CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 44721/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 18 marzo scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per vari "delitti-scopo". 2. Il ricorso rassegna due doglianze. 2.1. In primo luogo, si denunciano violazione di legge processuale e vizi di motivazione, per difetto di una valutazione autonoma del quadro indiziario, sia nel provvedimento genetico della misura che nell'ordinanza impugnata, pur a fronte di una specifica deduzione sul punto; entrambi i provvedimenti, infatti, attraverso la tecnica redazionale del c.d. "copia-incolla", si sarebbero acriticamente appiattiti sulle rappresentazioni dell'autorità giudiziaria inquirente. 2.2. Il secondo motivo lamenta i medesimi vizi, in punto di gravità indiziaria per il delitto associativo. Secondo l'impostazione accusatoria, Vittimberga ed il proprio genero Geraldi avrebbero preso parte all'associazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, capeggiata dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di abituali acquirenti da tale sodalizio di sostanza stupefacente del tipo eroina, che poi spacciavano a terzi. Obietta la difesa che l'addebito a carico del ricorrente si fonda soltanto sul rapporto di parentela con Geraldi e sul coinvolgimento, con quest'ultimo, in sporadici episodi di cessione, elementi tuttavia insufficienti a dimostrare quella permanente disponibilità del singolo a prestare il proprio contributo per l'operatività dell'ente collettivo, che rappresenta il requisito minimo di una condotta partecipativa e che, invece, dalla motivazione resa dal Tribunale non emerge. In particolare: non sarebbero dimostrati, se non che in un'occasione, gli asseriti incontri del Vittimberga con Astorino o con altri coindagati; erra il Tribunale quando afferma che il primo ed il proprio genero coabitassero; non v'è prova di accordi preventivi per la spartizione dei proventi dell'attività delittuosa né per la suddivisione delle perdite; i rapporti tra Geraldi e tale Riillo, sorta di luogotenente dell'Astorino, sarebbero stati giustificati da comuni interessi commerciali nella gestione di un autolavaggio; nonostante la predisposizione di un servizio di videoripresa presso l'abitazione del ricorrente, non sarebbero emersi suoi comportamenti rivelatori dello svolgimento di compiti di custodia delle sostanze stupefacenti gestite dal proprio genero. 3. Hanno depositato conclusioni scritte il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, ribadendo le doglianze rassegnate con il ricorso ed insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato, previsto a pena di decadenza dall'art. 311, cod. proc. pen.. 2. Secondo quanto statuito da Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), Bottari, Rv. 280167, il ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale del riesame dev'essere presentato esclusivamente presso la cancelleria dello stesso e, qualora esso sia presentato ad un ufficio diverso, la data di presentazione, rilevante ai fini della sua tempestività, è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo; grava sul ricorrente, infatti, il rischio che l'impugnazione, ove pervenga in ritardo, sia dichiarata inammissibile per tardività, dovendo escludersi che sulla cancelleria ricevente incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente, secondo quanto previsto dall'art. 582, comma 2, cod. proc. pen.. 3. Nello specifico, risulta dagli atti trasmessi a questa Corte che l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata notificata all'indagato ed ai suoi difensori, rispettivamente, il 17 ed il 15 maggio scorsi, mentre il ricorso, depositato presso la cancelleria di un diverso ufficio giudiziario, è pervenuto in quella del Tribunale del riesame soltanto 1'8 giugno seguente, ovvero ventidue giorni dopo l'ultima di tali notifiche. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando, anzi, la carenza di diligenza, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid