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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22879/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8401-2019proposto da: REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4036/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.6.2008 la Regione Campania proponeva opposizione, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, avverso il ricorso per usucapione proposto ex lege n. 346/1976 da Della Corte Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un fondo rustico sito in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 30/2011, dichiarava inammissibile l’opposizione compensando le spese.

Con la sentenza impugnata, n. 4036/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dalla Regione Campania avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Regione Campania, affidandosi ad un solo motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoriacon allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso, l’ente territoriale ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 346/1976, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione proposta dalla Regione.

La censura è inammissibile perché la sentenza impugnata dàatto che il ricorso era stato notificato alla Regione il 23.12.2007 e la citazione in opposizione era stata notificata il 16.6.2008, e dunque dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto dal combinato disposto dell’art. 1159 c.c. e dell’art. 3 della legge n. 346/1976.

Ad avviso della Regione ricorrente, poiché la norma prevede che il termine di 90 giorni decorra, alternativamente, dalla notifica del ricorso per l’usucapione ovvero dalla scadenza del termine previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 346/1976per la sua affissione all’albo pretorio del Comune nel cui territorio sono ubicati i fondi oggetto dell’usucapione.

Poiché la norma da ultimo richiamata prevede che la pubblicazione debba essere assicurata per un periodo di 90 giorni, l’opposizione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva perché proposta entro il termine di complessivi sei mesi (90 giorni + 90 giorni) dalla notificazione del ricorso al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’affissione in albo pretorio, avvenuta il 21.12.2007.

Secondo tale interpretazione, dunque, il termine per l’opposizione, indipendentemente dal fatto che il ricorso venga, o meno, notificato al soggetto che risulta proprietario del bene in base alle risultanze dei registri immobiliari, sarebbe comunque pari a complessivi sei mesi dalla richiesta della sua pubblicazione inalbo pretorio.

In realtà, l’art. 3 della legge n. 346 del 1976 prevede , testualmente:“Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, pu ò essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo.

Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica deidocumenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongonoai fini dell'accertamento del possesso.

La richiesta è resa nota mediante affissione d ell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi peri quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà,e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Nelle duepubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo.

Lapubblicazione nel Foglio degli annunzi legalidella provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi.

L'istanza deve essere notificata a coloroche nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietào altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi.

Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dallascadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica dicui al comma precedente”.

Il secondo comma, dunque, non prevede affatto che la pubblicazione della richiesta di usucapione nell’albo pretorio del Comune debba avvenire entro 90 giorni, ma piuttosto che essa sia assicurata per almeno 90 giorni.

Prevede poi che la richiesta debba essere pubblicata nel foglio degli annunci legali della Provincia, entro 15 giorni dalla prima pubblicazione, e che in ambedue i casi sia indicato il termine di 90 giorni, entro il quale è possibile proporre l’opposizione avverso la richiesta di usucapione.

Infine, stabilisce che la richiesta debba essere notificata a coloro che, dai registri immobiliari,risultano titolari di diritti reali sui beni oggetto della richiesta di cui si discute o che abbiano trascritto, nel ventennio antecedente, domanda giudiziale di rivendicazione della proprietà o altro diritto reale.

Il terzo comma, a sua volta, dispone che l’opposizione va proposta entro 90 giorni decorrente, alternativamente, dalla notificazione del ricorso agli aventi diritto, individuati ai sensi del comma precedente ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Le due ipotesi, dunque, sono tra loro alternative, e dunque, poiché nel caso di specie il ricorso era stato notificato alla Regione in data 23.12.2007,l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 90 giorni dalla data predetta.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8401-2019proposto da: REGIONE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 4036/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/08/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 16.6.2008 la Regione Campania proponeva opposizione, innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di Aversa, avverso il ricorso per usucapione proposto ex lege n. 346/1976 da Della Corte Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ad un fondo rustico sito in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Nella resistenza della parte convenuta il Tribunale, con sentenza n. 30/2011, dichiarava inammissibile l’opposizione compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 4036/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame interposto dalla Regione Campania avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Regione Campania, affidandosi ad un solo motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoriacon allegati documenti. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo del ricorso, l’ente territoriale ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1159 c.c. e dell’art. 3, comma 3, della legge n. 346/1976, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la statuizione con la quale il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione proposta dalla Regione. La censura è inammissibile perché la sentenza impugnata dàatto che il ricorso era stato notificato alla Regione il 23.12.2007 e la citazione in opposizione era stata notificata il 16.6.2008, e dunque dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto dal combinato disposto dell’art. 1159 c.c. e dell’art. 3 della legge n. 346/1976. Ad avviso della Regione ricorrente, poiché la norma prevede che il termine di 90 giorni decorra, alternativamente, dalla notifica del ricorso per l’usucapione ovvero dalla scadenza del termine previsto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 346/1976per la sua affissione all’albo pretorio del Comune nel cui territorio sono ubicati i fondi oggetto dell’usucapione. Poiché la norma da ultimo richiamata prevede che la pubblicazione debba essere assicurata per un periodo di 90 giorni, l’opposizione avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva perché proposta entro il termine di complessivi sei mesi (90 giorni + 90 giorni) dalla notificazione del ricorso al Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’affissione in albo pretorio, avvenuta il 21.12.2007. Secondo tale interpretazione, dunque, il termine per l’opposizione, indipendentemente dal fatto che il ricorso venga, o meno, notificato al soggetto che risulta proprietario del bene in base alle risultanze dei registri immobiliari, sarebbe comunque pari a complessivi sei mesi dalla richiesta della sua pubblicazione inalbo pretorio. In realtà, l’art. 3 della legge n. 346 del 1976 prevede , testualmente:“Il riconoscimento della proprietà, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo precedente, pu ò essere richiesto con ricorso al pretore del luogo in cui è situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica deidocumenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongonoai fini dell'accertamento del possesso. La richiesta è resa nota mediante affissione d ell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune, in cui sono situati i fondi peri quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà,e all'albo della pretura, ed è pubblicata per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia. Nelle duepubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui al terzo comma del presente articolo. Lapubblicazione nel Foglio degli annunzi legalidella provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. L'istanza deve essere notificata a coloroche nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietào altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Contro la richiesta di riconoscimento è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dallascadenza del termine di affissione oppure dalla data di notifica dicui al comma precedente”. Il secondo comma, dunque, non prevede affatto che la pubblicazione della richiesta di usucapione nell’albo pretorio del Comune debba avvenire entro 90 giorni, ma piuttosto che essa sia assicurata per almeno 90 giorni. Prevede poi che la richiesta debba essere pubblicata nel foglio degli annunci legali della Provincia, entro 15 giorni dalla prima pubblicazione, e che in ambedue i casi sia indicato il termine di 90 giorni, entro il quale è possibile proporre l’opposizione avverso la richiesta di usucapione. Infine, stabilisce che la richiesta debba essere notificata a coloro che, dai registri immobiliari,risultano titolari di diritti reali sui beni oggetto della richiesta di cui si discute o che abbiano trascritto, nel ventennio antecedente, domanda giudiziale di rivendicazione della proprietà o altro diritto reale. Il terzo comma, a sua volta, dispone che l’opposizione va proposta entro 90 giorni decorrente, alternativamente, dalla notificazione del ricorso agli aventi diritto, individuati ai sensi del comma precedente ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione. Le due ipotesi, dunque, sono tra loro alternative, e dunque, poiché nel caso di specie il ricorso era stato notificato alla Regione in data 23.12.2007,l’opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro 90 giorni dalla data predetta. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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