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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 08250/2026

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]1EL GIUDICE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con separati atti, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 04 novembre 2025 con la quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di restituzione in termini per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. articolate da entrambi i ricorrenti, nonché dell'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], e ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], tutte relative alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 15 novembre 2024, definitiva il 5 luglio 2025.

2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudizio per difetto di prova di tempestività della stessa, depositata in data 23 settembre 2025 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. dalla notifica dell'ordine di carcerazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre solo la copia dell'ordine di carcerazione del 23 luglio 2025 e non anche la prova della notifica del provvedimento, asseritamente risalente al successivo 25 luglio 2025.

Ne era derivato, ad avviso della difesa, che i giudici d'appello, senza procedere ad alcun accertamento, avevano ritenuto che la notifica dell'ordine di esecuzione fosse stata effettuata nello stesso giorno, il 23 luglio 2025, in cui il provvedimento era stato eseguito e non, invece, il successivo 25 luglio 2025 (come asserito dal ricorrente e, medio tempore, documentato). 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare sull'erroneo presupposto che la difesa avesse evocato, così come per la richiesta di rescissione del giudicato, l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. e non, invece, quelli di cui all'art. 175 del codice di rito, omettendo di valutare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, nonostante il possibile concorso tra i due istituti.

3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato sul presupposto che il ricorrente, avuto cognizione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, avrebbe dovuto informarsi dell'eventuale nomina di un difensore d'ufficio, presso il quale erano state effettuate le notifiche, così non facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la colpevole ignoranza del processo non può desumersi da un comportamento meramente negligente, ma richiede specifici accertamenti. .2 J 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello hanno dichiarato l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare sull'erroneo presupposto che la difesa avesse evocato a sostegno anche di tale istanza, così come per la richiesta di rescissione del giudicato, la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. e non, invece, di quelli previsti dall'art. 175 del codice di rito, così omettendo di valutare la richiesta, nonostante la possibilità del concorso tra i due istituti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La corte territoriale, a sostegno della decisione assunta, ha ripercorso la vicenda evidenziando che: - nel corso delle indagini preliminari, entrambi gli indagati avevano nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale avevano eletto domicilio; - la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini era stata ritualmente notificata presso il difensore di fiducia domiciliatario; - successivamente, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato difensivo e alla domiciliazione degli indagati presso di lui; - in occasione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare aveva provveduto a nominare agli imputati due differenti difensori di ufficio, presso i quali erano state effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2.

Fondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3. La corte territoriale, applicato il principio di diritto secondo cui il termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge (Sez. 3, n. 33109 del 20/02/2024, Bachili, Rv. 286734), ha ritenuto corretta l'individuazione della data di esecuzione dell'ordine di carcerazione del 23 luglio 2025 ai fini del calcolo di decorrenza del termine dei trenta giorni per impugnare, senza procedere ad alcun accertamento, pur sollecitato dalla difesa, in merito alla data di notifica dello stesso - risultata poi essere quella del 25 luglio 2025 -, dalla quale far decorrere il detto termine.

4. Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione, è quello in cui l'interessato ha avuto precisa ed effettiva cognizione degli estremi del provvedimento, sì da poter attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv.274309).

Tale cognizione, tuttavia, non può ridursi alla mera conoscenza di un qualche atto idoneo a metterlo a conoscenza della vicenda penale a suo carico, richiedendo, invece, la conoscenza dell'effettiva esistenza dello stesso.

5. Nel caso di specie, la corte territoriale, erroneamente, ha calcolato la decorrenza del termine per impugnare dal giorno di esecuzione dell'ordine di esecuzione, senza accertare la rituale notifica, e in quale data, del provvedimento stesso alla ricorrente.

Di qui, la fondatezza del motivo.

6. Fondato è anche il primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 La corte territoriale ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo avuto cognizione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, avvenuta due giorni dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto ritualmente comunicata e depositata presso la cancelleria del giudice, si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 6.2 Ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., il processo a carico di un imputato assente può essere celebrato soltanto quando risulti con certezza che lo stesso sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo.

Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, sicché, in base a tale parametro, la mancanza di diligenza informativa, che può essere una circostanza valutabile, non è ex se determinante, in via astratta, ai fini dell'affermazione della ricorrenza di una volontaria sottrazione.

7. Nel caso di specie il difensore di fiducia domiciliatario, nominato nella fase delle indagini, a distanza di due giorni dalla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. ha espressamente rinunciato al mandato e al suo posto è stato nominato un difensore di ufficio.

Ebbene, la sola circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia domiciliatario nel corso delle indagini preliminari e che poi abbia avuto cognizione della rinuncia al mandato, non è indice di effettiva conoscenza della pendenza del processo, né tantomeno della vocatio in iudicium notificata al difensore d'ufficio, successivamente nominato, in assenza di prova della conoscenza della vocatio stessa.

Difettando questa condizione, il giudice di primo grado avrebbe potuto procedere in assenza dell'imputato solo nella ricorrenza dell'ipotesi di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e la corte d'appello non avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo della mancanza di diligenza informativa che, sebbene valutabile nel caso concreto, non consente di affermare la volontaria sottrazione.

8. Sul punto, il collegio intende dare continuità all'insegnamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, Battisti, Rv. 288900; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209).

Di qui, la fondatezza del motivo.

9. Alla fondatezza del primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], assorbiti tutti gli altri, consegue la revoca dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 04 novembre 2025, nonché della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 15 novembre 2024 nei confronti di entrambi gli imputati e la sospensione dell'ordine di esecuzione della stessa, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

10. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 4 novembre 2025 e la sentenza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procurat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti alla Corte d'Appello per l'ulteriore corso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]1EL GIUDICE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 04 novembre 2025 con la quale la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di restituzione in termini per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. articolate da entrambi i ricorrenti, nonché dell'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA], e ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], tutte relative alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 15 novembre 2024, definitiva il 5 luglio 2025. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudizio per difetto di prova di tempestività della stessa, depositata in data 23 settembre 2025 e, dunque, oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. dalla notifica dell'ordine di carcerazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre solo la copia dell'ordine di carcerazione del 23 luglio 2025 e non anche la prova della notifica del provvedimento, asseritamente risalente al successivo 25 luglio 2025. Ne era derivato, ad avviso della difesa, che i giudici d'appello, senza procedere ad alcun accertamento, avevano ritenuto che la notifica dell'ordine di esecuzione fosse stata effettuata nello stesso giorno, il 23 luglio 2025, in cui il provvedimento era stato eseguito e non, invece, il successivo 25 luglio 2025 (come asserito dal ricorrente e, medio tempore, documentato). 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare sull'erroneo presupposto che la difesa avesse evocato, così come per la richiesta di rescissione del giudicato, l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. e non, invece, quelli di cui all'art. 175 del codice di rito, omettendo di valutare la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, nonostante il possibile concorso tra i due istituti. 3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la difesa articola due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato sul presupposto che il ricorrente, avuto cognizione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, avrebbe dovuto informarsi dell'eventuale nomina di un difensore d'ufficio, presso il quale erano state effettuate le notifiche, così non facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la colpevole ignoranza del processo non può desumersi da un comportamento meramente negligente, ma richiede specifici accertamenti. .2 J 3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici d'appello hanno dichiarato l'inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare sull'erroneo presupposto che la difesa avesse evocato a sostegno anche di tale istanza, così come per la richiesta di rescissione del giudicato, la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. e non, invece, di quelli previsti dall'art. 175 del codice di rito, così omettendo di valutare la richiesta, nonostante la possibilità del concorso tra i due istituti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La corte territoriale, a sostegno della decisione assunta, ha ripercorso la vicenda evidenziando che: - nel corso delle indagini preliminari, entrambi gli indagati avevano nominato come difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale avevano eletto domicilio; - la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini era stata ritualmente notificata presso il difensore di fiducia domiciliatario; - successivamente, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato difensivo e alla domiciliazione degli indagati presso di lui; - in occasione del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il giudice dell'udienza preliminare aveva provveduto a nominare agli imputati due differenti difensori di ufficio, presso i quali erano state effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. 2. Fondato è il primo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La corte territoriale, applicato il principio di diritto secondo cui il termine di trenta giorni previsto dall'art. 629-bis cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato è soggetto alla generale sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell'art. 1 legge 7 ottobre 1969, n. 742, non rientrando in alcuna delle eccezioni specificamente previste dalla suddetta legge (Sez. 3, n. 33109 del 20/02/2024, Bachili, Rv. 286734), ha ritenuto corretta l'individuazione della data di esecuzione dell'ordine di carcerazione del 23 luglio 2025 ai fini del calcolo di decorrenza del termine dei trenta giorni per impugnare, senza procedere ad alcun accertamento, pur sollecitato dalla difesa, in merito alla data di notifica dello stesso - risultata poi essere quella del 25 luglio 2025 -, dalla quale far decorrere il detto termine. 4. Il dies a quo dal quale far decorrere il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di rescissione, è quello in cui l'interessato ha avuto precisa ed effettiva cognizione degli estremi del provvedimento, sì da poter attivare il rimedio dell'impugnazione straordinaria e indicarne il preciso oggetto (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, Sena, Rv.274309). Tale cognizione, tuttavia, non può ridursi alla mera conoscenza di un qualche atto idoneo a metterlo a conoscenza della vicenda penale a suo carico, richiedendo, invece, la conoscenza dell'effettiva esistenza dello stesso. 5. Nel caso di specie, la corte territoriale, erroneamente, ha calcolato la decorrenza del termine per impugnare dal giorno di esecuzione dell'ordine di esecuzione, senza accertare la rituale notifica, e in quale data, del provvedimento stesso alla ricorrente. Di qui, la fondatezza del motivo. 6. Fondato è anche il primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1 La corte territoriale ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA], pur avendo avuto cognizione della rinuncia al mandato del difensore di fiducia domiciliatario, avvenuta due giorni dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in quanto ritualmente comunicata e depositata presso la cancelleria del giudice, si fosse volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 6.2 Ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., il processo a carico di un imputato assente può essere celebrato soltanto quando risulti con certezza che lo stesso sia a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza dello stesso o di atti del medesimo. Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta, sicché, in base a tale parametro, la mancanza di diligenza informativa, che può essere una circostanza valutabile, non è ex se determinante, in via astratta, ai fini dell'affermazione della ricorrenza di una volontaria sottrazione. 7. Nel caso di specie il difensore di fiducia domiciliatario, nominato nella fase delle indagini, a distanza di due giorni dalla notifica dell'avviso ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. ha espressamente rinunciato al mandato e al suo posto è stato nominato un difensore di ufficio. Ebbene, la sola circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia domiciliatario nel corso delle indagini preliminari e che poi abbia avuto cognizione della rinuncia al mandato, non è indice di effettiva conoscenza della pendenza del processo, né tantomeno della vocatio in iudicium notificata al difensore d'ufficio, successivamente nominato, in assenza di prova della conoscenza della vocatio stessa. Difettando questa condizione, il giudice di primo grado avrebbe potuto procedere in assenza dell'imputato solo nella ricorrenza dell'ipotesi di una volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e la corte d'appello non avrebbe dovuto arrestarsi al rilievo della mancanza di diligenza informativa che, sebbene valutabile nel caso concreto, non consente di affermare la volontaria sottrazione. 8. Sul punto, il collegio intende dare continuità all'insegnamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità secondo cui la negligenza informativa dell'imputato non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114; Sez. 5, n. 36553 del 26/09/2025, Battisti, Rv. 288900; Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209). Di qui, la fondatezza del motivo. 9. Alla fondatezza del primo motivo formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], assorbiti tutti gli altri, consegue la revoca dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 04 novembre 2025, nonché della sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 15 novembre 2024 nei confronti di entrambi gli imputati e la sospensione dell'ordine di esecuzione della stessa, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. 10. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza. P.Q.M. Revoca l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 4 novembre 2025 e la sentenza del Tribunale di Torino del 15 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procurat
Sentenza Cassazione n. 08250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris