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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28397/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge prospettando deduzioni generiche a fronte di una motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, alla luce dei precedenti penali, ritenendo adeguato il trattamento sanzionatorio riservato dal Giudice del primo grado, pari al minimo possibile, operato l'aumento per la recidiva; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge prospettando deduzioni generiche a fronte di una motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica con la quale la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, alla luce dei precedenti penali, ritenendo adeguato il trattamento sanzionatorio riservato dal Giudice del primo grado, pari al minimo possibile, operato l'aumento per la recidiva; ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 28397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris