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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 maggio 2025

Cassazione n. 13698/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24303/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, alla via Musumeci n. 137, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] Piana ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA, n. 1266/2024, depositata il 25/07/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20/05/2025.

Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24303/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Catania, alla via Musumeci n. 137, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] Piana ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Catania, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA, n. 1266/2024, depositata il 25/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 c.p.c.; Ritenuto che ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. Il consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 24303/2024 Numero sezionale 369/2025 Numero di raccolta generale 13698/2025 Data pubblicazione 22/05/2025
Decreto Cassazione n. 13698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris