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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40946/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO/S-EZ.DIST. di BOLZANO [rato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di lesioni personali gravi. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, adducendo l'incostituzionalità della norma che limita la ricorribilità in cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.

Nel caso di specie poi difetta il requisito della rilevanza della questione proposta, non precisandosi, nel ricorso, quale parametro costituzionale disattenderebbe la norma indicata.

Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO/S-EZ.DIST. di BOLZANO [rato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di lesioni personali gravi. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, adducendo l'incostituzionalità della norma che limita la ricorribilità in cassazione contro le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso di specie poi difetta il requisito della rilevanza della questione proposta, non precisandosi, nel ricorso, quale parametro costituzionale disattenderebbe la norma indicata. Il motivo addotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente o
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