Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 34434/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RESUPPOSTI Ud.21/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e per procura speciale redatta su foglio telematicamente congiunto al ricorso ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] MESSINA -intimata- avverso la sentenza della C .

T .

R . della Sicilia (sez. dist. di Messina) n.4096/2022, depositata i l 05/05/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che A seguito dell’espropriazione di alcuni terreni di cui era comproprietario al 50%, preordinata alla realizzazione di un centro di commercializzazione specializzato per la vendita di prodotti agricoli, [OSCURATO:PERSONA] si vedeva corrispondere la propria quota di indennità, che veniva fatta oggetto della ritenuta di cui all’art. 11 della l. n. 413/1991; sull’istanza di rimborso avanzata dal contribuente (sul presupposto dell’appartenenza del terreno alla zona F, non contemplata dalla disposizione sopra citata) si formò il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, che venne impugnato dinanzi alla C.T.P. di Messina; il ricorso venne accolto, con sentenza poi riformata, in secondo grado, dalla C.T.R. della Sicilia, sul presupposto che, in relazione alle aree ricadenti nella zona F, la non assoggettabilità dell’indennità all’imposizione fiscale de qua postuli l’inedificabilità assoluta delle stesse (nel caso di specie insussistente, essendo stato il fondo destinato all’edificazione di un mercato ortofrutticolo); ha proposto ricorso per cassazione il Bisignani, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrateha depositato controricorso.

Considerato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c.. , atteso che la motivazione non conterrebbe “alcun giudizio di valore circa le eccezioni sollevate dalla parte privata, né circa le valutazioni e le conclusioni dispiegate dal Collegio di primo grado e nemmeno sui documenti che sono stati prodotti in giudizio dalle parti” (pag. 16 del ricorso per cassazione); il motivo è infondato; si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., 03/03/2022, n. 7090); nel caso di specie, la motivazione si situa ben oltre il “minimo costituzionale”, consentendo di apprezzare il ragionamento del giudice di merito (imperniato sul rilievo conferito alla effettiva potenzialità edificatoria –anche non residenziale - del bene , che “fa venire meno la tassatività dell’elencazione in A) B) C) D), di cui all’art. 11, c. 5, L 413/1991 (..)”: pag. 2 della sentenza impugnata), irrilevante essendo la specifica confutazione delle deduzioni dell’appellato; con il secondo motivo , il contribuente denuncia la violazione dell’art. 11, comma 5, della l. n. 413/91 e dell’art. 67 TUIR , osservando che, in ragione della natura speciale della prima disposizione rispetto alla seconda, il requisito della pertinenza del terreno ad una delle zone urbanistiche indicate nell’art. 11 sarebbe di stretta interpretazione; il motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini dell’imposizione di cui si discute, “quello che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5,

I. n. 413/1991 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli).

Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è necessario quindi accertare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. n. 9455 del 2006; Cass. n. 4617 del 2005) e, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. n. 652 del 2012; Cass. n. 16231 del 2004)” ( Cass., 09/05/2022, n. 14565 , in motivazione; si veda anche Cass., 19/01/2022, n. 1593); in fattispecie assimilabili alla presente (per essere l’immobile formalmente ricompreso, anche in quei casi, nella zona di tipo F), Cass., 03/06/2015, n. 11409, e Cass., 03/04/2019, n. 9228, rimarcarono l’irrilevanza della formale classificazione del piano regolatore, a fronte di una riscontrata omogeneità de facto rispetto alle caratteristiche proprie delle zone A, B, C e D, contemplate nel d.m. n. 1444/1968; per le ragioni appena esposte, non si espone a censure il ragionamento del giudice di merito il quale, alla stregua di una valutazione di fatto, ha valorizzato , al di là della forma le classificazione, l’ effettiva suscettibilità edificatoria del terreno in discorso, testimoniata dalla relativa “destinazione (..) alla realizzazione di un centro per la commercializzazione di prodotti agricoli”, così uniformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata; il ricorso va, pertanto, rigettato, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente; P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin € 2.300,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 ) , dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RESUPPOSTI Ud.21/09/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e per procura speciale redatta su foglio telematicamente congiunto al ricorso ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] MESSINA -intimata- avverso la sentenza della C . T . R . della Sicilia (sez. dist. di Messina) n.4096/2022, depositata i l 05/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che A seguito dell’espropriazione di alcuni terreni di cui era comproprietario al 50%, preordinata alla realizzazione di un centro di commercializzazione specializzato per la vendita di prodotti agricoli, [OSCURATO:PERSONA] si vedeva corrispondere la propria quota di indennità, che veniva fatta oggetto della ritenuta di cui all’art. 11 della l. n. 413/1991; sull’istanza di rimborso avanzata dal contribuente (sul presupposto dell’appartenenza del terreno alla zona F, non contemplata dalla disposizione sopra citata) si formò il silenzio-rifiuto dell’amministrazione, che venne impugnato dinanzi alla C.T.P. di Messina; il ricorso venne accolto, con sentenza poi riformata, in secondo grado, dalla C.T.R. della Sicilia, sul presupposto che, in relazione alle aree ricadenti nella zona F, la non assoggettabilità dell’indennità all’imposizione fiscale de qua postuli l’inedificabilità assoluta delle stesse (nel caso di specie insussistente, essendo stato il fondo destinato all’edificazione di un mercato ortofrutticolo); ha proposto ricorso per cassazione il Bisignani, sulla base di due motivi; l’Agenzia delle Entrateha depositato controricorso. Considerato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 , c.p.c.. , atteso che la motivazione non conterrebbe “alcun giudizio di valore circa le eccezioni sollevate dalla parte privata, né circa le valutazioni e le conclusioni dispiegate dal Collegio di primo grado e nemmeno sui documenti che sono stati prodotti in giudizio dalle parti” (pag. 16 del ricorso per cassazione); il motivo è infondato; si deve premettere che, “in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimocostituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., 03/03/2022, n. 7090); nel caso di specie, la motivazione si situa ben oltre il “minimo costituzionale”, consentendo di apprezzare il ragionamento del giudice di merito (imperniato sul rilievo conferito alla effettiva potenzialità edificatoria –anche non residenziale - del bene , che “fa venire meno la tassatività dell’elencazione in A) B) C) D), di cui all’art. 11, c. 5, L 413/1991 (..)”: pag. 2 della sentenza impugnata), irrilevante essendo la specifica confutazione delle deduzioni dell’appellato; con il secondo motivo , il contribuente denuncia la violazione dell’art. 11, comma 5, della l. n. 413/91 e dell’art. 67 TUIR , osservando che, in ragione della natura speciale della prima disposizione rispetto alla seconda, il requisito della pertinenza del terreno ad una delle zone urbanistiche indicate nell’art. 11 sarebbe di stretta interpretazione; il motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini dell’imposizione di cui si discute, “quello che conta è il criterio che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, I. n. 413/1991 sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli). Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, è necessario quindi accertare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale di primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o di terzo livello (Cass. n. 9455 del 2006; Cass. n. 4617 del 2005) e, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il piano regolatore generale, si trovi all'interno di zona altrimenti destinata, poiché tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (Cass. n. 652 del 2012; Cass. n. 16231 del 2004)” ( Cass., 09/05/2022, n. 14565 , in motivazione; si veda anche Cass., 19/01/2022, n. 1593); in fattispecie assimilabili alla presente (per essere l’immobile formalmente ricompreso, anche in quei casi, nella zona di tipo F), Cass., 03/06/2015, n. 11409, e Cass., 03/04/2019, n. 9228, rimarcarono l’irrilevanza della formale classificazione del piano regolatore, a fronte di una riscontrata omogeneità de facto rispetto alle caratteristiche proprie delle zone A, B, C e D, contemplate nel d.m. n. 1444/1968; per le ragioni appena esposte, non si espone a censure il ragionamento del giudice di merito il quale, alla stregua di una valutazione di fatto, ha valorizzato , al di là della forma le classificazione, l’ effettiva suscettibilità edificatoria del terreno in discorso, testimoniata dalla relativa “destinazione (..) alla realizzazione di un centro per la commercializzazione di prodotti agricoli”, così uniformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza sopra richiamata; il ricorso va, pertanto, rigettato, con aggravio di spese a carico del ricorrente soccombente; P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin € 2.300,00 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012 ) , dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers
Sentenza Cassazione n. 34434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris