata ai sensi del n. 1, comma 2, dell'art. 640 cod. pen., implica la adozione della confisca ai sensi del combinato disposto degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., cui è preordinato e finalizzato il sequestro preventivo di cui si discute e che risulterebbe perciò ingiustificato laddove non fosse ravvisabile la aggravante soprarichiamata e legata alla natura di ente pubblico del soggetto vittima della condotta decettiva. Si tratta, invero, di un problema che è stato ormai più volte affrontato da questa Corte e, segnatamente, da questa Sezione, e risolto in termini che il collegio condivide integralmente. Ed in effetti, già anni addietro, ai fini della aggravante, era stata riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] spa la qualifica di ente pubblico osservando tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza (cfr., Sez. 2, n. 38614 del 17/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260827 - 01, in cui la Corte aveva fatto coerente applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico).Questa conclusione, come è noto, e riconosciuto dallo stesso ricorrente, è stata ribadita recentemente senza trascurare gli elementi di novità sopravvenuti nel panorama normativo e giurisprudenziale e puntualmente segnalati dalla difesa nel ricorso di cui si tratta (quali, in particolare, l'evocato pronunciamento della Corte di Giustizia UE del 28.10.2020) (cfr., in particolare, Sez. 2 - , n. 20683 del 13/05/2022, Carrieri, Rv. 283406 - 01; conf., Sez. 2, n. 11923 del 9.9.2022, [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, tralasciando considerazioni di natura fattuale quali, ad esempio, e proprio con riferimento alle vicende relative alla cessione dei crediti da "superbonus", il ruolo che, in un'ottica volta al perseguimento di un interesse non meramente "egoistico" e, anzi, di carattere generale e "pubblico", è stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] spa come soggetto "trainante" il mercato, si è correttamente osservato che "... ai fini della risoluzione della questione posta, non può trascurarsi - nell'ambito di un'evoluzione giurisprudenziale che ha individuato paradigmi non soltanto formali ma anche di ordine strutturale e funzionale, alla cui stregua individuare la natura pubblica dell'ente, sulla falsariga anche di apporti giurisprudenziali offerti dal diritto euro unitario - il dato, per certi aspetti assorbente, derivante dalla originaria ratio della circostanza aggravante che viene qui in discorso" (cfr., dalla motivazione della sentenza "Carrieri"). A tal fine, si è correttamente osservato che dall'esame degli stessi lavori preparatori del codice penale vigente "... il delitto di truffa realizzato nei confronti e in danno di un ente pubblico aveva come sua ragione giustificatrice la causazione di un danno che ledeva esattamente il patrimonio dell'ente e, con esso, l'interesse patrimoniale dello Stato amministrazione" in quanto "... con la previsione dell'aggravante e del suo autonomo editto sanzionatorio il legislatore intendeva, infatti, apprestare una particolare protezione al patrimonio pubblico" (cfr., ancora, ivi). Di qui, dunque, la necessità di considerare, ai fini che interessano, il profilo più prettamente patrimoniale "... connesso alla circostanza che il capitale sociale di Poste italiane è per la maggioranza partecipato dallo Stato, tramite il MEF il quale vi partecipa direttamente ovvero tramite CDP nell'ambito della quale detiene una partecipazione normativamente pressoché totalitaria" per cui "... il fatto perturbativo di un siffatto ordine patrimoniale ridonda direttamente nei confronti del patrimonio pubblico rafforzando l'esigenza protettiva che il maggior disvalore del fatto connesso alla gravante intende salvaguardare" (cfr., ivi). In definitiva, va condivisa la considerazione secondo cui "... l'aggravante in parola, infatti, facendo espresso riferimento al danno cagionato nella sfera giuridica del soggetto passivo pare discostarsi dai casi, del tutto differenti, in cui la disposizione penale fa leva sulla qualità soggettiva del soggetto agente sia quale elemento costitutivo del reato che determina il mutamento del relativo titolo (ad es. peculato/appropriazione indebita) ovvero ne aggrava il disvalore in ragione della qualifica "pubblicistica" rivestita dal soggetto passivo (art. 61 n. 10 cod. pen.)" in quanto "... il danno ... nell'economia della truffa, occupa un ruolo centrale, quale ulteriore evento del reato, dopo l'induzione in errore e l'atto di disposizione patrimoniale, assumendo, al contempo rilievo circostanziale allorché il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico" (cfr., ivi). La aggravante oggetto della provvisoria contestazione è dunque integrata con conseguente rigetto del ricorso. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigett