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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:42
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0002

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 MAGGIO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA] la causa odierna verte sull'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio, riguardante il sistema previdenziale a favore dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561). [OSCURATO:PERSONA] d'Appel de [OSCURATO:PERSONA] vuole sapere se: «A norma del regolamento n. 3 della CEE, onde stabilire se un periodo di disoccupazione vada assimilato ad un periodo di lavoro ai fini del diritto alla pensione d'invalidità, si debba aver riguardo alle norme vigenti in proposito nel paese dove è trascorso il periodo di disoccupazione ovvero a quelle del paese al quale viene chiesta la pensione d'invalidità».

L'attore nel giudizio di merito è di nazionalità italiana e per lunghi periodi ha svolto alternativamente in Italia e in Francia un'attività rimunerata.

Dal 1938 al 1946 ha lavorato in Italia, dal 1947 al 1951 è stato in Francia, dal 1952 al 1955 è tornato in Italia, dal 1956 al 1959 si è trasferito in Francia per rimpatriare nel 1961 e lavorare in Italia fino al 1963.

Nel corso del 1963 il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato a cessare l'attività lavorativa per ragioni di salute — eccezion fatta per un breve periodo di occupazione in Italia tra il 12 giugno e il 24 luglio 1965.

Dall'11 giugno 1965 il [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto invalido e nel corso del mese egli chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] régionale d'assurance maladie de [OSCURATO:PERSONA] la pensione d'invalidità che riteneva spettargli in virtù dell'attività svolta in Francia.

La domanda però non veniva accolta: il diritto francese in materia di previdenza (art. 250 del Code de la Sécurité sociale — vecchio testo) prescriveva che il richiedente, nei dodici mesi che precedono il riconoscimento dell'invalidità, doveva aver prestato servizio per 480 ore e nel periodo che va dall'inizio del dodicesimo mese all'inizio del nono mese antecedente al riconoscimento dell'invalidità doveva aver lavorato almeno 120 ore oppure doveva dimostrare che nello stesso periodo si trovava in posizione equiparata (malattia con integrazione di stipendio; disoccupazione involontaria). [OSCURATO:PERSONA], per i motivi suaccennati, non poteva evidentemente produrre una simile prova.

Quanto alla disoccupazione, dal 25 luglio al 27 novembre 1964, era stato regolarmente registrato come disoccupato in un ufficio collocamento italiano, paese in cui risiedeva dal 1961.

Egli non percepiva però il sussidio di disoccupazione e — a detta del competente ente italiano — la legge italiana non equipara la disoccupazione senza sussidio all'attività rimunerata ai fini della pensione d'invalidità. [OSCURATO:PERSONA] francese respingeva quindi la domanda del [OSCURATO:PERSONA], perché la disciplina francese richiede che un periodo di disoccupazione deve essere equiparato al periodo lavorativo dalla legge del paese in cui il richiedente ha trascorso il periodo di disoccupazione. [OSCURATO:PERSONA] evidentemente non intendeva accettare tale soluzione e adiva la commission. de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité agricole de [OSCURATO:PERSONA], affermando che dovevano considerarsi soddisfatti i presupposti prescritti dall'art. 250 del Code de la Sécurité sociale se il richiedente era regolarmente iscritto come disoccupato.

Ogni giorno di disoccupazione, anche se non veniva percepito alcun sussidio, era stato equiparato dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (sentenza 13 aprile 1967) a sei ore lavorative.

Questo precedente era fondamentale — a norma delle disposizioni del regolamento n. 3 — per valutare una domanda di pensione d'invalidità presentata agli enti previdenziali francesi, anche nell'ipotesi che l'interessato fosse stato disoccupato in un altro Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] questa volta la domanda del [OSCURATO:PERSONA] non veniva accolta, quindi egli interponeva appello alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel de [OSCURATO:PERSONA], la quale — visto che la domanda si fondava su norme comunitarie — riteneva opportuno interpellare la Corte di giustizia.

Sulla questione hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento di merito e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee.

Per meglio comprendere il sistema previdenziale comunitario, premetterò che vi sono Stati membri nei quali la pensione d'invalidità è proporzionale al periodo assicurativo maturato (come in Italia), mentre in altri (come la Francia), il periodo assicurativo non influisce sull'ammontare della pensione.

Se un lavoratore è stato assicurato in più paesi contro l'invalidità, in uno dei quali l'entità della pensione dipende dal periodo assicurativo, l'art. 26, n. 1 del regolamento n. 3 stabilisce che l'entità della prestazione previdenziale viene determinata in base al capitolo 3 del regolamento n. 3 (norme sulla pensione di vecchiaia e superstiti).

Il rinvio, che si applica anche nella fattispecie, implica che a norma dell'art. 27 del regolamento n. 3 «i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di. ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano».

L'art. 28 dello stesso regolamento dispone ancora che l'ente previdenziale dei rispettivi Stati membri «determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista dall'articolo precedente».

Allorché viene riconosciuto il diritto a pensione, ogni ente previdenziale interessato determina «l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o i periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione».

Calcolato quest'importo, l'ente previdenziale stabilisce «l'ammontare dovuto al prorata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione prima della realizzazione del rischio in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati prima della realizzazione del rischio».

Per il giudice proponente è essenziale stabilire come si devono apprezzare i periodi assimilabili: la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente che la valutazione dipende dall'art. 1, lettera r) del regolamento n. 3: «il termine periodi equivalenti designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione o, all'occorrenza, ai periodi di occupazione, quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione o di occupazione di tale legislazione».

È evidente che non vi sono problemi d'interpretazione: il tenore rivela che l'equiparazione dei periodi può essere sancita solo dall'ordinamento dello Stato nel quale sono stati trascorsi i periodi in esame.

La Corte ha posto chiaramente questo principio nella sentenza 14-67 (Raccolta 1967, pag. 399) che recita: «Questo duplice richiamo alla legislazione interna manifesta chiaramente il principio per cui detto regolamento, nel contemplare dei “periodi equivalenti” non intende né modificare, né completare il diritto nazionale, sempreché questo sia conforme agli artt. 48-51 del trattato.

In ispecie l'inciso “… nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti…”, dimonstra che il regolamento si richiama del pari alle condizioni alle quali il diritto interno subordina il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti». [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente che un secondo principio si desume pure dall'art. 51 del trattato, che menziona esplicitamente «il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali » .

Altro principio analogo può trarsi dall'art. 1, lettere p) e q) del regolamento n. 3, che mettono in evidenza che i termini «periodi di assicurazione» e «periodi d'occupazione» si riportano chiaramente alle definizioni dell'ordinamento interno dello Stato in cui si sono trascorsi detti periodi.

L'attore invoca — ma in modo poco convincente — l'art. 28 del regolamento n. 3 e l'imperativo emanante dal n. 1, lettera a), cioè ogni ente nazionale determina, in base alla disciplina giuridica da cui è retto, se sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale.

Il sistema istituito dagli artt. 27 e 28 implica che la norma venga applicata solo se è stato accertato (in base alle disposizioni della legge interna) quali periodi si debbano considerare equiparati.

L'art. 27 stabilisce che il cumulo si opera con i «periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri».

Ciò si desume anche dall'art. 28, n. 1, lettera a), che recita: «Tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista dall'articolo precedente». [OSCURATO:PERSONA] la Corte, nella sentenza 14-67 ha sottolineato che né l'art. 28 del regolamento n. 3, né l'art. 27 definiscono la nozione di periodi equivalenti, la nozione è definita esclusivamente dalla lettera r) dell'art. 1.

A corroborare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] contribuisce il fatto che nel regolamento n. 3 vi sono disposizioni esplicite ogniqualvolta si deve far ricorso alla fictio juris per valutare un diritto a prestazione: si finge che determinati periodi siano stati compiuti in uno Stato e vanno apprezzati secondo quell'ordinamento interno.

Esempio tipico è l'art. 33 in materia di disoccupazione: al n. 2 si legge: «Alla condizione che tali periodi di occupazione e equivalenti sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione o equivalenti se i lavoratori li avessero compiuti nel territorio del primo Stato». [OSCURATO:PERSONA] il n. 3 dello stesso articolo 33 è simile: «Se la legislazione di uno degli Stati membri concernente un regime non contributivo subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza, l'istituzione competente ammette, per quanto necessario, i periodi di occupazione e i periodi equivalenti compiuti nel territorio di altri Stati membri, come se si trattasse di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza compiuti in virtù della legislazione del primo Stato».

Gli artt. 27 e 28 invece non contengono simili espressioni per quanto riguarda il fondamento del diritto e l'apprezzamento dei periodi equivalenti.

Contro l'atteggiamento assunto dall'attore, che a sostegno dei propri argomenti invoca solo il n. 3 dell'art. 28 e si richiama vagamente allo spirito ed ai principi del regolamento n. 3 e alla necessità d'interpretare liberalmente queste norme nell'interesse dei lavoratori, si deve accogliere la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e fornire la seguente risposta : Per stabilire se determinati periodi, ed in particolar modo periodi di disoccupazione, vanno equiparati ai «periodi equivalenti», o equivalgono a periodi di occupazione o di disoccupazione, per riconoscere il buon diritto di un lavoratore alla pensione d'invalidità, si deve interpretare l'espressione di cui all'art. 1, n. 2 lettera r) del regolamento n. 3 secondo la disciplina giuridica vigente nello Stato nel quale sono stati maturati i periodi controversi. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0002 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 18 MAGGIO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] la causa odierna verte sull'interpretazione del regolamento n. 3 del Consiglio, riguardante il sistema previdenziale a favore dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561). [OSCURATO:PERSONA] d'Appel de [OSCURATO:PERSONA] vuole sapere se: «A norma del regolamento n. 3 della CEE, onde stabilire se un periodo di disoccupazione vada assimilato ad un periodo di lavoro ai fini del diritto alla pensione d'invalidità, si debba aver riguardo alle norme vigenti in proposito nel paese dove è trascorso il periodo di disoccupazione ovvero a quelle del paese al quale viene chiesta la pensione d'invalidità». L'attore nel giudizio di merito è di nazionalità italiana e per lunghi periodi ha svolto alternativamente in Italia e in Francia un'attività rimunerata. Dal 1938 al 1946 ha lavorato in Italia, dal 1947 al 1951 è stato in Francia, dal 1952 al 1955 è tornato in Italia, dal 1956 al 1959 si è trasferito in Francia per rimpatriare nel 1961 e lavorare in Italia fino al 1963. Nel corso del 1963 il [OSCURATO:PERSONA] era obbligato a cessare l'attività lavorativa per ragioni di salute — eccezion fatta per un breve periodo di occupazione in Italia tra il 12 giugno e il 24 luglio 1965. Dall'11 giugno 1965 il [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto invalido e nel corso del mese egli chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] régionale d'assurance maladie de [OSCURATO:PERSONA] la pensione d'invalidità che riteneva spettargli in virtù dell'attività svolta in Francia. La domanda però non veniva accolta: il diritto francese in materia di previdenza (art. 250 del Code de la Sécurité sociale — vecchio testo) prescriveva che il richiedente, nei dodici mesi che precedono il riconoscimento dell'invalidità, doveva aver prestato servizio per 480 ore e nel periodo che va dall'inizio del dodicesimo mese all'inizio del nono mese antecedente al riconoscimento dell'invalidità doveva aver lavorato almeno 120 ore oppure doveva dimostrare che nello stesso periodo si trovava in posizione equiparata (malattia con integrazione di stipendio; disoccupazione involontaria). [OSCURATO:PERSONA], per i motivi suaccennati, non poteva evidentemente produrre una simile prova. Quanto alla disoccupazione, dal 25 luglio al 27 novembre 1964, era stato regolarmente registrato come disoccupato in un ufficio collocamento italiano, paese in cui risiedeva dal 1961. Egli non percepiva però il sussidio di disoccupazione e — a detta del competente ente italiano — la legge italiana non equipara la disoccupazione senza sussidio all'attività rimunerata ai fini della pensione d'invalidità. [OSCURATO:PERSONA] francese respingeva quindi la domanda del [OSCURATO:PERSONA], perché la disciplina francese richiede che un periodo di disoccupazione deve essere equiparato al periodo lavorativo dalla legge del paese in cui il richiedente ha trascorso il periodo di disoccupazione. [OSCURATO:PERSONA] evidentemente non intendeva accettare tale soluzione e adiva la commission. de première instance du contentieux de la Sécurité sociale et de la Mutualité agricole de [OSCURATO:PERSONA], affermando che dovevano considerarsi soddisfatti i presupposti prescritti dall'art. 250 del Code de la Sécurité sociale se il richiedente era regolarmente iscritto come disoccupato. Ogni giorno di disoccupazione, anche se non veniva percepito alcun sussidio, era stato equiparato dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation (sentenza 13 aprile 1967) a sei ore lavorative. Questo precedente era fondamentale — a norma delle disposizioni del regolamento n. 3 — per valutare una domanda di pensione d'invalidità presentata agli enti previdenziali francesi, anche nell'ipotesi che l'interessato fosse stato disoccupato in un altro Stato membro. [OSCURATO:PERSONA] questa volta la domanda del [OSCURATO:PERSONA] non veniva accolta, quindi egli interponeva appello alla [OSCURATO:PERSONA] d'appel de [OSCURATO:PERSONA], la quale — visto che la domanda si fondava su norme comunitarie — riteneva opportuno interpellare la Corte di giustizia. Sulla questione hanno presentato osservazioni scritte le parti nel procedimento di merito e la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. Per meglio comprendere il sistema previdenziale comunitario, premetterò che vi sono Stati membri nei quali la pensione d'invalidità è proporzionale al periodo assicurativo maturato (come in Italia), mentre in altri (come la Francia), il periodo assicurativo non influisce sull'ammontare della pensione. Se un lavoratore è stato assicurato in più paesi contro l'invalidità, in uno dei quali l'entità della pensione dipende dal periodo assicurativo, l'art. 26, n. 1 del regolamento n. 3 stabilisce che l'entità della prestazione previdenziale viene determinata in base al capitolo 3 del regolamento n. 3 (norme sulla pensione di vecchiaia e superstiti). Il rinvio, che si applica anche nella fattispecie, implica che a norma dell'art. 27 del regolamento n. 3 «i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di. ciascuno degli Stati membri sono totalizzati, in quanto non si sovrappongano». L'art. 28 dello stesso regolamento dispone ancora che l'ente previdenziale dei rispettivi Stati membri «determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista dall'articolo precedente». Allorché viene riconosciuto il diritto a pensione, ogni ente previdenziale interessato determina «l'ammontare teorico della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione o i periodi equivalenti, totalizzati secondo le modalità previste dall'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione». Calcolato quest'importo, l'ente previdenziale stabilisce «l'ammontare dovuto al prorata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione prima della realizzazione del rischio in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati prima della realizzazione del rischio». Per il giudice proponente è essenziale stabilire come si devono apprezzare i periodi assimilabili: la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente che la valutazione dipende dall'art. 1, lettera r) del regolamento n. 3: «il termine periodi equivalenti designa i periodi equivalenti ai periodi di assicurazione o, all'occorrenza, ai periodi di occupazione, quali sono definiti dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti e nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti ai periodi di assicurazione o di occupazione di tale legislazione». È evidente che non vi sono problemi d'interpretazione: il tenore rivela che l'equiparazione dei periodi può essere sancita solo dall'ordinamento dello Stato nel quale sono stati trascorsi i periodi in esame. La Corte ha posto chiaramente questo principio