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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04493/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta l'erronea valutazione degli elementi di prova e contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità denunciando la contraddittorietà della motivazione sulla base della diversa lettura degli elementi di prova non è consentito dalla legge; che la Corte di appello appare avere adeguatamente considerato a p.3 della motivazione le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato quali dimostrativi della responsabilità dell'imputata rivenuta nel possesso di ritagli di stoffa di note marche del lusso priva di qualsiasi legittimazione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso insiste su una tesi alternativa priva di qualsivoglia riscontro; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla pena e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art.62-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, risultando, inoltre, adeguatamente motivato dal Giudice di appello a p.3 della sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta l'erronea valutazione degli elementi di prova e contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità denunciando la contraddittorietà della motivazione sulla base della diversa lettura degli elementi di prova non è consentito dalla legge; che la Corte di appello appare avere adeguatamente considerato a p.3 della motivazione le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato quali dimostrativi della responsabilità dell'imputata rivenuta nel possesso di ritagli di stoffa di note marche del lusso priva di qualsiasi legittimazione; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso insiste su una tesi alternativa priva di qualsivoglia riscontro; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che denuncia vizio di illogicità della motivazione sulla pena e sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche di cui all'art.62-bis cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, risultando, inoltre, adeguatamente motivato dal Giudice di appello a p.3 della sentenza impugnata; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 04493/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris