CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1977
Cassazione n. 31991/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „ n [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 26/03/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con due motivi di censura tra loro strettamente connessi, si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma, in realtà, senza confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi che sorreggono la decisione impugnata, si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato con un percorso logico immune da fratture; che il Tribunale di sorveglianza ha tenuto conto della gravità dei reati, dell'entità della pena da scontare, dei gravi illeciti disciplinari commessi durante la detenzione, dell'accertamento che egli, insieme ad altri soggetti ristretti con lui in carcere, detenevano e utilizzavano telefoni cellulari per colloquiare con terzi all'esterno, anche appartenenti a gruppi criminali, dei fatti più recenti, risalenti al 2015 che hanno incrinato drasticamente il percorso riabilitativo, e sulla base di tali elementi oggettivi ha formulato un giudizio congruamente motivato di insussistenza dei presupposti di affidabilità per accogliere le richieste di proseguire l'espiazione della pena in ambito extrannurario, stante l'inidoneità delle misure non contenitive a contenere la pericolosità espressa con i suoi anteatti comportamenti; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 settembre 2025 IfÌonsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]