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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 28807/2022

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o nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]+ALTRI, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 195/2020della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 03.07.2020 N.R.G. 1297/2016.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre prov vedere sulle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]antistatario.

Roma, 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 134 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]+ALTRI, domiciliato ope legis presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 195/2020della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 03.07.2020 N.R.G. 1297/2016. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente e notifica alle controparti e che, in difetto di accettazione, occorre prov vedere sulle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario; Rilevato altresì che non ricorrono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.12/11/2015, n. 23175) in quantotale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile , pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, spese liquidate in Euro 2.000,00 per compensi professionali oltre 200 per esborsi, spese forfettarie determinate nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore deldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]antistatario. Roma, 14 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI
Sentenza Cassazione n. 28807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris