CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona, che ha rigettato l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., proposto dall' Ahmed avverso il provvedimento 0124- applicativo della misura cautelare della custodia Mni elarel in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.309/1990, commessi dal febbraio 2021 all'agosto 2021. 1.1.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che con l'istanza proposta ai sensi dell'alt 299 cod.proc.pen., con la quale veniva richiesta la sostituzione della misura cautelare applicata, e con il successivo appello avverso il provvedimento di rigetto, impugnato in questa sede, il ricorrente abbia denunciato vizi dell'ordinanza genetica, che avrebbero dovuto essere dedotti con richiesta di riesame, peraltro, mai presentata dal ricorrente, e la cui deduzione è dunque preclusa. 1.2.Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo e per i due reati satellite di cui alla contestazione provvisoria, in quanto il giudice ha richiamato sostanzialmente le motivazioni rese dal G.I.P. nell'ordinanza genetica e due captazioni ambientali, datate 19 e 27 aprile 2021, da cui si desume solo un interessamento del ricorrente verso alcuni connazionali tratti in arresto, di cui egli era il datore di lavoro. Il giudice a quo non ha considerato il fatto che il ricorrente è stato assente dall'Italia dal 21 aprile 2021 al 19 ottobre 2021; che per tale arco di tempo non aveva avuto alcun contatto con gli altri sodali; che non aveva avuto alcun contatto con il fratello [OSCURATO:PERSONA], presunto capo dell'organizzazione criminale dedita al narcotraffico di eroina dal Pakistan all'Italia. 1.3.Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui all'ad 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione dell'attualità del rischio di recidivanza. Il giudice erroneamente ha ritenuto la misura domiciliare inidonea, tenuto conto della facilità di comunicazione e dei supporti logistici dell'organizzazione e del possibile mantenimento dei contatti con l'ambiente criminale, omettendo di valutare che, poiché tutti i compartecipi erano sottoposti a misure cautelari in carcere, e lo stesso ricorrente si era allontanato dall'Italia, il sodalizio, di per sé meno stabile e vincolante rispetto alle associazioni criminali mafiose classiche, si era ormai disgregato. Chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. In ordine alla prima doglianza, occorre osservare che il Tribunale, pur prospettando in via meramente teorica un profilo di inammissibilità dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., e, quindi dell'appello, non ha tratto da tale prospettazione alcuna conseguenza in termini di inammissibilità dell'appello ed ha valutato nel merito le doglianze dedotte, rigettandole sulla base di valutazioni che presupponevano esattamente, all'opposto, l'ammissibilità dell'impugnazione. Ne deriva che il ricorrente non ha interesse a sollevare la censura in esame. 1.1. Il secondo motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod.proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Sez. U, 22/03/2000, Audino). 1.2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il giudice a quo ha evidenziato che, nel corso di telefonata intercorsa tra il ricorrente e il fratello Iftikhar, quest'ultimo rassicuri che i ragazzi arrestati "stanno zitti e non hanno detto niente"; ha richiamato il fatto che i due "ovulatori" arrestati al loro ingresso in Italia hanno chiesto entrambi di notiziare il ricorrente dell'arresto, loro datore di lavoro; ha riferito che dall'abitazione dell'Ahmed sono partiti i pakistani poi arrestati. Dalla conversazione intercorsa tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] si evince la preoccupazione che i due "ovulatori" arrestati possano parlare. In ultimo, la captazione del 22 aprile 2021, appena successiva di un giorno alla partenza del ricorrente per il Pakistan, avvenuta tra uno dei detenuti e il fratello del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], assume particolare peso in ordine all'esistenza di un'organizzazione che si occupa di assistere i familiari degli arrestati inviando loro danaro. Pertanto il giudice ha ritenuto di valenza del tutto neutra la circostanza successiva ai fatti, nuova, ma ovviamente nota all'appellante del suo allontanamento dal territorio nazionale per fare ingresso in Pakistan, posto che il quadro indiziario a lui riferito, oggetto del giudizio penale, concerne l'epoca in cui egli era in Italia ed è relativo a fatti avvenuti quando era in Italia. Tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 5, n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico esperito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. D'altronde, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non debba stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 1.3.Anche la terza doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente. Il giudice a quo ha infatti, con un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, evidenziato il potente coinvolgimento del ricorrente all'interno del sodalizio criminale, in quanto a lui erano affidate attività organizzative di controllo e logistiche connesse, aggiungendo che in tal senso depongono la compulsiva ricerca dei cellulari degli arrestati per l'evidente timore che potessero essere recuperati dagli inquirenti e consentire una ricostruzione dei contatti e della rete criminale, l'interessamento e l'assistenza economica garantita agli arrestati e alle loro famiglie, la preoccupazione che gli 'ovulatori tarrestati all'aeroporto non parlassero. Il giudice ha quindi ritenuto il pericolo di reiterazione del reato fosse elevatissimo in considerazione della gravità delle condotte contestate e del fatto che gli incontri tra i sodali avvenivano nell'abitazione del ricorrente, sicché cautele meno àfflittive non avrebbero altro effetto se non quello di reintegrare il prevenuto nel contesto criminale in cui operava. Peraltro, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, per i reati per i quali - ai sensi dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47) - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l'esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse (Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015 Cc. (dep. 10/12/2015) Rv. 266029), non trovando applicazione la regola generale (Sez. 1, n. 19234 del 22/12/2015 Cc. (dep. 09/05/2016) Rv. 266692). 2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem