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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21201/2026

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O [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4556/2017, depositata il 13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La società “Centro calzaturiero dei Roeri” s.r.l. propose opposizioneavverso l’avviso di accertamento n.

T9V03A601991/2015, con cuiNumero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’anno 2011, le aveva contestato(tra l’altro, e per quanto più direttamente interessa in questa sede)l’indeducibilità della spesa corrispondente al compenso degliamministratori.2.

La CTP di Pavia accolse il ricorso relativamente alla suddetta spesa,con sentenza che fu poi confermata, in grado d’appello, dalla CTR dellaLombardia, sul presupposto che “non solo esisteva una delibera in meritogià nel 1991, ma esiste[va] tutta la documentazione che tali importi[erano] stati versati agli Amministratori che, peraltro, li [avevano] inseritinelle loro rispettive dichiarazion[i] dei redditi ed [avevano] regolarmentepagato le imposti su tali redditi”.3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo.

Resiste con controricorso la società.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 95, co. 5, 109 del D-P-R- n. 917/1986 e 2389 c.c.,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, per avere i giudici di meritoconsiderato deducibile il costo in questione, nonostante fosse “mancata(…) una delibera apposita e preventiva dell’assemblea che approvassemaggiori compensi in favore dei componenti dell’organo amministrativodella società per il 2011, non potendosi ritenere valida una delibera di ben12 anni prima e che prevedeva compensi di importo considerevolmenteinferiore” (pag. 5 del ricorso per cassazione).2.

In primo luogo, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità delricorso, avanzata dalla controricorrente sul presupposto che esso nonconcerna “l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata ol’applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta da essa nonregolata né indic[hi] come (…) l’assunto errore possa aver influito sulladecisione” (pag. 3 del controricorso).

Invero, il vizio denunziato dallaricorrente rientra pienamente nell’alveo applicativo del n. 3 dell’art. 360Numero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.p.c., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 109 TUIR, sotto ilprofilo del requisito della certezza ed obiettiva determinabilità che i costidevono possedere per essere deducibili; requisito che, con specificoriferimento ai compensi degli amministratori di società di capitali, è statodeclinato dalla giurisprudenza di legittimità (di cui subito si dirà) nel sensodella necessità di una preventiva e specifica delibera assembleare.

Lacontestazione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, di una deliberadotata di tali caratteristiche non implica, dunque, un inammissibile giudiziodi fatto, ma incide sulla sussumibilità della fattispecie concreta in quellaastratta delineata dalle norme di riferimento, come sopra interpretate edapplicate a livello giurisprudenziale.3.

Fatte le superiori precisazioni in ordine alla ammissibilità, il motivo èpure fondato.Secondo l’orientamento di questa Corte (v.Cass., n. 24471/2022) ladisciplina sul funzionamento delle società -dettata anche nell'interessepubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha naturaimperativa ed inderogabile - contiene una distinta previsione della deliberadi approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso,con la conseguenza che, ai fini della deducibilità del compenso degliamministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti laquantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare,che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione delbilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea,convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, nonabbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta dideterminazione dello stesso (si veda anche Cass., n. 5763/2021; Cass., n.10308/2021 e, andando a ritroso nel tempo, Cass., n. 20265/2013).

Silegge, nella motivazione di tale pronuncia, che “il difetto di specificadelibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degliamministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera diNumero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamenteapprovato la relativa voce, non essendo sufficiente la sempliceapprovazione del bilancio contenente detta voce”.

Nel caso di specie, dallestesse deduzioni della controricorrente risulta che l’assemblea (totalitaria)della società si sia limitata ad approvare il bilancio del 2011, nella cui notaintegrativa era indicata la somma corrisposta agli amministratori a titolo dicompenso.

Non v’è, quindi, alcuna evidenza circa la specifica approvazionedella relativa voce.

Né può ritenersi sufficiente, allo scopo, l’originariadelibera del 1999, la quale prevedeva un compenso diverso e inferiore,“salvo diversa modificativa delibera di assemblea” (la quale, per quantoappena detto, non può rinvenirsi in quella di approvazione del bilancio del2011).4.

All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio affinché il giudice di merito proceda allarideterminazione dell’imponibile, sulla scorta della statuizione diindeducibilità del costo in discorso, oltre a regolare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 4556/2017, depositata il 13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La società “Centro calzaturiero dei Roeri” s.r.l. propose opposizioneavverso l’avviso di accertamento n. T9V03A601991/2015, con cuiNumero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’Agenzia delle Entrate, relativamente all’anno 2011, le aveva contestato(tra l’altro, e per quanto più direttamente interessa in questa sede)l’indeducibilità della spesa corrispondente al compenso degliamministratori.2. La CTP di Pavia accolse il ricorso relativamente alla suddetta spesa,con sentenza che fu poi confermata, in grado d’appello, dalla CTR dellaLombardia, sul presupposto che “non solo esisteva una delibera in meritogià nel 1991, ma esiste[va] tutta la documentazione che tali importi[erano] stati versati agli Amministratori che, peraltro, li [avevano] inseritinelle loro rispettive dichiarazion[i] dei redditi ed [avevano] regolarmentepagato le imposti su tali redditi”.3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso la società.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la “violazione e falsaapplicazione degli artt. 95, co. 5, 109 del D-P-R- n. 917/1986 e 2389 c.c.,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”, per avere i giudici di meritoconsiderato deducibile il costo in questione, nonostante fosse “mancata(…) una delibera apposita e preventiva dell’assemblea che approvassemaggiori compensi in favore dei componenti dell’organo amministrativodella società per il 2011, non potendosi ritenere valida una delibera di ben12 anni prima e che prevedeva compensi di importo considerevolmenteinferiore” (pag. 5 del ricorso per cassazione).2. In primo luogo, deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità delricorso, avanzata dalla controricorrente sul presupposto che esso nonconcerna “l’individuazione o l’interpretazione della norma applicata ol’applicazione di una disposizione ad una fattispecie concreta da essa nonregolata né indic[hi] come (…) l’assunto errore possa aver influito sulladecisione” (pag. 3 del controricorso). Invero, il vizio denunziato dallaricorrente rientra pienamente nell’alveo applicativo del n. 3 dell’art. 360Numero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.p.c., in relazione all’erronea applicazione dell’art. 109 TUIR, sotto ilprofilo del requisito della certezza ed obiettiva determinabilità che i costidevono possedere per essere deducibili; requisito che, con specificoriferimento ai compensi degli amministratori di società di capitali, è statodeclinato dalla giurisprudenza di legittimità (di cui subito si dirà) nel sensodella necessità di una preventiva e specifica delibera assembleare. Lacontestazione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, di una deliberadotata di tali caratteristiche non implica, dunque, un inammissibile giudiziodi fatto, ma incide sulla sussumibilità della fattispecie concreta in quellaastratta delineata dalle norme di riferimento, come sopra interpretate edapplicate a livello giurisprudenziale.3. Fatte le superiori precisazioni in ordine alla ammissibilità, il motivo èpure fondato.Secondo l’orientamento di questa Corte (v.Cass., n. 24471/2022) ladisciplina sul funzionamento delle società -dettata anche nell'interessepubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha naturaimperativa ed inderogabile - contiene una distinta previsione della deliberadi approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso,con la conseguenza che, ai fini della deducibilità del compenso degliamministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti laquantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare,che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione delbilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea,convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, nonabbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta dideterminazione dello stesso (si veda anche Cass., n. 5763/2021; Cass., n.10308/2021 e, andando a ritroso nel tempo, Cass., n. 20265/2013). Silegge, nella motivazione di tale pronuncia, che “il difetto di specificadelibera dell’assemblea in ordine alla determinazione del compenso degliamministratori può essere effettivamente sanato in sede di delibera diNumero registro generale 11413/2018Numero sezionale 4755/2026Numero di raccolta generale 21201/2026Data pubblicazione 22/06/2026approvazione del bilancio, ma solo se detta delibera abbia espressamenteapprovato la relativa voce, non essendo sufficiente la sempliceapprovazione del bilancio contenente detta voce”. Nel caso di specie, dallestesse deduzioni della controricorrente risulta che l’assemblea (totalitaria)della società si sia limitata ad approvare il bilancio del 2011, nella cui notaintegrativa era indicata la somma corrisposta agli amministratori a titolo dicompenso. Non v’è, quindi, alcuna evidenza circa la specifica approvazionedella relativa voce. Né può ritenersi sufficiente, allo scopo, l’originariadelibera del 1999, la quale prevedeva un compenso diverso e inferiore,“salvo diversa modificativa delibera di assemblea” (la quale, per quantoappena detto, non può rinvenirsi in quella di approvazione del bilancio del2011).4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenzaimpugnata con rinvio affinché il giudice di merito proceda allarideterminazione dell’imponibile, sulla scorta della statuizione diindeducibilità del costo in discorso, oltre a regolare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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