CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 40001/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del locale Tribunale di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 171 ter comma 1, lett.c) I. n. 633 del 1941, come diversamente qualificata l'originaria imputazione, e art. 648 cod.pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo il vizio di motivazione in relazione all'insufficiente motivazione sull'affermazione della responsabilità penale e in relazione alla mancata applicazione del minimo della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce motivi aspecifici e manifestamente infondati. Argomenta il ricorrente il via del tutto generica l'insufficiente motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, invero oggetto di doppio conforme accertamento, fondata sulle risultanze processuali dalle quali era emerso che l'imputato aveva posto in vendita, su una bancarella, oltre 50 opere cinematografiche, oggetto di illecita duplicazione. La sentenza impugnata ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato, mentre il motivo sul trattamento sanzionatorio, oltre che declinato in via del tutto generica, non era stato devoluto in appello e, pertanto, è inammissibile perché nuovo. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]