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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09283/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 3 dicembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 9 ottobre 2018 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 7 aprile 2017 in Biancavilla e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capo b) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto una pistola con matricola abrasa; - capo c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva detenuto l'arma di cui al capo b, di illecita provenienza, poiché oggetto di furto o smarrimento e, comunque, con i dati identificativi manomessi, così da rendere impossibile la ricostruzione della provenienza; - capo d) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto, senza alcuna autorizzazione, ventidue munizioni relative all'arma di cui al capo b.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche solo in forza della gravità del fatto di reato accertato, omettendo di considerare il comportamento successivo alla commissione del reato tenuto dall'imputato (il quale, ad esempio, aveva chiesto di procedere con il rito abbreviato). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché la motivazione dei giudici di merito è sufficiente e congrua per giustificare il diniego dell'attenuante suindicata.

La Corte di appello ha evidenziato che la gravità dei fatti accertati non permetteva di applicare le circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato era stato trovato in possesso di un'arma clandestina e del munizionamento necessario per renderla pronta all'uso; il fatto, poi, che lo stesso si era reso disponibile a detenere l'arma e le munizioni per un soggetto detenuto connotava ancora di più il fatto accertato in termini di significativa gravità e allarme sociale.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato era stato posto in essere solo quando lo stesso aveva preso atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 3 dicembre 2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania il 9 ottobre 2018 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 7 aprile 2017 in Biancavilla e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capo b) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto una pistola con matricola abrasa; - capo c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva detenuto l'arma di cui al capo b, di illecita provenienza, poiché oggetto di furto o smarrimento e, comunque, con i dati identificativi manomessi, così da rendere impossibile la ricostruzione della provenienza; - capo d) detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., poiché aveva detenuto, senza alcuna autorizzazione, ventidue munizioni relative all'arma di cui al capo b. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale, con riferimento all'art. 62 bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe mancato di concedere le circostanze attenuanti generiche solo in forza della gravità del fatto di reato accertato, omettendo di considerare il comportamento successivo alla commissione del reato tenuto dall'imputato (il quale, ad esempio, aveva chiesto di procedere con il rito abbreviato). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché la motivazione dei giudici di merito è sufficiente e congrua per giustificare il diniego dell'attenuante suindicata. La Corte di appello ha evidenziato che la gravità dei fatti accertati non permetteva di applicare le circostanze attenuanti generiche, posto che l'imputato era stato trovato in possesso di un'arma clandestina e del munizionamento necessario per renderla pronta all'uso; il fatto, poi, che lo stesso si era reso disponibile a detenere l'arma e le munizioni per un soggetto detenuto connotava ancora di più il fatto accertato in termini di significativa gravità e allarme sociale. Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato che il comportamento collaborativo tenuto dall'imputato era stato posto in essere solo quando lo stesso aveva preso atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa.La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in Cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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