CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 04416/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale in sede, il 15 luglio 2019, in relazione ai reati ascrittigli, alla pena di mesi quattro di reclusione. 2. Avverso il provvedimento descritto ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo con un unico motivo, erronea applicazione di legge penale (Legge n. 742 del 1969 e artt. 544, comma 3, 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.). Si assume che, posto che nel termine per il deposito della motivazione di giorni novanta assegnato ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen, a decorrere dal 15 luglio 2019, data della sentenza appellata, vi era il mese di agosto, la norma di cui all'art. 1 Legge n. 742 del 1969 andava interpretata letteralmente nel senso che i termini processuali sono sospesi dal 1 al 31 agosto. Il ricorrente richiama due pronunce delle Sezioni unite di questa Corte in senso contrario, ma espone che anche il termine di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., per il deposito della sentenza ha natura processuale e che non considerare sospeso detto termine, quando il periodo assegnato per la redazione della motivazione comprende anche il mese di agosto, come nel caso di specie, determinerebbe disparità di trattamento. Inoltre, si richiama la normativa di cui all'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 che ha dichiarato la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, poi prorogato fino al 11 maggio 2020, norma che, a parere del ricorrente, ha previsto, espressamente, l'operatività della sospensione anche per il termine per il deposito dei provvedimenti giudiziari. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto attiene alla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio cui il Collegio intende aderire, condividendole, secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, precisando che sono solo i termini processuali ad essere soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, cioè quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento, tra cui non rientra quello di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586).4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere est