CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39093/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che tutti i motivi sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha: quanto alla destinazione a terzi dello stupefacente, rilevato che deponessero in tal senso il rinvenimento di plurima e non esigua quantità di qualitativamente differenti sostanze, il rinvenimento di nastro solante identico a quello con cui era stata confezionata la dose rinvenuta indosso all'atto del controllo ed altri strumenti tesi al frazionamento in dosi della stessa, ritenendo non significativa la non dimostrata tossicodipendenza; ha apprezzato la condotta con particolare riferimento alla differente qualità di sostanza stupefacente rinvenuta per escludere la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; ha complessivamente valutato le emergenze processuali e l'assenza di elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenendo al contempo, per le stesse ragioni, congrua la pena irrogata comunque quantificata al di sotto della media edittale; ha espresso una prognosi negativa quanto a possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena alla luce del precedente che, seppure afferente a pena patteggiata estinta non valutabile ai fini della recidiva, risulta apprezzabile in ordine alla valutazione prognostica effettuata in maniera logica e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci