CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 19345/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;dato atto che, malgrado la ritualità degli avvisi, non è comparso il difensore dellaricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la trattazione orale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza dell’8 gennaio 2025, il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Firenze disponeva decreto di sequestro preventivo neiconfronti di una pluralità di persone accusate di essersi associate tra loro percommettere reati in violazione della legislazione finanziaria, tra cui [OSCURATO:PERSONA],ritenuto uno dei capi, promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso; lo stessogiudice, in data 19 gennaio 2026, disponeva il sequestro preventivo di un garagesituato nel comune di Napoli, ritenendolo solo fittiziamente intestato a NancyIncarnato, ma in realtà riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; in seguito, il Tribunale diIncarnato.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diNancy Incarnato, osservando che il Tribunale del riesame aveva fondato laconferma del vincolo su una ricostruzione aritmetica dei saldi, non considerandoche era stato documentato che, alla data del 30 giugno 2024, il conto correntedella ricorrente presentava un saldo attivo di euro 20.403,26, derivante da flussifinanziari di indiscutibile origine lecita; poiché il costo del garage era di euro19.000,00, la capacità di acquisto autonoma e lecita della ricorrente eraintegralmente sussistente prima di qualsiasi contatto con i soggetti indagati;inoltre, in presenza di somme “mischiate”, il Tribunale avrebbe dovuto verificarese l’acquisto era stato alimentato dalla quota parte lecita e non ribaltare l’oneredella prova sul terzo; l’ordinanza era poi illogica nella ricostruzione cronologicadegli addebiti, ed era incorsa nel travisamento della prova documentale (estrattoconto [OSCURATO:PERSONA]) nel momento in cui non dava atto che il bonifico Giannino dieuro 30.000,00 era entrato sul conto con una causale specifica (“prestitopersonale”) e ne era uscito quadi integralmente verso la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., percui sostenere che tale somma era rimasta per l’acquisto del garage significavanegare l’evidenza contabile; mancava, infine, qualsiasi prova in ordine ad atti digestione, godimento o disposizione del garage da parte di [OSCURATO:PERSONA] e non erastato spiegato perché un garage di 26 mq a Napoli avrebbe dovuto essereconsiderato strumento dell’associazione criminosa fiorentina, se non ricorrendo acongetture sul reimpiego prove di riscontri fattuali.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Si deve infatti ribadire il principio secondo cui “in tema di impugnazionicautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciataantecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto chel'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deveessere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata. (Fattispecierelativa a ricorso per cassazione proposto dal difensore di unente, terzo interessato, avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revocadi sequestro preventivo). (Conf.: n. 11362 del 1988, Rv. 179775)” (Sez.2, n. 6724del 05/02/2026, Rv. 289488).Nel caso in esame, il difensore non era munito di procura speciale perproporre ricorso in cassazione, posto che la procura rilasciata, presente in atti, eralimitata espressamente alla proposizione dell’istanza di riesame.4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]