CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 36207/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 37657-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto R.G.N. 37657/2019 Cron. Rep. Ud. 03/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1626/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 2937/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Roma ha accolto l’appello dei lavoratori attuali controricorrenti e, in riforma della pronuncia di primo grado, ai sensi dell’art. 1, legge 1369 del 1960, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato dei predetti alle dipendenze di Poste, con inquadramento al livello D del c.c.n.l. e con le decorrenze specificamente indicate in atti. 2. La Corte territoriale ha ritenuto l'illecita interposizione di manodopera, rilevante ai sensi dell'art. 1 legge n. 1369/1960, fra [OSCURATO:SOCIETA], formale datrice di lavoro, e la committente [OSCURATO:PERSONA] spa, sulla base delle risultanze istruttorie dalle quali era emersa sia l'assenza di autonomia gestionale relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta ed alle modalità dei tempi di lavoro da parte della società appaltatrice sia l'affidamento alla competenza esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] spa della direzione tecnica e del controllo della prestazione lavorativa resa dai dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla eccezione sollevata in primo grado, in via preliminare, da [OSCURATO:PERSONA] ed espressamente richiamata in secondo grado, di inammissibilità della domanda per intervenuta risoluzione dei rapporti di lavoro per mutuo consenso. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c, dell’art. 1, l. n. 1369 del 1960 in relazione all’art. 2094 c.c., all’art. 29, d.lgs. 276 del 2003 e all’art. 2, d.lgs. 81 del 2015, per avere la Corte di merito omesso di considerare l'apparato probatorio nella sua completezza, da cui emergeva l'assenza degli estremi di cui all'art. 1 della legge 1369 del 1960. 6. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione a falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. in relazione all’art. 1, l. n. 1369 del 1960 nonché all’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, per avere la Corte di merito invertito l'onere probatorio, addossando alla società Poste l'onere di dimostrare che l'appaltatore, ovvero un soggetto terzo, esercitasse il potere direttivo nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto oggetto di causa. 7. Il primo motivo di ricorso è infondato atteso che, in base al contenuto della memoria difensiva di Poste nel giudizio di appello, come trascritto per estratto nel ricorso in cassazione (a pag. 5), non risulta ritualmente proposta nel giudizio di secondo grado l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso. 8. Poste ha allegato di avere nella memoria di appello richiamato “integralmente quanto esposto, eccepito e controdedotto negli atti difensivi relativi al giudizio di primo grado da intendersi ritrascritti in questa sede nonché alla documentazione depositata”; la genericità di tale espressione, e la mancata formulazione dell’eccezione di risoluzione per mutuo consenso nelle conclusioni della memoria medesima, non consentono di ritenere ritualmente riproposta l’eccezione di cui di discute. 9. Questa Corte ha statuito che, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art.346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (v. Cass. n. 25840 del 2020; Cass. n. 40833 del 2021). 10. Poste avrebbe dovuto reiterare, nel giudizio di secondo grado, in termini chiari e inequivoci l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, già formulata in primo grado, ma tale onere non risulta adempiuto, con conseguente insussistenza del vizio di omessa pronuncia. 11. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati, richiamandosi, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni adottate da questa S.C. in controversie analoghe a quella per cui è causa (tra cui Cass. n. 1754 del 2021).12. La sentenza impugnata, premesso che in tema di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi risultava fondamentale il riferimento al requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione la cui mancanza non poteva che collocare il negozio tra quelli vietati, ha affermato la illeceità dell'appalto in oggetto argomentando che la società COS non era dotata di sufficiente organizzazione di impresa impiegata nell'esecuzione dell'appalto e che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'appaltatrice era stato gestito direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., disponendo quest'ultima delle prestazioni dei lavoratori. 13. I parametri utilizzati dal giudice di appello nella verifica della genuinità dell'appalto sono coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema; in particolare, la valorizzazione, al fine della esclusione della genuinità dell'appalto, dell'assenza di una organizzazione di impresa impiegata nello stesso e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sui lavoratori formalmente dipendenti dalla appaltatrice si pone in linea con l''insegnamento di questa Corte secondo il quale il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 7820 del 2013; Cass. n. 6343 del 2013; Cass. n. 19920 del 2011; Cass. n. 7898 del 2011; Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 16788 del 2006). Quanto ora osservato rende priva di pregio la censura della ricorrente in ordine alla mancata verifica da parte della Corte di merito della proprietà dei mezzi utilizzati da [OSCURATO:SOCIETA] nell'esecuzione dell'appalto, costituendo tale verifica elemento imprescindibile solo in ipotesi di accertamento fondato sulla presunzione di cui all'art. 1 comma 3, Legge n. 1369/1960, accertamento estraneo alle ragioni alla base del decisum. 14. La ricostruzione della Corte di merito secondo cui l’esecuzione dell'appalto era stata realizzata in assenza di organizzazione effettiva ed autonoma in capo alla società appaltatrice e con assoggettamento dei relativi dipendenti alla direzione tecnica e al controllo della committente Poste, costituisce accertamento di fatto, astrattamente incrinabile, alla stregua del novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, v. Cass. S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), deduzione neppure formulata dalla odierna ricorrente. 15. Non sussiste la dedotta violazione dell'art.2697 cod. civ., configurabile nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in applicazione della regola di giudizio basata sull'onere della prova, abbia individuato erroneamente la parte onerata della stessa; nel caso di specie, infatti non è dato rinvenire nella sentenza impugnata alcuna affermazione in diritto in contrasto con la pacifica esistenza a carico del lavoratore dell'onere probatorio connesso alla dimostrazione della illecita intermediazione di manodopera. 16. L'accertamento del giudice di merito relativo all'assenza in capo alla società appaltatrice di una sufficiente organizzazione di impresa impiegata nell'esecuzione dell'appalto e all'assoggettamento del relativo personale al potere direttivo di Poste scaturisce dal complessivo apprezzamento degli esiti della prova orale. In tale contesto, l’espressione utilizzata nella sentenza di secondo grado ("dalla prova testi non è emerso che la società COS avesse un'autonoma organizzazione, tipica di un'impresa vera e propria ..."), riferita, peraltro, solo ad uno dei possibili parametri di verifica della genuinità o meno dell'appalto, non si presta ad essere interpretata nel senso voluto da Poste, come volta a far ricadere sulla committente l'onere della prova della esistenza di una reale organizzazione in capo alla società appaltatrice, rappresentando, invece, l’esito della valutazione di quanto emerso dalla prova testimoniale. 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 18. La regolazione delle spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U. n. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il