CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21056/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 07/07/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla confisca con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Torino e dichiarare l'inammissibilità nel resto del ricorso. Ricorso trattato ex art. 23 comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, condannava l'odierno ricorrente per avere, nella qualità di legale rappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, dichiarato nelle dichiarazioni annuali di detta società, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture riferite a operazioni inesistenti, in data 22 settembre 2011 (capo h) e 21 settembre 2012 (capo i). Disponeva altresì la confisca dei beni mobili di proprietà dell'imputato o comunque nella sua disponibilità per l'importo di euro 32.184, 00, cifra risultante dalla sommatoria degli importi oggetto di vincolo per il capo h), 14.600 euro, e per il capo i), euro 17.584. In data 07/07/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto all'imputato al capo h) d'imputazione perché estinto per intervenuta prescrizione e rideterminava, per il residuo capo i) la pena in anni 1 di reclusione. La sentenza confermava, nel resto, la decisione impugnata. 2.Avverso il provvedimento l'imputato, tramite difensore, ha presentato ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi. 3.Nel primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento all'omessa rideterminazione della cifra confiscata alla luce dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo h). In proposito si osserva che il reato tributario in questione è stato commesso in data antecedente l'entrata in vigore dell'art. 578-bis, cod. proc. pen., che, come noto, consente al giudice di mantenere, al verificarsi dei requisiti di legge, la confisca anche in caso di prescrizione del reato. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge penale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), con riferimento all'erronea credibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie ed eteroaccusatorie del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui esse sono state illegittimamente ritenute inutilizzabili in assenza di riscontri individualizzanti. In particolare, nella prospettiva difensiva, la Corte avrebbe ritenuto sussistenti i riscontri individualizzanti sulla scorta di elementi che avrebbero potuto al più essere valutati sotto il profilo della attendibilità soggettiva del dichiarante ma che erano del tutto inidonei a collegare all'odierno ricorrente le condotte in contestazione. 5.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena: in maniera illegittima la Corte d'appello si sarebbe limitata ad eliminare l'aumento per la continuazione con il capo h) operato dal giudice di primo grado, omettendo di motivare in ordine alla valutazione della pena per il residuo capo i).In subordine, si fa richiesta della dichiarazione di prescrizione per il reato di cui al capo i). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nelle parti in cui denuncia l'illegittimità della previsione della confisca per equivalente in relazione ai reati dichiarati estinti per prescrizione e l'omessa motivazione in ordine alla commisurazione della pena. 2.La Corte d'appello, pur avendo rilevato l'avvenuta prescrizione del capo h) ha illegittimamente mantenuto ferma la disposta confisca per il quantum corrispondente. Invero la confisca per equivalente in relazione a reati dichiarati estinti per prescrizione sarebbe applicabile solo in forza di quanto previsto dall'art. 578-bis cod. proc. pen., atteso che, in precedenza, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, vigeva il principio in forza del quale il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (il riferimento è a Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01). In una recente pronuncia però le Sezioni Unite, hanno affermato il principio di diritto in base al quale la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, ha natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01). Il principio è applicabile alla fattispecie atteso che il reato di cui al capo h) è stato commesso in data antecedente all'entrata in vigore della disciplina richiamata, risalendo il delitto ex art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, al 22 settembre 2011. 2.Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso relativo alla assenza di riscontri individualizzanti in relazione alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], posto che con esso, pur formalmente deducendo il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, di fatto si sollecita una diversa lettura delle risultanze probatorie inammissibile in sede di legittimità.3.La Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, ha correttamente ed in maniera logica argomentato in relazione alle ragioni per le quali ha ritenuto credibile il coimputato. I giudici di merito hanno valorizzato la tempestività della ampia dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in una fase in cui non era stato raggiunto da alcun provvedimento formale da parte dell'agenzia delle entrate né era ancora sottoposto ad indagini. Nel provvedimento censurato, contrariamente alle doglianze sollevate, si è logicamente illustrato che le dichiarazioni eteroaccusatorie del coimputato sono risultate coerenti e non contraddittorie e non dettate dalla volontà di ottenere vantaggi dalla sua collaborazione. Quanto all'aspetto relativo alla lamentata assenza di riscontri individualizzanti la Corte d'appello ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva astio nei confronti dei chiamati in correità e che la veridicità di quanto da lui dichiarato è stata confermata dal contenuto degli avvisi di accertamento del 21/12/2016 e dalle dichiarazioni rese all'udienza dei funzionari dell'agenzia delle entrate, dalle quali era chiaramente emersa la genericità dell'oggetto delle fatture emesse e l'incapacità dell'imputato di fornire i nominativi dei lavoratori e la documentazione attestante la loro presenza in azienda. Alla fronte di tali dettagliate considerazioni il ricorrente non ha provveduto ad una loro confutazione, ma si è limitato a dedurre l'assenza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia specificare le ragioni per le quali le affermazioni della Corte d'appello non sarebbero idonee a sorreggere il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4.L'ultimo motivo di ricorso relativo all'omessa motivazione in ordine alla statuizione della pena è fondato. E' principio consolidato della giurisprudenza di Questa Corte quello secondo il quale la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). La corte d'appello non ha fatto buon governo di tale insegnamento nella misura in cui, con riferimento alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], si è limitata a rideterminare la pena in anni uno di reclusione facendo esclusivo riferimento alla intervenuta prescrizione del capo h) e non fornendo alcuna motivazione aggiuntiva sulla determinazione della stessa basata sui parametri normativi indicati. 5. L'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso impone di rilevare l'avvenuta prescrizione del reato di cui al residuo capo I) e per l'effetto di annullare la sentenza senza rinvio con conseguente revoca della disposta confisca. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il