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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20309/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen., per aver lasciato incustodito sulla pubblica via il veicolo confiscato e a lui affidato, da taluno sottratto); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 335 cod. pen., posto che l'imputato, al tempo dei fatti ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, aveva esplicitato ai verbalizzanti di non poter custodire il mezzo a lui affidato in un luogo privato (non avendone alcuno a disposizione) e di non poterlo spostare e vigilare, a causa della misura cautelare; rilevato che quanto assertivamente affermato dal ricorrente (senza allegazione alcuna) non corrisponde a quanto accertato in sentenza, dove si afferma che l'imputato dichiarò ai verbalizzanti, con autocertificazione versata in atti, di avere «la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove avrebbe potuto esercitare gli obblighi di custodia che gli competevano» e dove, dunque, deve assumersi che fu collocata la moto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M- M POSYTATA Oki CAN(' " h U 205 9 Fuel.i't ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna dell'imputato ex art. 335 cod. pen., per aver lasciato incustodito sulla pubblica via il veicolo confiscato e a lui affidato, da taluno sottratto); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un unico motivo, errata applicazione dell'art. 335 cod. pen., posto che l'imputato, al tempo dei fatti ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, aveva esplicitato ai verbalizzanti di non poter custodire il mezzo a lui affidato in un luogo privato (non avendone alcuno a disposizione) e di non poterlo spostare e vigilare, a causa della misura cautelare; rilevato che quanto assertivamente affermato dal ricorrente (senza allegazione alcuna) non corrisponde a quanto accertato in sentenza, dove si afferma che l'imputato dichiarò ai verbalizzanti, con autocertificazione versata in atti, di avere «la disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio dove avrebbe potuto esercitare gli obblighi di custodia che gli competevano» e dove, dunque, deve assumersi che fu collocata la moto; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M- M POSYTATA Oki CAN(' " h U 205 9 Fuel.i't ;
Sentenza Cassazione n. 20309/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris