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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38568/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI Cd_ate-iav.v.iee-a4e--part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 11/12/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell)imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi di rapina, pur a fronte di elementi provenienti dalle dichiarazioni degli imputati che attestavano la convinzione di commettere una "simulata" rapina.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

Il ricorrente, invece, deduce una circostanza storica non verificabile e, comunque, non delinea neppure la diversa qualificazione giuridica del fatto in contrasto con quella ritenuta in sentenza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI Cd_ate-iav.v.iee-a4e--part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di CAGLIARI, con sentenza in data 11/12/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 cod. pen. Propone ricorso la difesa dell)imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato quale ipotesi di rapina, pur a fronte di elementi provenienti dalle dichiarazioni degli imputati che attestavano la convinzione di commettere una "simulata" rapina. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Il ricorrente, invece, deduce una circostanza storica non verificabile e, comunque, non delinea neppure la diversa qualificazione giuridica del fatto in contrasto con quella ritenuta in sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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