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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 21891/2026

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eriProfessionisti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonura-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.174/2022 depositatail 15/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22040/2022Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 21891/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Gabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eriProfessionisti, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bonura-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.174/2022 depositatail 15/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 22040/2022Numero sezionale 811/2026Numero di raccolta generale 21891/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 26/06/2026Gabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 21891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris