CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 10317/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26336/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 100/2021 pubblicata il 13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n.100/2021 pubblicata il 13/04/2021, ha accolto il gravame proposto dalla Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale (l’Autorità) nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]; la controversia ha per oggetto la pretesa — azionata in monitorio — al rimborso delle spese legali ex art.15 CCNL dirigenti industria del 25/11/2009 fatta valere dall’ing. Pieracci nella sua qualità di dirigente dell’Autorità portuale di Genova, con riferimento alle spese sostenute per i quattro procedimenti penali ai quali era stato sottoposto; il Tribunale di Genova rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto; la corte territoriale, in riforma della sentenza appellata, ha accolto l’opposizione proposta dall’Autorità e ha revocato il decreto ingiuntivo opposto; per la cassazione della sentenza ricorre l’ing. Pieracci, con ricorso affidato a cinque motivi. L’Autorità resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’ing. Pieracci ha depositato atto di rinuncia al ricorso, e la rinuncia è stata accettata dalla Autorità controricorrente; sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia; la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta; P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella Camera di con