CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 44679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteefft-ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ix.y‹._ -'4.2C-Vu-,-1."."-J C-•23 e Ci 1-4-1 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 26 marzo 2021, il Tribunale del riesame di Venezia, per quanto rileva in questa sede, confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di domicilio o residenza e dell'obbligo di firma settimanale alla P.G. locale, applicata a [OSCURATO:PERSONA], mentre riduceva la misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] al solo obbligo di presentazione alla P.G., in relazione alle imputazioni provvisorie, ascritte ad entrambi gli indagati, di truffa aggravata ai danni dello stato in materia di Iva sugli acquisti intracomunitari, nella specie di automobili, (capo B- artt. 81, comma 2, 110, 640, commi 1 e 2, n. 1, c.p.) e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, per avere indotto i funzionari della Motorizzazione civile ad immatricolare le vetture oggetto delle truffe in base al falso presupposto del versamento dell'Iva nel paese Ue di provenienza delle autovetture (capo C- artt. 81, comma 2, 110, 48, 479 c.p.). 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione la Kocz ed il Tanase, deducendo, con un unico motivo, il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 63, commi 1 e 2 c.p.p., per avere il Tribunale distrettuale ed il G.i.p. ritenuto utilizzabili i verbali di sommarie informazioni testimoniali degli acquirenti delle auto vendute dagli imputati ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante fossero già emersi indizi di reità a loro carico e, comunque fossero emersi, nel corso della loro audizione, elementi autoaccusatori di una certa gravità, in relazione ai reati di cui agli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 07 445/2000, 483 e 485 c.p., che avrebbero dovuto portare la P.G. a procedere a norma degli artt. 63 e 64 c.p.p.; illogica si presenta, infatti, la motivazione del Tribunale circa l'assenza dell'elemento soggettivo, atteso che essi erano ben consapevoli del profitto da loro conseguito, acquistando auto a prezzo inferiore a quello di mercato e dei modi con i quali tale profitto era generato. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, siccome del tutto generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Ed invero,i ricorrenti lamentano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle auto vendute dagli indagati, essendo state tali dichiarazioni rese da coloro che dovevano essere escussi ab initio, quali soggetti sottoposti alle indagini (ex art. 63/2 c.p.p.), ovvero come soggetti nei confronti dei quali avrebbero dovuto essere adottate le cautele ex art. 63/1 c.p.p., emergendo nel corso del loro esame elementi in tal senso, ma tali deduzioni sono del tutto generiche, non confrontandosi in alcun modo con gli approdi della giurisprudenza di legittimità Ed invero, la valutazione operata dal Tribunale- secondo cui trattasi di "ignari acquirenti"- non risulta smentita dalle emergenze in atti, dalle quali non si ricavano gli elementi deponenti per la qualità di indagati ab initio di tali acquirenti, tali da determinare l'operatività del disposto dell'art. 63/2 c.p.p., né tali elementi risultano specificamente enunciati dalla difesa degli indagati, al di là delle mere asserzioni circa la ricezione di un risparmio da parte dei predetti soggetti, che, tuttavia, non risultano, indagati nel procedimento in questione, per quanto è dato evincere dalle emergenze in atti. 2. Quantunque fossero emersi nei confronti dei suddetti acquirenti indizi di reità, neppure poteva invocarsi l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti degli indagati, alla luce dei principi, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a tutela del solo dichiarante (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021,Rv. 281807;Sez. 2, n.5823 del 26/11/2020,Rv. 280640). 3. In ogni caso, deve rilevarsi come le deduzioni relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle auto siano inammissibili, siccome del tutto generiche, non illustrando i ricorsi, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione di esse ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", alla luce del principio secondo cui gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento(Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218;Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020; Rv. 279829 Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Rv. 262011). Nella fattispecie in esame, infatti, la condotta illecita attribuita agli indagati è emersa dalla composita attività investigativa della Guardia di Finanza, tra cui intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso agli indagati, riscontri presso la Motorizzazione di Treviso ecc., sicchè dall'ordinanza impugnata non emerge l'indispensabilità delle suddette dichiarazioni, al fine della integrazione di un grave quadro indiziario a carico degli stessi. 4. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6.10.2021 Il CoOsliert