CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso, con sentenza del medesimo Tribunale in data 16/11/2020, irrevocabile in data 31/01/2021, a [OSCURATO:PERSONA], subordinato al pagamento della provvisionale stabilita in favore della costituita parte civile (per un ammontare di euro 3.502,76). Detto Tribunale, nel verificare la sussistenza dei presupposti della revoca richiesta, ha osservato che: - dalla nota del 24 luglio 2021 dei carabinieri di Vinchiaturo è emerso che, a quella data, il condannato non aveva ancora provveduto all'adempimento nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]; - non essendo stato specificato il termine per l'adempimento dalla sentenza di cui alla sospensione condizionale, lo stesso deve ritenersi coincidente con il passaggio in giudicato di detta sentenza. E ha, pertanto, revocato il beneficio concesso a Campanile, che non ha adempiuto entro il suddetto termine. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di ufficio, propone ricorso per cassazione, rilevando violazione di legge e vizio di motivazione e in particolare lamentando il mancato accertamento da parte del Giudice dell'esecuzione della volontarietà dell'inadempimento, giustificativa della revoca disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. 1.1. Sul tema oggetto di attenzione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, che ha stabilito che: - la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il quantum dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (Rv. 283577-02: conf. n.11637 del 1991, Rv. 189526); - in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Rv. 283577 - 01: in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza). 1.2. Nel caso in esame il termine per l'adempimento non risulta fissato dai giudici .di merito né da quello dell'esecuzione e, pur non essendo decorso il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (che invero è intervenuta per delitto di truffa) alla data del provvedimento impugnato (6 luglio 2022), è stata disposta la revoca della condizionale della pena, che, invece, non poteva essere disposta alla luce della pronuncia sopra indicata. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così dec