CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 10931/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONINO128 SGROI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 207/2023 della CORTE D'APPELLNOum edroi r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026BRESCIA, depositata il 05/07/2023 R.G.N. 45/2023; Numero di raccolta generale 10931/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 24/04/202613/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] della sentenza di primo grado di rigetto delricorso avverso intimazione di pagamento notificata da AgenziaEntrate Riscossione il 19/4/2022 relativa a n.15 avvisi diaddebito di cui il tribunale aveva accertato la regolare notificarespingendone l’eccepita prescrizione in presenza di attiinterruttivi.La Corte territoriale ha ritenuto la validità della costituzione ingiudizio di Agenzia Entrate – Riscossione tramite un avvocatodel libero foro, l’infondatezza dell’eccepita inesistenza/nullitàdelle notificazioni per insufficienza ai fini di prova delle copie direlata di notifica disgiunte dall’atto notificato stante, per contro,la corrispondenza del numero di raccomandata riportato sulfrontespizio di ciascun avviso e quello indicato sul piegoraccomandato, nonché la non necessità di produzionedell’originale dell’atto notificato recante il numero riportato sullarelata di notifica o nell’avviso di ricevimento, e l’infondatezzadel doluto disconoscimento delle copie dei documenti attestantil’avvenuta notificazione degli atti prodotti; ha respinto anche imotivi di appello relativi agli eccepiti vizi delle notifiche ricevuteda persone diverse dal destinatario per il caso di notifica direttaa mezzo posta e, per quelle notificate a mezzo PEC, dellamodalità di trasmissione proveniente da un indirizzo di postaelettronica non risultante dai pubblici registri; inoltre, harespinto l’eccepita nullità dell’intimazione di pagamento peromessa indicazione del calcolo degli interessi non indicato inNumero registro generale 2087/2024modo dettagliato, di irrilevanza delle istanze di rateazione ai finiN umero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 10931/2026della conoscenza delle pretese creditorie e la loro valorizzazionDeat a pubblicazione 24/04/2026ai fini della interruzione della prescrizione; infine, ha respintol’eccepita prescrizione degli avvisi notificati tra il 2012 ed il2016, in presenza di atti interruttivi, e la decadenza dell’INPSdall’iscrivere a ruolo i crediti tenuto conto che nessuno degliavvisi di addebito è stato impugnato nel termine dell’art. 24 co.5d.lgs. 46/99.2. Propone ricorso in cassazione il contribuente affidandosi acinque motivi, a cui INPS e Agenzia Entrate – Riscossioneresistono con propri rispettivi controricorsi.3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanzacamerale del 13 gennaio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.4 e n.5 c.p.c., omessa motivazione e falsaapplicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 delProtocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate-Riscossione eAvvocatura Generale dello Stato del 22/6/2017 che, per ladifesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone adAdER di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Il ricorrentecensura la pronuncia di merito che aveva escluso la nullità dellacostituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] con un avvocato del libero foro,senza avvalersi dell’Avvocatura di Stato come invece previsto;non si tratterebbe di una scelta discrezionale ma si richiedeun’apposita motivata delibera sottoposta agli organi di vigilanzache indichi le ragioni giustificative, nel caso concreto, del ricorsoalternativo ad avvocati esterni all’ente.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 2087/20243-bis della L. n.53/1994, 16-ter del D.L. 179/2012, 57-bis co.1N umero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 10931/2026del d.lgs. 82/2005, ed art. 26 DPR 602/73, stante lDaat a pubblicazione 24/04/2026provenienza degli avvisi di addebito, delle successive intimazionidi pagamento e comunicazione preventiva di iscrizioni ipotecariada un indirizzo PEC non censito in alcun Pubblico Registro, conconseguente nullità del procedimento notificatorio non sanabileper mancato raggiungimento dello scopo.Con il terzo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 139, 148 e 160 c.p.c.,dell’art. 7 L. 890/82 e dell’art. 26 DPR 602/73 e dell’art. 60 co.1 lett. b-bis DPR 600/73 per non aver dichiarato, la Corted’appello, illegittima ed erronea la notifica degli avvisi diaddebito a mani di soggetto non qualificato, non identificato, néprecisando il rapporto con il destinatario ed in assenza di provadella ricezione della CAN. Invoca, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., lanullità della notifica, carente dell’indicazione delle generalità delconsegnatario, anche per carente identità del ricevente inconsegna e per illeggibilità della firma.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3c.p.c., la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della L. n.335/95stante il decorso del termine quinquennale dalla notifica degliavvisi di addebito.Infine, con il quinto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2937 e2944 c.c. in relazione agli atti idonei ad interrompere laprescrizione, con riferimento alla istanza di rateizzo che noncostituisce acquiescenza da parte del contribuente sull’an dellapretesa, avendo l’effetto di precludere la contestazione in ordineNumero registro generale 2087/2024al tributo, ma valendo come riconoscimento del debito idoneoN umero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 10931/2026ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. Data pubblicazione 24/04/20262. Nel controricorso INPS rimarca che si tratta delle stessedoglianze espresse dal ricorrente sin dal primo grado, e che imotivi sono stati già scrutinati in numerosi altri precedenti,richiamando per la questione del rateizzo la ord. n. 3588/2023.Anche Agenzia di Entrate-Riscossione si costituisce concontroricorso eccependo l’inammissibilità del primo motivo dicensura in presenza di una pronuncia doppia conforme e deiprincipi espressi dalla Corte a S.U. con sent. n. 30008/19; sulsecondo motivo richiama l’orientamento di legittimità (tra cuicass. ord. n.6015/2023); sul terzo motivo rileva che non si vertein una critica alla pronuncia ed il motivo sarebbe inammissibilein presenza di indirizzo consolidato di cassazione; il quartomotivo è inammissibile stante il decorso del termine diprescrizione; e sul quinto motivo richiama pronunce checonfermano l’orientamento che il ricorrente contesta sul valoredi riconoscimento del debito e sulla presenza di atti interruttivie decorrenza di nuovi termini dalla scadenza delle singole rate.3. Il ricorso è infondato e va integralmente respinto.4. Sul primo motivo questa Corte ha affermato, a chiarimentodel contenzioso avviato sin dalla prima applicazione dellanormativa di istituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione (D.L.193/2016) quale ente pubblico economico strumentaledell’Agenzia delle Entrate in sostituzione dell’Equitalia -a cuisubentrava in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi concontinuità operativa nell’attività di riscossione sul territorionazionale-, che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio,l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generalefacoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati daNvuamnertoi r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'AvvoNucmaetrou dri ara ccolta generale 10931/2026dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalDlaat a pubblicazione 24/04/2026Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, aisensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di appositamotivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporreall'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocatidel libero foro, senza bisogno di formalità, né della deliberaprevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degliarticoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui aglidel d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti glialtri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmenteall'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumereil patrocinio” (Cass. S.U. n. 30008/2019). Ha enunciato quindiun principio generale ex art. 363 c.p.c., secondo il quale“quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale equello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tral'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questaad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzodell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamentela sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisognodi allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio dilegittimità”.4.1 - Più di recente (Cass. n.28199/24) è stato anche precisatoche “in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvalgonodell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzionicon quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, qualile condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del N1u9m3er3o r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue cheNu mneoron d i èra ccolta generale 10931/2026richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalitDàat a pubblicazione 24/04/2026per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foroquando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale ladifesa, come nel contenzioso tributario, per il quale laconvenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesaerariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria,prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità[…]”.4.2 - Nel caso in esame, il ricorrente non deduce che il protocollonon sia applicabile o che sia stata violata la disposizionenormativa RD 1611/1933 sulla disciplina del patrociniodell’Avvocatura di Stato oppure dell’art. 1 d.l. 193/2016sull’avvalimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvocati del libero foro;deduce una violazione processuale che tuttavia non è stataintrodotta ex art. 82-83 c.p.c. o sulla nullità della procura. Vaanche osservato che in virtù del nuovo protocollo del 2020 -citato da [OSCURATO:PERSONA] in controricorso-, l’Avvocatura assume ilpatrocinio esclusivamente in azioni risarcitorie, revocatorie,simulazione, sequestri e querele di falso, e in altre liti“limitatamente alle ipotesi in cui sia parte … anche un entedifeso dall’Avvocatura dello Stato”, e poi “in tutti i casi in cui lapresente Convenzione non preveda il patrocinio dell’Avvocaturadi Stato oppure nei casi di indisponibilità della stessa Avvocaturaad assumerlo, l’ente può avvalersi ed essere rappresentato daavvocati del libero foro…. In tali casi non si applica ladisposizione dell’art. 43 co.4 del [OSCURATO:PERSONA] 1611/43”. Si aggiungache la parte aveva l’onere di precisare, nel suo ricorso percassazione, la ricorrenza, nella specie, di una delle ipotesi nellequali era doveroso l’intervento dell’Avvocatura generale delloStato alla luce della menzionata Convenzione, indicandolaNu mneerol r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026dettaglio e riportando il contenuto della relativa disposNiuzmieoron dei r;a ccolta generale 10931/2026non risulta che siffatta allegazione vi sia stata, ed anzi, la CortDeat a pubblicazione 24/04/2026territoriale ha accertato che, comunque, trattandosi dicontenzioso di riscossione di credito previdenziale, non ricorrevauna situazione nella quale era obbligatoria la difesa erariale.L’impugnata sentenza, che a pag. 12 ha richiamato il percorsoargomentativo fondato sul conforme orientamento di legittimitàe sulla disciplina specifica di settore, va esente da censure.5. Riguardo al secondo motivo, premesso che l’ambitoapplicativo della disciplina menzionata in ricorso attiene allaefficace ricezione delle notifiche ai fini processuali, va rilevatoche la irregolarità della utilizzazione dell’indirizzo mail delmittente non è assistita da sanzione di nullità e ad ogni modo laparte che la eccepisce non ha dedotto il pregiudizio difensivoche ne sarebbe derivato. Già con sentenza Cass. S.U. n.15979/2022 era stato affermato che, in un caso di notifica amezzo PEC del ricorso per cassazione effettuata dalla ProcuraGenerale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di postaelettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet",ma non risultante nei pubblici elenchi, la stessa “non è nulla,ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario disvolgere compiutamente le proprie difese, senza alcunaincertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenutoconto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito allesole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notificanei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice dicui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso,una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali èrichiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioèNumero registro generale 2087/2024del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenutaN umero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 10931/2026diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Data pubblicazione 24/04/20265.1 - Il tema è stato nuovamente affrontato da questa Corte edin particolare è stato osservato (Cass.n.18684/2023) che “Intema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, daparte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo delmittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzionedi riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risultaprovenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi qualipregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dallaricezione della notifica della cartella di pagamento daun indirizzo diverso da quello telematico presente intale registro”. Il motivo è anche infondato sotto altro profilo:invero (cfr. Cass. ord. 32477/2025), l’art. 26 comma 2 del DPRn. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito inlegge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo diposta elettronica certificata del destinatario e alla necessità chelo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre lestesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di postaelettronica certificata del mittente (da ultimo, v. Cass. n.20690/25, non massimata).6. Il terzo motivo è, in primo luogo, inammissibile in riferimentoal profilo del vizio di notifica e ciò, per difetto di specificità, nonessendo state trascritte in ricorso le relate e gli atti relativi alprocedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica dellafondatezza della doglianza, in base alla sola lettura del ricorso;inoltre, la censura è generica perché non è proposta conriguardo a ogni notificazione oggetto d’impugnazione (i seiavvisi di addebito per i quali il ricorrente lamenta l’omessaindicazione delle generalità del consegnatario con conseguNeumnetreo r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026invocata nullità ai sensi dell’art. 160 c.p.c. per incNeurmteeroz dzi ara ccolta generale 10931/2026assoluta della persona, a meno che non sia identificabiDleat a pubblicazione 24/04/2026censura è altresì infondata in quanto, come sovente osservatoda questa Corte (per tutte, cfr. ord. n. 2377/2022), lanotificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devonoessere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunaliovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, medianteconsegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa "semplice", e non con avviso diricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fariferimento alla sola raccomandata, senza ulteriorispecificazioni, trovando giustificazione tale procedurasemplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificatovenga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quantoconsegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale diservizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hannocon lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore comeastrattamente idoneo a tale fine. Ed in particolare, in caso diirreperibilità relativa del destinatario della notifica di avvisi diaddebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,è stato precisato che (Cass. ord. n. 21847/25) alla notificaeseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. conmodif. dalla L. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da partedell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano lepertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento,sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata pertemporanea assenza del destinatario, la notifica si intendeeseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviNsuom edroi r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla Nduamtearo ddi rai ccolta generale 10931/2026spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postaleDa,t a pubblicazione 24/04/2026sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovandoapplicazione in detto procedimento di notifica semplificato ilregolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede lacomunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l.n. 890 del 1982.6.1 - L’impugnata sentenza ha seguito l’orientamento dilegittimità sulla forma semplificata di notificazione, senzanecessità di raccomandata informativa.7. Il quarto motivo è infondato. Per quanto innanzi, la Corted’appello ha accertato la regolarità delle notifiche degli avvisi diaddebito e l’esistenza di successivi atti interruttivi dellaprescrizione, tra i quali anche un’istanza di rateizzazione deldebito, così che il termine di prescrizione non risulta maturato.8. Riguardo al quinto motivo, intimamente connesso con ilprecedente, si osservi che questa Corte, partendo dalpresupposto che l'art. 2944 c.c. stabilisce che "La prescrizioneè interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui controil quale il diritto stesso può essere fatto valere", ha già altrevolte precisato in ordine al contenuto ricognitivo della richiestadi rateizzazione di debiti tributari, che (cfr. ord. n. 37389/2022),con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art.2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione,lo stesso “non ha natura negoziale ma costituisce un attogiuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale nonrichiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva,occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, lamanifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito eNumero registro generale 2087/2024riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007,N umero sezionale 128/2026Numero di raccolta generale 10931/2026n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anchDeat a pubblicazione 24/04/2026essere tacito, concretarsi in un comportamento obiettivamenteincompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa delcreditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione deldebito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda dirateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore,anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessiall'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente aipagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1,comma 2-ter, del decreto legge n.78 del 1998, la quale haprevisto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito,configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguenteinterruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovotermine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez.L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n.10327; Cass., sez. 6-L, 29/12/2015, n. 26013)".8.1 - Ed in particolare, con riferimento al rateizzo del debitocontributivo, la domanda, formulata in sede amministrativa, “haefficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli finidell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'oneredella prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recuperodella contribuzione non versata, che è irrinunciabile da partedell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinunciaalla opposizione del contribuente” (cfr. ord. 16110/2025);invero, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciutele cartelle di pagamento relative alle somme che necostituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivodella prescrizione e preclude, di regola, al contribuente lapossibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di Neumsesroe r egistro generale 2087/2024Numero sezionale 128/2026e degli atti impositivi presupposti (ord. n. 3414/24). Numero di raccolta generale 10931/2026Data pubblicazione 24/04/20269. Da tutto quanto innanzi, discende l’infondatezza complessivadel ricorso, al cui rigetto consegue la condanna alle spese di lite,secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Seguono ledisposizioni sul contributo unificato. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali liquidate in favore di ciascun controricorrentein € 3.000,00 oltre accessori di rito, ed € 200,00 per esborsi;spese prenotate a debito per Agenzia Entrate Riscossione.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 13 gennaio2026.La PresidenteGabriella Marchese