nella sentenza 14-67 (Raccolta 1967, pag. 399) che recita: «Questo duplice richiamo alla legislazione interna manifesta chiaramente il principio per cui detto regolamento, nel contemplare dei “periodi equivalenti” non intende né modificare, né completare il diritto nazionale, sempreché questo sia conforme agli artt. 48-51 del trattato. In ispecie l'inciso “… nella misura in cui sono riconosciuti equivalenti…”, dimonstra che il regolamento si richiama del pari alle condizioni alle quali il diritto interno subordina il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti». [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente che un secondo principio si desume pure dall'art. 51 del trattato, che menziona esplicitamente «il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali » . Altro principio analogo può trarsi dall'art. 1, lettere p) e q) del regolamento n. 3, che mettono in evidenza che i termini «periodi di assicurazione» e «periodi d'occupazione» si riportano chiaramente alle definizioni dell'ordinamento interno dello Stato in cui si sono trascorsi detti periodi. L'attore invoca — ma in modo poco convincente — l'art. 28 del regolamento n. 3 e l'imperativo emanante dal n. 1, lettera a), cioè ogni ente nazionale determina, in base alla disciplina giuridica da cui è retto, se sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale. Il sistema istituito dagli artt. 27 e 28 implica che la norma venga applicata solo se è stato accertato (in base alle disposizioni della legge interna) quali periodi si debbano considerare equiparati. L'art. 27 stabilisce che il cumulo si opera con i «periodi di assicurazione e i periodi equivalenti compiuti in virtù della legislazione di ciascuno degli Stati membri». Ciò si desume anche dall'art. 28, n. 1, lettera a), che recita: «Tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista dall'articolo precedente». [OSCURATO:PERSONA] la Corte, nella sentenza 14-67 ha sottolineato che né l'art. 28 del regolamento n. 3, né l'art. 27 definiscono la nozione di periodi equivalenti, la nozione è definita esclusivamente dalla lettera r) dell'art. 1. A corroborare la tesi della [OSCURATO:PERSONA] contribuisce il fatto che nel regolamento n. 3 vi sono disposizioni esplicite ogniqualvolta si deve far ricorso alla fictio juris per valutare un diritto a prestazione: si finge che determinati periodi siano stati compiuti in uno Stato e vanno apprezzati secondo quell'ordinamento interno. Esempio tipico è l'art. 33 in materia di disoccupazione: al n. 2 si legge: «Alla condizione che tali periodi di occupazione e equivalenti sarebbero stati considerati come periodi di assicurazione o equivalenti se i lavoratori li avessero compiuti nel territorio del primo Stato». [OSCURATO:PERSONA] il n. 3 dello stesso articolo 33 è simile: «Se la legislazione di uno degli Stati membri concernente un regime non contributivo subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza, l'istituzione competente ammette, per quanto necessario, i periodi di occupazione e i periodi equivalenti compiuti nel territorio di altri Stati membri, come se si trattasse di periodi d'occupazione o di periodi equivalenti o di periodi di residenza compiuti in virtù della legislazione del primo Stato». Gli artt. 27 e 28 invece non contengono simili espressioni per quanto riguarda il fondamento del diritto e l'apprezzamento dei periodi equivalenti. Contro l'atteggiamento assunto dall'attore, che a sostegno dei propri argomenti invoca solo il n. 3 dell'art. 28 e si richiama vagamente allo spirito ed ai principi del regolamento n. 3 e alla necessità d'interpretare liberalmente queste norme nell'interesse dei lavoratori, si deve accogliere la proposta della [OSCURATO:PERSONA] e fornire la seguente risposta : Per stabilire se determinati periodi, ed in particolar modo periodi di disoccupazione, vanno equiparati ai «periodi equivalenti», o equivalgono a periodi di occupazione o di disoccupazione, per riconoscere il buon diritto di un lavoratore alla pensione d'invalidità, si deve interpretare l'espressione di cui all'art. 1, n. 2 lettera r) del regolamento n. 3 secondo la disciplina giuridica vigente nello Stato nel quale sono stati maturati i periodi controversi. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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