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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2021

Cassazione n. 21810/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 25/05/2021-dep. 5/07/2021, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Mariana, col quale costei aveva chiesto alla CORTE toscana, quale Giudice di esecuzione, la revoca della confisca delle quote sociali della 'Ville & Vip di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.' e della `[OSCURATO:SOCIETA].': confisca confermata con la sentenza emessa dalla medesima CORTE in data 19/03/2019, a definizione del processo a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] Mario, coniuge dell'istante.

Nell'ordinanza il Collegio di appello rimarcava che [OSCURATO:PERSONA] era stata mera prestanome del marito, sì che il patrimonio delle due menzionate società era di fatto gestito e nella disponibilità di costui, e che la documentazione a sostegno del carattere fittizio dell'intestazione era stata già esaminata nella sede del merito, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere le proprie ragioni: ciò era accaduto sia inizialmente davanti al TRIBUNALE del riesame, sia in seguito, nel corso del giudizio in appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art.666 e 667 cod. proc. pen.

Rileva l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dal terzo interessato dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata disposta la confisca dei beni di sua proprietà, e quindi contesta la tesi della CORTE fiorentina secondo cui ella non era legittimata a tale proposizione per il fatto di aver partecipato al processo, con le istanze di restituzione dei beni avanzate dapprima al TRIBUNALE del riesame, e quindi in appello, trattandosi dì statuizioni divenute ormai irrevocabili.

Richiama in proposito il principio di diritto fissato da questa S.C. nella pronuncia delle Sez.

U. n. 48126/2017 [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale il terzo estraneo può ricorrere a tale rimedio processuale solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto la confisca, con la conseguenza che: a) nel corso delle indagini preliminari il terzo ha facoltà di impugnare il provvedimento di sequestro applicato, ovvero di presentare istanza di restituzione fuori udienza; b) dopo la sentenza di primo grado gli sarà precluso impugnare ai sensi dell'art. 579 co. 3 cod. proc. pen. poiché non è parte nel processo, ma potrà proporre istanze di restituzione dei beni davanti al giudice della cognizione, avverso il cui diniego potrà esperire l'appello cautelare; c) l'avvenuta proposizione di tale tipologia di istanze non impedisce poi, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello, la successiva attivazione dell'incidente di esecuzione.

E comunque, se questa S.C. ritenesse tale possibilità non consentita, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 586 co. 3 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al terzo estraneo cui siano stati sequestrati i beni e che abbia rivolto richiesta di restituzione al giudice della cognizione, di proporre impugnazione contro l'ordinanza di diniego contenuta in sentenza, indipendentemente dalla impugnazione della stessa.

Il riferimento all'autorità di giudicato da parte della CORTE toscana sull'oggetto dell'incidente di esecuzione sarebbe pertanto scorretto, poiché l'incidente di esecuzione costituisce il solo rimedio per dimostrare ex post il diritto di proprietà sul bene; • come secondo e terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 240 co. 2 e co. 3 cod. pen. e 12 bis d.

Igs. n. 74/2000.

Contesta l'applicabilità della confisca diretta, quale profitto del reato tributario per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, dei beni immobili della 'Ville & Vip di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.' e della [OSCURATO:SOCIETA].', in quanto società estranee al reato medesimo, e quindi in difetto del nesso di pertinenzialità.

Sottolinea come le sentenze di condanna non abbiamo mai posto in discussione la formale appartenenza dei beni anzidetti a un terzo estraneo al reato;• come quarto e quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per carenza di motivazione sulla derivazione fra gli immobili colpiti dalla confisca e l'indebito risparmio di imposta che rappresenta il profitto dei reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA].

3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi posti a base di esso.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria scritta con la quale riprende e ulteriormente precisa i motivi del ricorso, sollecitandone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Decisiva è la condivisione da parte di questa S.C. della prima delle due considerazioni svolte dalla CORTE di appello nella ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione.

Alla stregua del consolidato orientamento di questa S.C., e in particolare della sentenza delle Sez.

Un. 48126 del 20/07/2017 (dep. 19/10/2017 Rv. 270938 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame".

Tale pronuncia precisa che in pendenza del processo di cognizione non è consentito instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione, chiedendone la definizione allo stesso giudice.

Riprende la sentenza di questa Sez. 2n. 5806 del 18/01/2017 (dep. 08/02/2017 Rv. 269239 imputato D'Alonzo) per criticare l'espressione "procedimento parallelo" quanto alla procedura dell'incidente di esecuzione che il terzo potrebbe promuovere - secondo la tesi che Sez.

U. non condividono -, per far valere il proprio diritto di proprietà nell'ambito di un procedimento pendente che non lo vede tra le parti; e spiega che il procedimento incidentale "si inserisce, per così dire, parenteticamente, nel procedimento principale, tendendo a definire una questione certamente interna a questo, ma la cui soluzione non incide sul merito della decisione da assumere (esempio classico è costituito dalle procedure cautelari, personali o reali, che hanno ad oggetto lo status libertatis, ovvero la disponibilità - ma non la proprietà - della res)"; mentre il c.d. procedimento parallelo "ha il medesimo oggetto del procedimento "altro" ("principale" o meglio "originario") e tende all'accertamento della medesima questione di diritto".

2. Il caso preso in esame dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] era quello della contemporanea pendenza innanzi al medesimo giudice del processo di cognizione e dell'incidente di esecuzione; il che avrebbe dovuto far parlare di procedimenti "convergenti", più che paralleli, "in quanto l'oggetto è il medesimo, ma le parti sono differenti: l'imputato, nel primo, il terzo estraneo al processo di cognizione, nel secondo.

E inoltre: la procedura che ha per protagonista il terzo è fondata (anche) su elementi diversi e non vede la partecipazione degli imputati del processo "principale" o "originario",": l'evidente pericolo di decisioni contrastanti "dovrebbe orientare l'interprete che voglia essere rispettoso della coerenza del "sistema".

Sul piano strutturale, poi, "non si vede invero perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l'incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile.

L'incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell'ambito del c.d.

"rapporto punitivo" e viene attivato per l'esecuzione e nell'esecuzione della sentenza irrevocabile".

Da ciò l'affermazione, estrapolata ed enfatizzata dalla ricorrente, che "il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca".

Sez.

U. hanno altresì rimarcato che nel corso del procedimento di cognizione il titolare del bene non resta privo di tutela, ben potendo durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronunzia della sentenza di primo grado, adire il tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., mentre dopo la pronunzia di sentenze non definitive "la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione.

Esso infatti non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto che prima si è definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante.

Prova di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna (in primo o in secondo grado), l'imputato può chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta (ritenuta) insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame.

Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ratio; dall'altro non può essere di ostacolo il dettato dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., proprio per la natura incidentale della "questione cautelare"; dall'altro ancora, la peculiarità della posizione del terzo intestatario (estraneo rispetto al procedimento di cognizione, ma destinatario del provvedimento di sequestro), ne implica il coinvolgimento (cfr. art. 263, comma 2, cod. proc. pen.) e ne legittima la figura di istante- appellante-ricorrente".

3. La questione rilevante ai fini del presente procedimento è se, avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto modo di prospettare le proprie ragioni, per quanto da ella stessa esposto, e per quanto desumibile dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase delle indagini preliminari sia nel corso del giudizio, persista in capo a lei l'azionalibilità dell'incidente di esecuzione.

Il dato qualificante è stato descritto nel merito con precisione dalla sentenza della CORTE di APPELLO di FIRENZE a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Essa riprende "le conclusioni formulate dall'ordinanza emessa il 9 maggio 2018 dal Tribunale del riesame dì Firenze (...): l'attenta verifica svolta dai Giudici del riesame in ordine al provvedimento del GIP del Tribunale di Arezzo, impugnato ex art. 310 CPP ha dimostrato come l'istante [OSCURATO:PERSONA] sia stata un prestanome del Ceccantí (suo marito), al quale si deve ritenere invece rlferibile il patrimonio delle due società Ville & Vip e della M.A.3.C. s.r.I., solo formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestite dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto sociale era la destinazione ad uso di locazione transitoria di immobili anche di pregio.

La consulenza Moretti, citata daila difesa, oltre ad aver fatto riferimento a traduzioni (relative ai contratti di acquisto) non giurate ma solo autorizzate dal Ministero della Giustizia Rumeno, del patrimonio delle due società, appare sostanzialmente inconferente ai fini che si propone, essendo completamente assente l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarle con le quali sarebbero stati compiuti gli acquisti immobiliari dalla cui vendita la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricavato i consistenti proventi/plusvalenze, grazie ai quali ella avrebbe poi effettuato i successivi investimenti in cespiti immobiliari in Italia; a tacere del fatto che la rappresentata situazione appare vleppiù inverosimile, posto che la [OSCURATO:PERSONA] in quegli annl aveva dichiarato redditi irrisori, non aveva indicato altre fonti di reddito, ancorché estere (la donna era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1998), né sono state prodotte le dichiarazioni del redditi presentate [OSCURATO:PERSONA]; infine nulla è stato dedotto in ordine alla più volte stlgmatizzata singolarità della modestissima occupazione come persona occupata nel settore delle pulizie, che la [OSCURATO:PERSONA], seppur titolare di fonti di reddito assai rilevanti, avrebbe ciò nonostante svolto in Italia".

4. La conclusione della CORTE toscana era stata che, "dato che gli immobili intestati alla due società sono solo formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] e rappresentano con certezza il patrimonio creato con il provento del reati fiscali commessi dal [OSCURATO:PERSONA] mediante le società - il cui oggetto sociale era la commercializzazione di metalli preziosi artatamente costituite allo scopo di incamerare l'IVA riscossa.sulle compravendite del suddetti metalli preziosi - l'istanza di restituzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere respinta".

Dunque, sia nella fase delle indagini che in quella del giudizio del merito le argomentazioni dell'odierna ricorrente hanno trovato accesso e congrua considerazione, e sono state disattese nel merito, senza l'instaurazione di 'procedimenti paralleli', per riprendere le categorie usate dalle Sez.

U., mentre la decisione assunta sulla istanza da lei proposta nella fase della cognizione non è stata impugnata davanti al riesame.

Correttamente la CORTE di FIRENZE, decidendo sull'incidente di esecuzione, ha sancito che soltanto il terzo che, vantando la proprietà di beni colpiti da confisca, sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere il proprio titolo a seguito della irrevocabilità della relativa sentenza proponendo l'incidente di esecuzione, mentre la sua avvenuta partecipazione al procedimento - come è accaduto nella vicenda in esame sia nella fase delle indagini preliminari sia in quella della cognizione, peraltro prestando acquiescenza alla risposta ricevuta dalla CORTE in tale fase - ne preclude l'azionabilità, che si tradurrebbe nella rivalutazione senza limite degli elementi di fatto già presi in considerazione.

5. Non è peraltro fondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 586 co. 3 cod. proc. pen., prospettata dalla ricorrente, nella parte in cui tale disposizione impedirebbe al terzo estraneo cui siano stati sequestrati i beni e che abbia rivolto richiesta di restituzione al giudice della cognizione, di proporre impugnazione contro l'ordinanza di diniego contenuta in sentenza, indipendentemente dalla impugnazione della stessa, e ciò a differenza di quanto è invece ammesso per le ordinanze in materia di libertà personale: è proprio l'orientamento di questa S.C., e nello specifico la menzionata pronuncia delle Sez.

U. [OSCURATO:PERSONA], a ribadire che il terzo mantiene il mezzo di impugnazione, poiché può adire il TRIBUNALEdel riesame con l'appello, costituente rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura.

Ma, come si è visto, [OSCURATO:PERSONA] non ha azionato tale rimedio.

La non ammissibilità dell'incidente di esecuzione rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, poiché li assorbe.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con ordinanza decisa nella camera di consiglio del 25/05/2021-dep. 5/07/2021, rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Mariana, col quale costei aveva chiesto alla CORTE toscana, quale Giudice di esecuzione, la revoca della confisca delle quote sociali della 'Ville & Vip di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.' e della `[OSCURATO:SOCIETA].': confisca confermata con la sentenza emessa dalla medesima CORTE in data 19/03/2019, a definizione del processo a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] Mario, coniuge dell'istante. Nell'ordinanza il Collegio di appello rimarcava che [OSCURATO:PERSONA] era stata mera prestanome del marito, sì che il patrimonio delle due menzionate società era di fatto gestito e nella disponibilità di costui, e che la documentazione a sostegno del carattere fittizio dell'intestazione era stata già esaminata nella sede del merito, nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere le proprie ragioni: ciò era accaduto sia inizialmente davanti al TRIBUNALE del riesame, sia in seguito, nel corso del giudizio in appello.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione agli art.666 e 667 cod. proc. pen. Rileva l'ammissibilità dell'incidente di esecuzione proposto dal terzo interessato dopo il passaggio in giudicato della sentenza con cui è stata disposta la confisca dei beni di sua proprietà, e quindi contesta la tesi della CORTE fiorentina secondo cui ella non era legittimata a tale proposizione per il fatto di aver partecipato al processo, con le istanze di restituzione dei beni avanzate dapprima al TRIBUNALE del riesame, e quindi in appello, trattandosi dì statuizioni divenute ormai irrevocabili. Richiama in proposito il principio di diritto fissato da questa S.C. nella pronuncia delle Sez. U. n. 48126/2017 [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale il terzo estraneo può ricorrere a tale rimedio processuale solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che abbia disposto la confisca, con la conseguenza che: a) nel corso delle indagini preliminari il terzo ha facoltà di impugnare il provvedimento di sequestro applicato, ovvero di presentare istanza di restituzione fuori udienza; b) dopo la sentenza di primo grado gli sarà precluso impugnare ai sensi dell'art. 579 co. 3 cod. proc. pen. poiché non è parte nel processo, ma potrà proporre istanze di restituzione dei beni davanti al giudice della cognizione, avverso il cui diniego potrà esperire l'appello cautelare; c) l'avvenuta proposizione di tale tipologia di istanze non impedisce poi, a differenza di quanto sostenuto dal Collegio di appello, la successiva attivazione dell'incidente di esecuzione. E comunque, se questa S.C. ritenesse tale possibilità non consentita, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 586 co. 3 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente al terzo estraneo cui siano stati sequestrati i beni e che abbia rivolto richiesta di restituzione al giudice della cognizione, di proporre impugnazione contro l'ordinanza di diniego contenuta in sentenza, indipendentemente dalla impugnazione della stessa. Il riferimento all'autorità di giudicato da parte della CORTE toscana sull'oggetto dell'incidente di esecuzione sarebbe pertanto scorretto, poiché l'incidente di esecuzione costituisce il solo rimedio per dimostrare ex post il diritto di proprietà sul bene; • come secondo e terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli art. 240 co. 2 e co. 3 cod. pen. e 12 bis d. Igs. n. 74/2000. Contesta l'applicabilità della confisca diretta, quale profitto del reato tributario per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, dei beni immobili della 'Ville & Vip di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s.' e della [OSCURATO:SOCIETA].', in quanto società estranee al reato medesimo, e quindi in difetto del nesso di pertinenzialità. Sottolinea come le sentenze di condanna non abbiamo mai posto in discussione la formale appartenenza dei beni anzidetti a un terzo estraneo al reato;• come quarto e quinto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per carenza di motivazione sulla derivazione fra gli immobili colpiti dalla confisca e l'indebito risparmio di imposta che rappresenta il profitto dei reati attribuiti a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha fatto pervenire conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi posti a base di esso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria scritta con la quale riprende e ulteriormente precisa i motivi del ricorso, sollecitandone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Decisiva è la condivisione da parte di questa S.C. della prima delle due considerazioni svolte dalla CORTE di appello nella ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione. Alla stregua del consolidato orientamento di questa S.C., e in particolare della sentenza delle Sez. Un. 48126 del 20/07/2017 (dep. 19/10/2017 Rv. 270938 - 01 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), "in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame". Tale pronuncia precisa che in pendenza del processo di cognizione non è consentito instaurare la procedura dell'incidente di esecuzione, chiedendone la definizione allo stesso giudice. Riprende la sentenza di questa Sez. 2n. 5806 del 18/01/2017 (dep. 08/02/2017 Rv. 269239 imputato D'Alonzo) per criticare l'espressione "procedimento parallelo" quanto alla procedura dell'incidente di esecuzione che il terzo potrebbe promuovere - secondo la tesi che Sez. U. non condividono -, per far valere il proprio diritto di proprietà nell'ambito di un procedimento pendente che non lo vede tra le parti; e spiega che il procedimento incidentale "si inserisce, per così dire, parenteticamente, nel procedimento principale, tendendo a definire una questione certamente interna a questo, ma la cui soluzione non incide sul merito della decisione da assumere (esempio classico è costituito dalle procedure cautelari, personali o reali, che hanno ad oggetto lo status libertatis, ovvero la disponibilità - ma non la proprietà - della res)"; mentre il c.d. procedimento parallelo "ha il medesimo oggetto del procedimento "altro" ("principale" o meglio "originario") e tende all'accertamento della medesima questione di diritto". 2. Il caso preso in esame dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] era quello della contemporanea pendenza innanzi al medesimo giudice del processo di cognizione e dell'incidente di esecuzione; il che avrebbe dovuto far parlare di procedimenti "convergenti", più che paralleli, "in quanto l'oggetto è il medesimo, ma le parti sono differenti: l'imputato, nel primo, il terzo estraneo al processo di cognizione, nel secondo. E inoltre: la procedura che ha per protagonista il terzo è fondata (anche) su elementi diversi e non vede la partecipazione degli imputati del processo "principale" o "originario",": l'evidente pericolo di decisioni contrastanti "dovrebbe orientare l'interprete che voglia essere rispettoso della coerenza del "sistema". Sul piano strutturale, poi, "non si vede invero perché e come possa essere affidata al giudice della cognizione la procedura che il legislatore prevede per l'incidente di esecuzione; non si vede in qual modo chi ancora deve emettere una sentenza, ovvero ha già emesso una sentenza che non ha il carattere della definitività, possa comportarsi come se tale sentenza fosse venuta ad esistenza e fosse divenuta irrevocabile. L'incidente di esecuzione consente infatti la verifica del titolo esecutivo derivante dalla sentenza di condanna, si colloca nell'ambito del c.d. "rapporto punitivo" e viene attivato per l'esecuzione e nell'esecuzione della sentenza irrevocabile". Da ciò l'affermazione, estrapolata ed enfatizzata dalla ricorrente, che "il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca". Sez. U. hanno altresì rimarcato che nel corso del procedimento di cognizione il titolare del bene non resta privo di tutela, ben potendo durante la fase delle indagini preliminari e fino alla pronunzia della sentenza di primo grado, adire il tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., mentre dopo la pronunzia di sentenze non definitive "la natura incidentale del procedimento cautelare consente di ritenere che esso possa essere attivato anche nel corso del processo di cognizione. Esso infatti non interferisce con il thema decidendum rimesso al giudice, ma incide su di un aspetto che prima si è definito parentetico e che dunque non vincola e non rischia di contraddire la decisione definitiva del giudicante. Prova di ciò è costituita, per quel che riguarda le misure cautelari personali, dal fatto che, anche in pendenza del processo di cognizione e persino dopo la pronunzia di sentenza di condanna (in primo o in secondo grado), l'imputato può chiedere che sia rivalutata la sua posizione in relazione allo status libertatis e, in caso di risposta (ritenuta) insoddisfacente, può ricorrere al tribunale del riesame. Non si vede per qual motivo ciò non debba essere possibile per quel che riguarda le misure cautelari reali, con specifico riferimento al sequestro preventivo, posto che, da un lato, ricorre la eadem ratio; dall'altro non può essere di ostacolo il dettato dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., proprio per la natura incidentale della "questione cautelare"; dall'altro ancora, la peculiarità della posizione del terzo intestatario (estraneo rispetto al procedimento di cognizione, ma destinatario del provvedimento di sequestro), ne implica il coinvolgimento (cfr. art. 263, comma 2, cod. proc. pen.) e ne legittima la figura di istante- appellante-ricorrente". 3. La questione rilevante ai fini del presente procedimento è se, avendo [OSCURATO:PERSONA] avuto modo di prospettare le proprie ragioni, per quanto da ella stessa esposto, e per quanto desumibile dalla sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA], sia nella fase delle indagini preliminari sia nel corso del giudizio, persista in capo a lei l'azionalibilità dell'incidente di esecuzione. Il dato qualificante è stato descritto nel merito con precisione dalla sentenza della CORTE di APPELLO di FIRENZE a carico, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Essa riprende "le conclusioni formulate dall'ordinanza emessa il 9 maggio 2018 dal Tribunale del riesame dì Firenze (...): l'attenta verifica svolta dai Giudici del riesame in ordine al provvedimento del GIP del Tribunale di Arezzo, impugnato ex art. 310 CPP ha dimostrato come l'istante [OSCURATO:PERSONA] sia stata un prestanome del Ceccantí (suo marito), al quale si deve ritenere invece rlferibile il patrimonio delle due società Ville & Vip e della M.A.3.C. s.r.I., solo formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA], ma di fatto gestite dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], il cui oggetto sociale era la destinazione ad uso di locazione transitoria di immobili anche di pregio. La consulenza Moretti, citata daila difesa, oltre ad aver fatto riferimento a traduzioni (relative ai contratti di acquisto) non giurate ma solo autorizzate dal Ministero della Giustizia Rumeno, del patrimonio delle due società, appare sostanzialmente inconferente ai fini che si propone, essendo completamente assente l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarle con le quali sarebbero stati compiuti gli acquisti immobiliari dalla cui vendita la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricavato i consistenti proventi/plusvalenze, grazie ai quali ella avrebbe poi effettuato i successivi investimenti in cespiti immobiliari in Italia; a tacere del fatto che la rappresentata situazione appare vleppiù inverosimile, posto che la [OSCURATO:PERSONA] in quegli annl aveva dichiarato redditi irrisori, non aveva indicato altre fonti di reddito, ancorché estere (la donna era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1998), né sono state prodotte le dichiarazioni del redditi presentate [OSCURATO:PERSONA]; infine nulla è stato dedotto in ordine alla più volte stlgmatizzata singolarità della modestissima occupazione come persona occupata nel settore delle pulizie, che la [OSCURATO:PERSONA], seppur titolare di fonti di reddito assai rilevanti, avrebbe ciò nonostante svolto in Italia". 4. La conclusione della CORTE toscana era stata che, "dato che gli immobili intestati alla due società sono solo formalmente riferibili alla [OSCURATO:PERSONA] e rappresentano con certezza il patrimonio creato con il provento del reati fiscali commessi dal [OSCURATO:PERSONA] mediante le società - il cui oggetto sociale era la commercializzazione di metalli preziosi artatamente costituite allo scopo di incamerare l'IVA riscossa.sulle compravendite del suddetti metalli preziosi - l'istanza di restituzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere respinta". Dunque, sia nella fase delle indagini che in quella del giudizio del merito le argomentazioni dell'odierna ricorrente hanno trovato accesso e congrua considerazione, e sono state disattese nel merito, senza l'instaurazione di 'procedimenti paralleli', per riprendere le categorie usate dalle Sez. U., mentre la decisione assunta sulla istanza da lei proposta nella fase della cognizione non è stata impugnata davanti al riesame. Correttamente la CORTE di FIRENZE, decidendo sull'incidente di esecuzione, ha sancito che soltanto il terzo che, vantando la proprietà di beni colpiti da confisca, sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere il proprio titolo a seguito della irrevocabilità della relativa sentenza proponendo l'incidente di esecuzione, mentre la sua avvenuta partecipazione al procedimento - come è accaduto nella vicenda in esame sia nella fase delle indagini preliminari sia in quella della cognizione, peraltro prestando acquiescenza alla risposta ricevuta dalla CORTE in tale fase - ne preclude l'azionabilità, che si tradurrebbe nella rivalutazione senza limite degli elementi di fatto già presi in considerazione. 5. Non è peraltro fondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 586 co. 3 cod. proc. pen., prospettata dalla ricorrente, nella parte in cui tale disposizione impedirebbe al terzo estraneo cui siano stati sequestrati i beni e che abbia rivolto richiesta di restituzione al giudice della cognizione, di proporre impugnazione contro l'ordinanza di diniego contenuta in sentenza, indipendentemente dalla impugnazione della stessa, e ciò a differenza di quanto è invece ammesso per le ordinanze in materia di libertà personale: è proprio l'orientamento di questa S.C., e nello specifico la menzionata pronuncia delle Sez. U. [OSCURATO:PERSONA], a ribadire che il terzo mantiene il mezzo di impugnazione, poiché può adire il TRIBUNALEdel riesame con l'appello, costituente rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti diversi da quello impositivo della misura. Ma, come si è visto, [OSCURATO:PERSONA] non ha azionato tale rimedio. La non ammissibilità dell'incidente di esecuzione rende superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso, poiché li assorbe. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Sentenza Cassazione n. 21810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris